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AS 2025 687

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sull’assicurazione dei veicoli

(OAV)

Modifica del 15 ottobre 2025 (RU 2025 645; RS 741.31)

Art. 9 cpv. 3Invece di:3 Per il controllo periodico dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).Leggasi:3 Per l’esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Allegato 4 n. 15.5Invece di:15.5 Autorizzazione: autorizzazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini3 all’installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi.Leggasi:15.5 Autorizzazione: autorizzazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4 all’installazione, all’esame successivo e alla riparazione di tachigrafi. 10 novembre 2025 Cancelleria federale