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AS 2025 748

AS 2025 748
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1007.9029, 1104.2220 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1007.90 29 Sorgo a grani per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1104.22 20 Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 15.60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

20 novembre 2025

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

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