AS 2025 713
Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 settembre 20151 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 11b Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2025L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
La voce relativa all’«Etanolo» del gruppo «Altro» è stralciata.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |