AS 2025 714
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, 2 e 2bis1 L’adempimento dei requisiti dell’ordinanza di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a deve essere controllato:a. nelle aziende gestite tutto l’anno: almeno due volte ogni otto anni;b. nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni otto anni.2 L’adempimento dei requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b, c ed e deve essere controllato almeno una volta ogni otto anni. 2bis In deroga ai capoversi 1 e 2, i Cantoni possono rinunciare ogni anno a uno dei controlli di base al massimo nel 10 per cento delle aziende. Nella scelta si basano su una propria valutazione del rischio.
Art. 5 cpv. 4bis4bis Non deve essere svolto il controllo di cui al capoverso 4 se:a. l’importo dei pagamenti diretti del tipo di pagamenti diretti oggetto di prima notifica o reiscrizione è inferiore a 500 franchi; oppureb. il contributo per i sistemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari è stato interrotto e tale interruzione è durata al massimo un anno.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |