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AS 2025 68

AS 2025 68

Preambolo

Traduzione

Emendamenti all’Accordo adottati con la Risoluzione 220/XLIV

Adottati dal Consiglio dei Governatori il 18 febbraio 2021
Entrati in vigore il 18 febbraio 2021

La sezione 1 dell’articolo 4 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):iv) risorse che provengono o proverranno da operazioni del Fondo e da altre fonti, in particolare tramite prestiti da parte di Membri o da altre fonti.

La sezione 5 dell’articolo 4 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):iii) i contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.d) […] e) Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono essere versati sotto forma di una riduzione o di un credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi, conformemente al meccanismo approvato dal Consiglio dei Governatori.

All’articolo 4 è aggiunta la seguente sezione 7 (il testo aggiunto è sottolineato):Sezione 7 – Attività di assunzione di prestitiIl Fondo è autorizzato a prendere a prestito fondi dai suoi Stati Membri o da altre fonti, ad acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito e a esercitare, nel quadro delle sue attività di prestito, tutti i poteri necessari o auspicabili al fine di raggiungere i suoi obiettivi.

La sezione 3 dell’articolo 6 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato): i) […]A) […]B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governatori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conformemente alle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri;ii) […] Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l’equivalente di cento cinquant’otto milioni di dollari USA (158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una frazione di tale importo: A) […]B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni ricostituzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione;iii) […]b) Ai fini della presente sezione 3 lettera a) i) B) e ii) B), l’elemento di liberalità di qualsiasi prestito da parte di un partner concesso a condizioni favorevoli e la riduzione o il credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi sono considerati «contributi versati» e i voti di contributo sono ripartiti di conseguenza;

La sezione 1 b) dell’articolo 7 (operazioni) è emendata come segue (testo aggiunto sottolineato):b) Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo che sono Membri del Fondo. Questi finanziamenti possono essere concessi sia direttamente agli Stati Membri in sviluppo o alle loro suddivisioni politiche, sia tramite organizzazioni intergovernative ai cui lavori partecipano detti Membri, sia infine a, o tramite, banche nazionali di sviluppo, organismi e imprese del settore privato o altre entità scelte di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. In caso di prestito a un’entità diversa da uno Stato membro, il Fondo richiede, in linea di principio, una garanzia governativa o altre forme di garanzia appropriate, a meno che il Consiglio di amministrazione non decida altrimenti sulla base di una valutazione approfondita riguardante i rischi correlati e le misure di salvaguardia.

La sezione 2 dell’articolo 10 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato): a) […]b) […]c) […]d) Fatte salve le sezioni 2 a)–2 c) del presente articolo, un’azione contro il Fondo per attività derivanti dai poteri che gli conferisce la sezione 7 dell’articolo 4 può essere intentata solo davanti a un tribunale competente per il territorio di un Membro, nel quale, a seconda dei casi, il Fondo:i) abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, o abbia emesso o garantito titoli; [tab]benché resti inteso che:A) nessun procedimento potrà essere intentato da Stati Membri o da persone che agiscono per conto di detti Stati o che fanno valere diritti da essi ceduti;B) i beni e gli altri attivi del Fondo, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, saranno esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione, fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.

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