AS 2025 732
Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione
con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 7 novembre 2025
Preambolo
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
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I
L’ordinanza della SEFRI del 6 novembre 20181 sulla formazione professionale di base Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3 3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20252 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Titolo prima dell’art. 10Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda1 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.6 L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.
Art. 18 cpv. 1 lett. b e c 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:b. Abrogatac. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20253 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Art. 19 cpv. 22 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento;b. cultura generale: 20 per cento;c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 30 per cento.
Art. 21 cpv. 22 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento;b. cultura generale: 20 per cento.
Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del 7 novembre 2025 e prima applicazione di singole disposizioni1 Gli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 2 e 21 capoverso 2 della modifica del 7 novembre 2025 si applicano dal 1° gennaio 2029.2 Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di ristorazione AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.3 Le persone che, dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 2 e 21 capoverso 2 la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.4 I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per impiegato di ristorazione AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
7 novembre 2025 | Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca Martina Hirayama |