AS 2025 662
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Sostituzione di espressioniIn tutto il testo l’espressione «liquidare attività commerciali» è sostituita con «porre fine ad attività commerciali».
Art. 5 cpv. 1ter1ter Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, nella Federazione Russa o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.
Art. 11a cpv. 5 lett. h nonché k–m5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2:h. per i beni della voce di tariffa doganale 7007 19, 7615, 8414 60 e 8422 30, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;k. per i beni della voce di tariffa doganale 3916 20, se sono necessari per la vendita di pavimenti in PVC a persone fisiche per uso domestico;l. per i beni della voce di tariffa doganale 8422 30, se sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande o prodotti farmaceutici;m. per i beni della voce di tariffa doganale 3402 90, se sono necessari per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.
Art. 12abis Acquisto e importazione di prodotti petroliferi da Paesi terzi1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in Svizzera e attraverso il suo territorio di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se sono stati ottenuti in un Paese terzo da petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa.2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni per cui sussiste il divieto di cui al capoverso 1.3 All’atto dell’importazione di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 da Paesi terzi al di fuori dello SEE, del Canada, del Regno Unito o degli Stati Uniti, è necessario apportare la prova attestante l’origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto petrolifero in un Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.4 I capoversi 1–3 non si applicano ai prodotti petroliferi importati da Paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente, a meno che la SECO non abbia fondati motivi per ritenere che i prodotti in questione siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.
Art. 24a cpv. 1 lett. b e 1bis lett. c1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:b. una banca, un’impresa o un’organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;1bis È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:c. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;
Art. 24abis Divieto di transazioni in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 21 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione:a. che serva o contribuisca indirettamente al completamento, all’esercizio, alla manutenzione o all’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;b. che serva o contribuisca indirettamente a finanziare il completamento, l’esercizio o l’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;2 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alle transazioni che sono necessarie per:a. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente; oppureb. per la risposta a catastrofi naturali.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le transazioni sono necessarie per:a. la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo in relazione con i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per garantire che i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;b. la presentazione di richieste di risarcimento, di rimborso o qualsiasi altra pretesa nei confronti di persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;c. l’anticipo e la ricezione di pagamenti o rimborsi esigibili o che diventeranno esigibili in base a o in relazione con decisioni giudiziarie o contratti relativi ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 esistenti prima del 30 ottobre 2025;d. un accordo transattivo oppure un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;e. interventi di manutenzione periodica necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o impatti negativi sul settore della pesca.4 Le transazioni di cui al capoverso 2 devono essere comunicate alla SECO entro due settimane dalla loro conclusione.
Art. 24c cpv. 11 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:a. le banche, le imprese o le organizzazioni di cui all’allegato 15b che forniscono servizi legati alle criptovalute;b. le imprese, le organizzazioni o gli organismi che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a.
Art. 24d cpv. 2 lett. j e 3 lett. h2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni necessarie per:j. l’acquisto, l’importazione e il trasporto di carbon fossile della voce di tariffa doganale 2701, purché tale bene non sia né originario della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il suo luogo di carico, partenza o transito.3 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle transazioni necessarie per:h. la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili;
Art. 26 Divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment Fund1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:a. il Russian Direct Investment Fund;b. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di proprietà o sotto il controllo del Russian Direct Investment Fund;c. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 36;d. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 37;e. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.2 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 e se ciò è necessario per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e dispositivi medici il cui acquisto, importazione o trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza.4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 dopo avere accertato che ciò è dovuto in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tali contratti.
Art. 27 Divieto di transazioni con determinate banche1 È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con: a. banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14;b. banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 14.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:a. sono necessarie per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti nella Federazione Russa e che risiedevano nella Federazione Russa già prima del 24 febbraio 2022.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per transazioni con la Banca Zenit, se ciò è necessario per:a. il pagamento di beni della voce di tariffa doganale 3402 90;b. l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.
Art. 27a cpv. 22 È vietato effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi transazione con le banche, le imprese o le organizzazioni di cui all’allegato 14a.
Art. 28e cpv. 1quater1quater Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese, di software di progettazione e fabbricazione industriali nonché di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32 al Governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera.
