AS 2025 72
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Correzione
Preambolo
Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
del 25 novembre 1952 (RU 1952 1050; RS 834.1)
Art. 16l cpv. 1Invece di:1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità.Leggasi:1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. 28 gennaio 2025 Cancelleria federale