AS 2025 661
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:
Sostituzione di espressioniIn tutto il testo l’espressione «liquidare attività commerciali» è sostituita con «porre fine ad attività commerciali».
Art. 2 cpv. 2ter e 4bis2ter Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Bielorussia o proveniente dalla Bielorussia, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.4bis Il divieto di cui al capoverso 2ter non si applica ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).
Art. 5 Abs. 44 Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, in Bielorussia o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.
Art. 10d cpv. 8 lett. e ed f8 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:e. i beni della voce di tariffa doganale 8414 60 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;f. i beni della voce di tariffa doganale 3916 20 se sono necessari per la vendita di pavimenti in PVC a persone fisiche per uso domestico.
Art. 12 cpv. 2quater lett. c2quater A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.
Art. 23 Divieto di transazioni con determinate banche 1 È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con: a. banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 15;b. banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 15.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:a. sono necessarie per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti in Bielorussia e che risiedevano in Bielorussia già prima del 24 febbraio 2022.
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva1 È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:
Inserire prima del titolo della sezione 4b
Art. 27bbis Deroga al divieto di transazioni con determinate bancheD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 23 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Bielorussia oppure per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia.
Titolo dopo l’art. 27cSezione 4c:
Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato
Art. 27d Nessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria1 Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d; b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.2 Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d; b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.
Art. 27e Richiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera1 La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.2 La richiesta è diretta contro:a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d che:1. hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,2. sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,3. hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,4. chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.3 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.
Art. 31 cpv. 16–1816 L’articolo 2 capoverso 2ter non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025.17 L’articolo 10d capoversi 1 e 3 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 3204 11, 3204 12, 3204 13, 3204 14, 3204 15, 3204 16, 3204 17, 3204 18, 3204 19, 3204 20, 3506 10, 3506 91, 3907 10, 3907 21, 3907 30, 3907 50, 3907 61, 3907 69 e 3907 99 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 31 gennaio 2026.18 L’articolo 10d capoversi 1 e 3 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 9032 89 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 21 gennaio 2026.
II
1 Gli allegati 3, 5, 13 e 192 sono modificati.
2 Gli allegati 4a e 20 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 20253.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 6 cpv. 1bis)
Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione |
8409 99 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): |
8412 21 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 | Altre pompe volumetriche alternative |
8421 23 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8425 11 | Paranchi con motore elettrico |
8428 39 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri |
8429 59 | Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
8431 39 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a |
8466 20 | Portapezzi |
8467 29 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
8471 30 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 | Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
8474 39 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
8479 82 | Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
8481 20 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8482 99 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
8483 50 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
8502 20 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
8511 10 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
(art. 10d cpv. 2)
Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2710 19 11, | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 11, | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3815 12 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
7219 21 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
7225 40 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
7304 29 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7308 90 | Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature) |
7311 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
8419 50 | Scambiatori di calore |
8419 89 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514) |
8419 90 | Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
8456 30 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8515 19 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
8543 30 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
8401 21 | Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione «diesel o semidiesel» |
8705 10 | Gru-automobili |
8708 99 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
8716 39 | Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) |
8716 90 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili |
9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |