AS 2025 71
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 12, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),
Sostituzione di espressioni1 Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1».2 In tutta l’ordinanza «rapporto d’esame» è sostituito con «rapporto di esame».
Art. 2 lett. mAi sensi della presente ordinanza s’intendono per:m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;
Art. 4 cpv. 77 Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
Art. 14 lett. aLa dichiarazione di conformità è riconosciuta se:a. Concerne soltanto il testo francese.
Art. 17 Competenza1 L’esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto per tale esame.2 L’Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti. Nell’elenco a ogni organo sono assegnati ambiti di competenza per esami tecnici di oggetti specifici.3 Se per l’esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l’Ufficio federale stabilisce la procedura.
Art. 17a Riconoscimento1 L’Ufficio federale può riconoscere altri organi per l’esecuzione di esami tecnici. 2 Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all’Ufficio federale.3 Sono riconosciuti per l’esame tecnico se:a. sono accreditati per l’esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in virtù degli articoli 4 capoverso 3 e 38 dell’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione, da un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato;b. possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all’esame (art. 19); ec. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi.4 Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a), gli organi sono riconosciuti se:a. sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall’accreditamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l’esecuzione dell’esame secondo il piano di controllo; eb. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.5 Non è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un’autorità statale o se l’esame è effettuato da un organo di controllo statale.6 La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato.7 L’accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).8 Il SAS informa l’Ufficio federale in merito all’adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.
Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti1 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sono autorizzati a rilasciare valutazioni e certificazioni della conformità nonché rapporti di esame.2 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sulla base di accreditamenti esteri devono informare l’Ufficio federale di eventuali adeguamenti, sospensioni e revoche di accreditamenti esteri.3 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 devono comunicare all’Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all’assicurazione di responsabilità civile.4 Su richiesta, devono fornire all’Ufficio federale e alle autorità d’immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.
Art. 17c Possibilità di notifica1 Se un organo di controllo è riconosciuto, viene inserito nell’allegato 2.2 L’inserimento nell’allegato 2 consente la notifica secondo:a. l’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;b. l’Accordo del 20 marzo 19585 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.3 Gli organi che vogliono essere notificati devono presentare domanda all’Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.
Art. 17d Revoca del riconoscimento1 Il riconoscimento per l’esecuzione di un esame tecnico è revocato:a. su richiesta dell’organo di controllo riconosciuto;b. se i requisiti di cui all’articolo 17a capoverso 3 o 4 non sono più soddisfatti; oppurec. se l’organo di controllo riconosciuto non rispetta le prescrizioni e i documenti relativi agli esami (art. 19) o i piani di controllo (art. 19a).2 L’Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e di eventuali relative notifiche di cui all’articolo 17c capoverso 2. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.
Art. 18 cpv. 11 Il richiedente deve affidare l’esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esamiLe prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:a. l’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;b. la presente ordinanza;c. le istruzioni basate sull’OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.
Art. 19a Piani di controllo1 Se per gli esami di cui all’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV non sono disponibili le prescrizioni e i documenti necessari, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 predispone un proprio piano di controllo.2 L’organo di controllo è responsabile della correttezza oggettiva del piano di controllo.3 I piani di controllo devono essere tenuti aggiornati e presentati ogni due anni all’Ufficio federale per verificarne la plausibilità.4 I costi sostenuti dall’Ufficio federale per verificare la plausibilità del piano di controllo sono a carico dell’organo di controllo.
Art 26 cpv. 22 L’esame della conformità è eseguito dall’Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
Art. 44 lett. dÈ punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:d. chiunque, in qualità di organo di controllo riconosciuto, non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 17b capoversi 2–4.
Art. 47a Disposizioni transitorie della modifica del 15 gennaio 20251 Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 per esami secondo l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV devono presentare per la prima volta il proprio piano di controllo aggiornato all’Ufficio federale per la verifica della plausibilità entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.2 Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17a capoverso 3 lettere a e c oppure capoverso 4 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
II
L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
15 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 17c cpv. 1)
Organi di controllo riconosciuti
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Route Principale 127
2537 Vauffelin
Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 Heimertingen
Rappresentato da:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez
Istituto federale di metrologia (METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern
Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel
Automobiltechnische Abteilung
Abgasprüfstelle
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Basilea
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Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
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