AS 2025 718
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall’UFAG nell’allegato 1 numero 18.2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta di oltre 1 franco per 100 chilogrammi da quella attuale arrotondata in franchi interi.3 La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all’articolo 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese. È calcolata applicando la seguente formula: (prezzo di riferimento – prezzo di rilevamento) * 0.466667 + 7.4 Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di rilevazione dei 60 mesi precedenti e viene determinato annualmente per l’anno civile seguente. Deve ammontare almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.5 Il prezzo di rilevamento è la media aritmetica del:a. prezzo dello zucchero nell’Unione europea, sfuso franco fabbrica;b. prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, sfuso franco dogana svizzera e non tassato;c. prezzo dello zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero svizzere per la coltivazione delle quali non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica né contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura di cui rispettivamente agli articoli 66 e 68 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti, sfuso franco fabbrica.6 Come base di calcolo per determinare i prezzi di cui al capoverso 5 si utilizzano in particolare:a. i prezzi pubblicati dalla Commissione europea;b. i prezzi franco dogana svizzera, non tassati; ec. le informazioni rappresentative sui prezzi fornite da diversi partner commerciali.
Art. 8 cpv. 22 L’UFAG stabilisce i prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prodotti agricoli. Essi sono determinati in particolare sulla base di informazioni borsistiche e di informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. Per lo zucchero non vengono prese in considerazione le informazioni borsistiche.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 L’articolo 5 entra in vigore il 1° gennaio 2027.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 15 tabella
15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana
Le voci qui appresso sono modificate come segue: Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi
[1] (CHF) Numero di kg lordi
senza obbligo di PGI Contingente
doganale (n.) Informazioni
complementari 1001.1921 1.00 [15-2] 26 1001.1929 30.00 PGI non necessario 1001.9921 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1001.9929 40.00 PGI non necessario 1002.9021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1002.9029 40.00 PGI non necessario 1003.9041 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] 1003.9049 20.00 PGI non necessario 1004.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] 1004.9029 20.00 PGI non necessario 1005.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1] 1005.9029 20.00 PGI non necessario 1007.9021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.1021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.2921 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.4021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.5021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.6031 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.6039 40.00 PGI non necessario 1008.9023 15.00 [15-2] 27 [15-1] …