AS 2025 771
AS 2025 771 (OCP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori1 L’UFAM si assume al massimo l’80 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:a. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;b. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;c. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi.2 L’UFAM si assume l’80 per cento dei costi delle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10b capoversi 2 e 3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |