AS 2025 692
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 17a Assistenza in convivenza: principi1 Gli articoli 17a–17e si applicano:a. ai lavoratori prestati a un’economia domestica privata per fornire servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane e che convivono nell’economia domestica della persona assistita (assistenza in convivenza);b. alle aziende che occupano lavoratori di cui alla lettera a.2 Ai lavoratori e alle aziende di cui al capoverso 1 si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1. 3 Le aziende di cui al capoverso 1 lettera b devono essere soggette o affiliate al contratto collettivo per il settore del prestito di personale. Inoltre, le parti sociali devono disciplinare per queste aziende l’indennità del servizio di reperibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.4 È considerato servizio di reperibilità un servizio durante il quale il lavoratore, al di fuori dell’orario di lavoro regolare, si tiene pronto all’interno o all’esterno dell’economia domestica per eventuali interventi.
Art. 17b Assistenza in convivenza: servizio di reperibilità 1 Durante il servizio di reperibilità, un tempo d’intervento di almeno 30 minuti deve essere accordato al lavoratore; se non si trova nell’economia domestica privata, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare è computata sul tempo di lavoro.2 Un servizio di reperibilità può essere pianificato al massimo durante 20 giorni lavorativi ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana.3 Per ogni giorno lavorativo, il servizio di reperibilità può ammontare al massimo a cinque ore ed essere diviso al massimo in tre periodi. Se durante un medesimo periodo il lavoratore deve intervenire più di due volte, l’intero periodo è considerato tempo di lavoro.
Art. 17c Assistenza in convivenza: periodi di riposo1 Al lavoratore va garantito ogni settimana un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive, durante il quale è escluso il servizio di reperibilità. 2 Il riposo giornaliero ammonta a 11 ore. Si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concernente la legge sul lavoro.
Art. 17d Assistenza in convivenza: pause1 Al lavoratore va garantita ogni giorno una pausa di almeno 60 minuti consecutivi.2 In caso di servizio di reperibilità durante la notte, il giorno successivo tra le 06.00 e le 20.00 al lavoratore va garantita una pausa di almeno due ore consecutive; lo stesso vale in caso di servizio di reperibilità durante il giorno o la sera diviso in tre periodi.3 Durante le pause, il lavoratore ha il diritto di lasciare il luogo di lavoro e non è a disposizione della persona assistita.
Art. 17e Assistenza in convivenza: registrazione della durata del lavoro1 Il prestatore di personale mette a disposizione uno strumento per registrare le ore di lavoro, il servizio di reperibilità, gli interventi durante tale servizio nonché le pause.2 La persona assistita e il lavoratore vistano le ore di lavoro prestate.3 Il prestatore di personale controlla e vista regolarmente e tempestivamente le schede orarie.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |