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AS 2025 763

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 11 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 481 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativaPer gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 79 franchi al mese.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

12 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi