AS 2025 764
Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20231,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 11a cpv. 22 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo annuo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:i. procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative secondo l’articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
Art. 18c cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 22 cpv. 11 L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:a. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; eb. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
Art. 27 cpv. 55 Le persone che, secondo l’articolo 14 capoverso 2, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d’invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.
Art. 60 cpv. 11 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.
Art. 64a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. bProgrammi di occupazione temporanea, periodi di pratica professionale e semestri di motivazione1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di: b. periodi di pratica professionale in imprese o nell’amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a periodi di pratica professionale;
Art. 66 cpv. 2bis e 32bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi al massimo.3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 79 cpv. 3, primo periodo3 Le operazioni di pagamento delle casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. …
Art. 83 cpv. 1 lett. j1 L’ufficio di compensazione: j. pubblica ogni anno gli indicatori relativi alle prestazioni delle casse;
Art. 85 cpv. 1 lett. g1 I servizi cantonali: g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4;
Art. 85b cpv. 44 Concerne soltanto il testo francese
Art. 92 cpv. 6, quarto periodo6 … I costi computabili sono rimborsati secondo un sistema bonus-malus in funzione delle prestazioni fornite. …
Art. 95 cpv. 33 La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Art. 96c cpv. 1–1ter1 Gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d’informazione previsti all’articolo 83 capoverso 1bis nella misura in cui lo esiga l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 81 e 85.1bis e 1ter Abrogati
Art. 97a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. cbis e f n. 6 e 81 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA5:cbis. alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che l’attestato concernente le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente;f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile (CC)6,8. all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC, qualora ne necessiti per provvedere all’incasso di contributi di mantenimento non pagati o per garantire il versamento di contributi di mantenimento futuri.
Art. 113 cpv. 2 lett. d e g 2 I Cantoni:d. istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85d; g. Abrogata
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog | Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 6 ottobre 19898 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 28 cpv. 3 e 43 Per occupare temporaneamente i disoccupati, i Cantoni possono adottare provvedimenti di occupazione secondo l’articolo 64a della legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). 4 Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell’ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59–71d LADI.
Art. 33a cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell’ambito dell’esecuzione della presente legge e della LADI10: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 34a cpv. 88 I dati possono essere comunicati per via elettronica.
Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 3ter lett. d ed f nonché 3quater1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI11) gestisce sistemi d’informazione che servono:3 Gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d’informazione previsti dall’articolo 83 capoverso 1bis LADI nella misura in cui lo esiga l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 81 e 85 LADI.3ter Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:d. Abrogataf. gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per riversarvi gli attestati di partecipazione degli assicurati (art. 59b e 59cbis cpv. 3 LADI).3quater I seguenti organi hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:a. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;b. gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a.
Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f LADI12, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se: