AS 2025 768
Protocollo
che modifica la Convenzione del 12 settembre 2013 tra la Confederazione Svizzera e l’Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Concluso il 12 luglio 2024Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 novembre 20251
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Ungheria
desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 settembre 20131 tra la Confederazione Svizzera e l’Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»),
hanno convenuto quanto segue:
Art. IIl preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente:«Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Ungheria,desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di approfondire la cooperazione in materia fiscale;nell’intento di evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta mediante l’evasione o l’elusione fiscale (ivi incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),hanno convenuto quanto segue:»
Art. III seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all’articolo 25 della Convenzione: «5. Se:a) in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; eb) le autorità competenti non sono in grado di giungere a una soluzione consensuale ai sensi del paragrafo 2 entro un periodo di tre anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per il trattamento del caso sono state comunicate alle due autorità competenti,le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta per scritto. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a una procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non concordano una soluzione diversa entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e deve essere attuata indipendentemente dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.6.Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio secondo l’articolo 26 paragrafo 2.»
Art. III1.Il seguente articolo 27a è aggiunto alla Convenzione:
«Art. 27a Diritto ai benefici1.Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.2.Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l’autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un’altra persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell’altro Stato contraente consulta l’autorità competente di detto altro Stato contraente prima di respingere la richiesta.»2.Il numero 3 del Protocollo della Convenzione è abrogato.3.I numeri 4, 5 e 6 del Protocollo della Convenzione diventano rispettivamente i numeri 3, 4 e 5.
Art. IVIl seguente numero 6 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:«6. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di attuare le disposizioni del diritto interno sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali adottate sulla base delle norme tipo globali in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (secondo pilastro) emanate dall’«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting» dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e del G20.»
Art. V1.I due Stati contraenti si notificano per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo.2.Il Protocollo entra in vigore alla data in cui perviene l’ultima notificazione. Esso si applica:a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.3.Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste agli articoli II e IV del presente Protocollo sono applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo indipendentemente dal periodo fiscale a cui i fatti fanno riferimento.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Budapest, il 12 luglio 2024, in due esemplari in lingua tedesca, ungherese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo tedesco e ungherese, fa stato il testo inglese. Per ilConsiglio federale svizzero: Jean-François Paroz Per ilGoverno dell’Ungheria: Norbert Izer