Art. 29dConcerne soltanto il testo francese
Art. 30 lett. a e abisÈ vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20142 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:a. persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;abis. imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
Inserire gli art. 30cquater e 30cquinquies prima del titolo della sezione 4b
Art. 30cquater Deroghe al divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment FundD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di cui all’articolo 26 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire e ritirarsi dalla Federazione Russa oppure per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
Art. 30cquinquies Deroghe al divieto di transazioni con determinate bancheD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
Titolo dopo l’art. 30fSezione 4e:
Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato
Art. 30g Nessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria1 Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di: a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c; b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.2 Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di: a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c; b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.
Art. 30h Richiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera1 La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.2 La richiesta è diretta contro:a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c che:1. hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,2. sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,3. hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,4. chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.3 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.
Art. 33 PubblicazioneI contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23, 25, 36 e 37 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.
Art. 35 cpv. 11, 12 e 3911 L’articolo 11a capoversi 1, 2, e 2bis non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 31 gennaio 2026.12 L’articolo 11a capoversi 1, 2, e 2bis non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 3 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 31 gennaio 2026.39 L’articolo 28e capoverso 1quater non si applica alla fornitura di software con finalità specifiche nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32 numero 3, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione entro il 31 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 ottobre 2025.
II
1 Gli allegati 1, 23a e 32 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 14 e 234 sono modificati.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 36 e 37 secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 20255.
2 L’articolo 12abis entra in vigore il 21 gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(Art. 5 cpv. 1, 1ter e 2)
Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza6
(art. 11a cpv. 1bis)
Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1bis
Voce di tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
3811 90 00 | Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
3815 12 00 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
7219 21 00 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
7225 40 00 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7308 90 00 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni – altri |
7311 00 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
8409 99 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre |
8412 21 00 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 00 | Altre pompe volumetriche alternative per liquidi |
8419 50 00 | Scambiatori di calore |
8419 90 00 | Parti di Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
8421 23 00 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 00 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8425 11 00 | Paranchi con motore elettrico |
8428 39 00 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri |
8429 59 00 | Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale) |
8431 39 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre |
8456 30 00 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8466 20 00 | Portapezzi |
8467 29 00 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
8471 30 00 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 00 | Unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
8474 39 00 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
8479 82 00 | Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
8481 20 00 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8482 99 00 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
8483 50 00 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
8502 20 00 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 00 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
8511 10 00 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8515 19 00 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
8543 30 00 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
8701 21 00 | Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) |
8705 10 00 | Gru-automobili |
8708 99 00 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
8716 39 00 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti – altri |
8716 90 00 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili |
9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
(art. 28e cpv. 1quater)
Software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione nonché software per il settore bancario e finanziario
1. Software gestionali per le imprese
I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, quali:
a. pianificazione delle risorse d’impresa (Enterprise Resource Planning, ERP);
b. gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM);
c. analisi sistematica dei dati (Business Intelligence, BI);
d. gestione della catena di distribuzione (Supply Chain Management, SCM);
e. data warehouse aziendale (Enterprise Data Warehouse, EDW);
f. sistema di gestione della manutenzione (Computerized Maintenance Management System, CMMS);
g. project management;
h. gestione del ciclo di vita del prodotto (Product Lifecycle Management, PLM);
i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.
2. Software di progettazione e fabbricazione
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:
a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (Building Information Modelling, BIM);
b. progettazione assistita da computer (Computer-Aided Design, CAD);
c. produzione assistita da computer (Computer-Aided Manufacturing, CAM);
d. progettazione su commessa (Engineer-to-Order, ETO);
e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.
3. Software per il settore bancario e finanziario
Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:
a. servizi bancari online e mobili;
b. gestione dei prestiti;
c. sportelli automatici (Automated Teller Machines, ATM) e integrazione del punto vendita (Point of Sale, POS);
d. segnalazioni regolamentari;
e. investment banking.
(art. 26 cpv. 1 lett. c)
Persone giuridiche, organizzazioni o organismi in cui il Russian Direct Investment Fund ha effettuato investimenti significativi7
(art. 26 cpv. 1 lett. d)