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AS 2025 7

Scambio di note del 3 novembre 2003
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale
RS 0.741.319.514; RU 2004 425

Preambolo

Traduzione

Modifica dell’articolo 1

Mediante scambio di note del 3 settembre 2024 e del 17 dicembre 2024 la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno concordato un adeguamento dell’articolo 1 dello scambio di note del 3 novembre 2003.

L’articolo 1 capoverso 3 è modificato come segue:«3 L’UNA e il FNG non tengono conteggi separati per i casi riguardanti la Svizzera e il Liechtenstein. Sono esclusi gli importi destinati a costituire accantonamenti per la copertura di insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Tali importi sono attribuiti al Liechtenstein o alla Svizzera secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 5.»

L’articolo 1 capoverso 4 è modificato come segue:«4 Se i fondi riscossi dal FNG secondo il vigente meccanismo di riscossione dei contributi e accantonati per il Liechtenstein non sono sufficienti a finanziare le pretese avanzate contro il FNG nel quadro dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01/LGBl. 1978 n. 18), il Liechtenstein si fa prontamente carico dell’importo mancante. Ciò vale soltanto per pretese nei confronti del FNG in caso di insolvenza o liquidazione di una compagnia di assicurazione ammessa a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera.»

L’articolo 1 capoverso 5 è modificato come segue:«5 Per costituire accantonamenti per eventuali insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein si applica una chiave di ripartizione proporzionale al numero di veicoli a motore immatricolati in ciascuno Stato. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera.»

L’articolo 1 capoverso 6 è modificato come segue:«6 Per le azioni contro l’UNA e il FNG di persone domiciliate nel Liechtenstein aventi diritto di azione diretta nei confronti dell’UNA o del FNG sono competenti:a. il tribunale del luogo del sinistro;b. i tribunali del domicilio nel Liechtenstein dell’attore;c. i tribunali della sede o del luogo di una delle succursali dell’UNA o del FNG.»

L’articolo 1 capoverso 7 è modificato come segue:«7 Le modifiche degli statuti dell’UNA e del FNG necessitano l’approvazione dell’Ufficio federale svizzero delle strade e del Governo del Principato del Liechtenstein.»

L’articolo 1 capoverso 8 è modificato come segue:«8 Le vertenze tra l’UNA e il FNG o tra questi e i loro membri sono risolte dalle autorità competenti secondo il diritto svizzero. Se sono coinvolte compagnie di assicurazione ammesse nel Principato del Liechtenstein che hanno sede in uno Stato parte dello Spazio economico europeo (SEE), l’autorità svizzera competente sente previamente l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein.»

L’articolo 1 capoverso 9 è modificato come segue:«9 I trattati conclusi dall’UNA o dal FNG con altre istituzioni attive nell’ambito della responsabilità per danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati oppure nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale si applicano anche al Principato del Liechtenstein. L’autorizzazione accordata all’UNA e al FNG a concludere tali trattati include l’autorizzazione da parte del Principato del Liechtenstein. Sono esclusi i trattati rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01/LGBl. 1978 n. 18). La conclusione di tali trattati è soggetta all’approvazione del Governo del Principato del Liechtenstein.»Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Scambio di note del 3 novembre 2003<br />tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale<br />RS 0.741.319.514; RU 2004 425 | Lexipedia | Lexipedia