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AS 2025 651

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2bis della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),

Sostituzione di espressioni1 Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese3 In tutta l’ordinanza «esame della conformità» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «verifica della conformità».

Art. 2 lett. eAi sensi della presente ordinanza s’intendono per:e. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 4 cpv. 1–4, 4bis1 I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo.2 Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.3 Ogni anno sono esonerati dall’approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.4 Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.4bis I veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.

Art. 6 cpv. 33 A ogni titolare dell’approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice deve essere registrato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).

Art. 7a Titolari di set di dati elettronici di singoli veicoliL’Ufficio federale può attribuire un codice ai titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli (art. 72b dell’ordinanza del 27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione [OAC]).

Art. 13 cpv. 1 lett. c1 L’approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:c. le dichiarazioni di conformità del fabbricante con rapporto di esame giusta l’articolo 14; oppure

Art. 14 lett. aLa dichiarazione di conformità è riconosciuta se:a. Concerne soltanto il testo francese

Art. 18, rubrica e cpv. 1Concerne soltanto il testo francese

Art. 19 lett. aLe prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:a. l’OETV5 e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;

Art. 19aConcerne soltanto il testo francese

Art. 20 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese

Art. 21Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 24Concerne soltanto il testo francese

Art. 31a cpv. 1, frase introduttiva1 L’Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere immessi sul mercato se:

Capitolo 4 (art. 32–42)Abrogato

Art. 45 Esecuzione1 Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare, disciplina:a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;b. l’esonero dall’approvazione del tipo.2 In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un’approvazione del tipo secondo gli articoli 3 e 13, per l’esonero dall’approvazione del tipo secondo l’articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all’articolo 15.3 Oltre alla verifica della conformità, può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

Art. 46 Modifica di un altro atto normativoGli articoli 98–104 OAC6 sono abrogati.

Art. 47Abrogato

Art. 47a cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese

II

L’allegato 3 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi