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AS 2025 682

Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

IngressoConcerne soltanto il testo francese.

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale1 Il richiedente chiede all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;b. l’accordo di coordinamento e i documenti di cui all’articolo 1d.3 L’UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento (art. 15g cpv. 2 LIE) nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze è definito in base ai documenti del richiedente nel rispetto del termine legale di due anni (art. 15f cpv. 3 LIE). 4 L’UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale ai servizi rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio.5 Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale;b. l’Ufficio federale dell’ambiente;c. altri Uffici federali coinvolti;d. la Commissione federale dell’energia elettrica; e. l’Ispettorato;f. i Cantoni coinvolti;g. una rappresentanza delle organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale;h. il richiedente.6 L’UFE conduce il processo del gruppo di accompagnamento. I singoli membri del gruppo di accompagnamento hanno una funzione consultiva nei limiti del loro rispettivo settore di competenza.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito1 L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.2 Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per la zona di pianificazione. 3 Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio (OPT). 4 Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per la zona di pianificazione, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici. 5 Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede al Consiglio federale di definire la zona di pianificazione quale dato acquisito.6 Nei casi di cui all’articolo 1d capoverso 3 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito1 L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare i possibili corridoi di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.2 Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare. 3 Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 OPT3.4 Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici.5 Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:a. al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 OPT;b. al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’Ispettorato applica i seguenti termini:

Art. 8a cpv. 1, frase introduttiva e lett. c1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’UFE applica i seguenti termini:c. sei mesi per redigere la decisione dopo la conclusione dello scambio di scritti.

Art. 9a Lavori di manutenzione non soggetti ad approvazione1 I lavori di manutenzione degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.2 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:a. la sostituzione equivalente di parti dell’impianto;b. le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento; c. il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tonalità.3 In caso di dubbio circa l’obbligo d’approvazione dei piani decide l’Ispettorato. 4 Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione eseguiti.

Art. 9abis Modifiche non soggette ad approvazione1 Le seguenti modifiche non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente e se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto:a. la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché l’utilizzo di funi di guardia per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;b. le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee;c. la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori;d. la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti;e. la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo;f. l’attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l’articolo 30 dell’ordinanza del 30 marzo 19944 sulle linee elettriche;g. l’aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l’adattamento delle mensole sui tralicci esistenti;h. la sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio con tralicci di dimensioni simili; i. la sostituzione di stazioni di trasformazione esistenti aventi una tensione nominale massima di 36 kV con impianti di dimensioni simili nella stessa ubicazione all’interno della zona edificabile; j. l’installazione di impianti solari sufficientemente adattati sulle stazioni di trasformazione aventi una tensione nominale massima di 36 kV.2 Il gestore deve notificare per scritto all’Ispettorato le modifiche di cui al capoverso 1 prima dell’esecuzione prevista. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato gli comunica se deve essere eseguita una procedura di autorizzazione dei piani.3 Il gestore documenta all’Ispettorato le modifiche eseguite.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

29 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi