AS 2025 69
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (OEmo-USTRA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
15 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 4)
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali
N. 6 e 7 Franchi 6 Riconoscimento (art. 17a cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), notifica (art. 17c cpv. 2 OATV), revoca del riconoscimento (art. 17d cpv. 1 OATV) e verifica della plausibilità dei piani di controllo dei singoli organi (art. 19a cpv. 4 OATV) 6.1 per procedura di riconoscimento 300 6.2 per procedura di notifica 200 6.3 per procedura di revoca 300 6.4 verifica della plausibilità piano di controllo 500 7 Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale fino a 5000