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AS 2025 691

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Correzione

Preambolo

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV)

Modifica del 15 ottobre 2025 (RU 2025 646, 665; RS 741.41)

Sostituzione di espressioniInvece di:1 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’allegato 5 numero 22, «esame successivo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «controllo periodico».2 Nell’articolo 56 capoverso 2 e nell’allegato 7 numeri 2 e 311.1 «controllo successivo» è sostituito con «controllo periodico».3 Negli articoli 104a capoversi 4 e 5 lettera c, 104c capoversi 1 e 2 lettera c, 191 rubrica, capoversi 3 e 4 lettera c e 222j capoverso 7 «dispositivo di protezione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «protezione antincastro».Leggasi:Negli articoli 104a capoversi 4 e 5 lettera c, 104c capoversi 1 e 2 lettera c, 191 rubrica, capoversi 3 e 4 lettera c e 222j capoverso 7 «dispositivo di protezione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «protezione antincastro».

Art. 34b cpv. 1Invece di:1 Gli esami d’immatricolazione e i controlli periodici devono essere effettuati da esperti della circolazione. Fanno eccezione gli esami d’immatricolazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e i collaudi in officina (art. 32).Leggasi:1 Gli esami d’immatricolazione e gli esami successivi devono essere effettuati da esperti della circolazione. Fanno eccezione gli esami d’immatricolazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 e i collaudi in officina (art. 32).

Art. 36 cpv. 1Invece di:1 L’autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli periodici ufficiali.Leggasi:1 L’autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli successivi ufficiali.

Art. 101 cpv. 2, 6bis e 7Invece di:2 I controlli periodici di tachigrafi e i controlli conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione.6bis A conclusione dell’installazione e dopo ogni controllo periodico del tachigrafo analogico, l’officina deve redigere un rapporto di esame. Quest’ultimo deve contenere le informazioni relative a tachigrafo e adattatore riportate sulla targhetta di montaggio conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma della persona che ha installato o controllato il tachigrafo.7 L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti di controllo tecnico, le copie di rapporti di esame di cui al capoverso 6bis e i dischi di controllo devono essere conservati fino al controllo periodico successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti. Leggasi:2 Gli esami periodici di tachigrafi e gli esami conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione.6bis A conclusione dell’installazione e dopo ogni esame successivo del tachigrafo analogico, l’officina deve redigere un rapporto di esame. Quest’ultimo deve contenere le informazioni relative a tachigrafo e adattatore riportate sulla targhetta di montaggio conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma della persona che ha installato o controllato il tachigrafo.7 L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti di controllo tecnico, le copie di rapporti di esame di cui al capoverso 6bis e i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame periodico successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.

Art. 222e cpv. 1Invece di:1 La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro il controllo periodico al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006.Leggasi:1 La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro l’esame periodico al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006. 10 novembre 2025 Cancelleria federale