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AS 2025 655

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ERIC ACTRIS

Preambolo

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione ad ERIC ACTRIS la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

  • (a) ERIC ACTRIS ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

  • (b) L’adesione della Svizzera ad ERIC ACTRIS è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. La Svizzera accorda ad ERIC ACTRIS un trattamento conforme:

  • (a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 capoverso 1 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20193 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ERIC ACTRIS; e

  • (b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20144 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza ERIC ACTRIS è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ERIC ACTRIS. L’esenzione si estende ai centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20125 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione nel quadro della loro cooperazione con ERIC ACTRIS.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ERIC ACTRIS.