AS 2025 652
Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 novembre 20181 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati (LPD);
visti gli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 4, frase introduttivaIl sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all’immatricolazione:
Art. 5, rubrica e cpv. 1bisCompetenza per la registrazione e la trasmissione dei dati1bis L’USTRA registra nel SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.
Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2 e 4Statistiche e registri2 Ogni anno compila un registro delle officine autorizzate e delle relative carte. Nel registro sono elencate le officine autorizzate all’installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi conformemente all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.4 L’USTRA tiene un registro pubblico dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nel registro possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell’approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.
Art. 19 cpv. 33 L’USTRA può ottenere i dati necessari per l’immatricolazione di veicoli da autorità estere anche per via elettronica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
15 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |