Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica di Singapore, il Ministero dei trasporti e l’Autorità dell’aviazione civile di Singapore, o in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
c. la locuzione «certificato di operatore aereo» indica un documento che è rilasciato a un’impresa di trasporti aerei e che conferma che l’impresa interessata dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro di aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato;
d. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti sulle linee indicate;
e. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
f. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
g. la locuzione «linee indicate» indica le linee indicate nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo;
h. la locuzione «trasporto intermodale» indica il trasporto dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie;
i. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
j. la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse imposte o ammesse all’imposizione dall’autorità competente alle imprese di trasporti aerei per la fornitura di installazioni e servizi aeroportuali o nel settore della navigazione aerea o della sicurezza dell’aviazione, compresi i servizi e le installazioni per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri, bagagli e merci; e
k. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento al presente Accordo concerne parimenti l’Allegato.