AS 2025 717
Ordinanza
concernente la consulenza agricola e
in economia domestica rurale
(Ordinanza sulla consulenza agricola)
(Ordinanza sulla consulenza agricola)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 novembre 20211 sulla consulenza agricola è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 44 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e Agridea stipulano di volta in volta per quattro anni una convenzione quadro nella quale definiscono i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.
Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione quadro di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:a. l’importo dell’aiuto finanziario e le tranche annuali;b. i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche oggetto del sostegno;c. le esigenze qualitative per quanto riguarda l’attuazione della strategia imprenditoriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali di Agridea;d. la durata dell’aiuto finanziario;e. il resoconto annuale.3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:a. il rapporto d’esercizio;b. il consuntivo;c. il preventivo per l’anno successivo;d. il programma d’attività per l’anno successivo;e. il rapporto annuale sul programma d’attività dell’anno precedente, sull’attuazione della strategia imprenditoriale e sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
Art. 11 cpv. 2 e 3 lett. a2 Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr. 3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:a. l’orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |