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AS 2025 657

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 20201 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 1bis e 71bis Sono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari.7 Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) in cui la copertura di posti protetti è insufficiente, i Cantoni possono disporre la realizzazione di rifugi anche negli edifici abitativi con meno di 38 locali.

Art. 71 cpv. 1bis e 21bis Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse sproporzionata o impossibile, l’obbligo di costruire un rifugio può essere adempiuto con il versamento di un contributo sostitutivo.2 I Cantoni possono stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e che non vengano versati i corrispondenti contributi sostitutivi.

Art. 73 cpv. 2bis e 32bis I rifugi pubblici che non ne sono ancora dotati devono essere equipaggiati con latrine a secco e letti.3 I rifugi e i posti protetti privati realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati a sufficienza devono essere equipaggiati se sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti secondo l’articolo 70 capoversi 4 e 5 in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno.

Art. 75 cpv. 22 Essi ammontano a 1400 franchi per ogni posto protetto non realizzato.

Art. 76 cpv. 2, parte introduttiva2 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati per il cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile. Sono considerati cambiamenti di destinazione per scopi legati alla protezione civile:

Art. 81 cpv. 4, frase introduttiva4 Su richiesta, i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio comprendente, per zona di valutazione e tipo di rifugio, almeno le seguenti indicazioni:

Art. 88 cpv. 33 Su richiesta, i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio di tutti i rifugi per beni culturali destinati ad archivi e collezioni cantonali d’importanza nazionale, che per ogni rifugio comprende le seguenti indicazioni:a. l’ultimo controllo eseguito;b. la prontezza d’esercizio;c. la sede, il nome e il gestore;d. il proprietario.

Art. 102, rubricaSoppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di singoli impianti di protezione

Art. 102a Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di impianti di protezione nell’ambito dell’approvazione della pianificazione del fabbisogno1 La domanda di approvazione della pianificazione del fabbisogno vale al contempo come domanda per la soppressione degli impianti di protezione che non sono più previsti nella pianificazione del fabbisogno. 2 Con l’approvazione della pianificazione del fabbisogno, gli impianti di protezione che non vi sono più previsti vengono soppressi nella loro totalità.3 Le domande di dismissione di impianti di protezione devono essere presentate all’UFPP separatamente. 4 Nell’ambito della dismissione di un impianto di protezione si deve esaminare quanto segue e comunicare il risultato unitamente alla domanda di cui al capoverso 3:a. la possibilità di un cambiamento di destinazione dell’impianto di protezione o di parte di esso a favore della protezione civile;b. la possibilità di un cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile (art. 76 cpv. 2);c. la possibilità di un utilizzo per altri scopi.5 L’UFPP decide in merito alla dismissione.6 Esso può emanare direttive in materia di soppressione e dismissione.

Art. 105a Salvaguardia del valore1 Nelle costruzioni di protezione che hanno 40 anni o più devono essere sostituiti tutti i componenti e l’equipaggiamento, ad eccezione delle chiusure. Si può valutare se rinunciare alla sostituzione di singoli componenti ed equipaggiamenti che sono già stati sostituiti in precedenza.2 Nei rifugi la sostituzione deve avvenire entro cinque anni se il rifugio ha 40 anni o più al momento del controllo periodico.3 Negli impianti di protezione la sostituzione si basa sulla pianificazione del fabbisogno approvata. 4 I Cantoni rilevano i dati necessari all’attuazione della salvaguardia del valore di ciascuna costruzione di protezione almeno ogni dieci anni. Essi mettono a disposizione dell’UFPP annualmente i dati di tutte le costruzioni di protezione in forma strutturata.5 L’UFPP emette le direttive per l’esecuzione della salvaguardia del valore e il rilevamento dei dati secondo il capoverso 4.

Art. 112 cpv. 44 Ai Cantoni in cui non esiste una pianificazione del fabbisogno approvata per i posti di comando e gli impianti di apprestamento conformemente all’articolo 69 capoverso 2 LPPC in combinato disposto con gli articoli 91, 92 e 94 della presente ordinanza e con l’articolo 99 capoverso 4 primo periodo LPPC, il contributo forfettario annuo (allegato 4) è versato secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026.

II

L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

22 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 99 cpv. 1)

Contributo forfettario volto a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato

1. Contributi forfettari annui per impianti di protezione – Gradi di contributo

Grado di contributo

Tipo di impianto di protezione

Contributo forfettario in fr.

1

  • – Posto di comando del Governo

7100.–

2

  • – PC I

  • – PC II

  • – IAP I*

  • – IAP I

  • – PC IIrid/IAP II*

  • – PC IIrid/IAP II

5000.–

3

  • – PC I/IAP I*

  • – PC I/IAP I

  • – PC I/IAP II*

  • – PC I/IAP II

  • – PC II/IAP I*

  • – PC II/IAP I

  • – PC II/IAP II*

  • – PC II/IAP II

6600.–

4

  • – CSP

4400.–

5

  • – osp prot

5800.–

6

  • – PC I (PC II) / IAP I* (IAP I) / CSP

  • – PC I (PC II) / CSP

  • – IAP I* (IAP I) / CSP

9000.–

2. Legenda

  • 2.1 PC I: posti di comando per gli organi cantonali e regionali di condotta della protezione della popolazione predisposti per un effettivo di 70–80 persone.

  • 2.2 PC II: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 55 persone.

  • 2.3 PC II rid: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 30 persone.

  • 2.4 IAP: impianti d’apprestamento (art. 90 cpv. 2).

  • 2.5 IAP I*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 170 persone e il materiale di 3–4 sezioni pionieri.

  • 2.6 IAP I: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 130 persone e il materiale di 2–3 sezioni pionieri.

  • 2.7 IAP II*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 80 persone e il materiale di 1–2 sezioni pionieri.

  • 2.8 IAP II: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 45 persone e il materiale di una sezione pionieri.

  • 2.9 CSP: i centri sanitari protetti costituiscono un ampliamento delle basi logistiche della protezione civile e servono da ricovero protetto per le formazioni d’intervento della protezione civile che non possono essere alloggiate in impianti d’apprestamento, in particolare per i membri del servizio assistenza. Nella misura in cui sono integrati nel dispositivo di catastrofe e d’emergenza cantonale e dispongono di sufficiente personale formato, i CSP possono essere utilizzati in particolare come posti d’assistenza per l’alloggio temporaneo di persone in cerca di protezione, come studi medici protetti, come complemento ai punti di raccolta d’urgenza ecc. Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere utilizzati per completare e rinforzare il settore sanitario.

  • 2.10 osp prot: gli ospedali protetti permettono di completare l’offerta di letti supplementari all’infrastruttura ospedaliera in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. A tal fine devono essere adeguatamente equipaggiati, integrati nel dispositivo di catastrofe cantonale e disporre di sufficiente personale formato.