La presente ordinanza disciplina:
a. i contributi d’investimento per la nuova costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico di cui all’articolo 2 lettera c LTM;
b. il promovimento finanziario del trasporto, del trasbordo e del carico di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune;
c. i contributi d’investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci, per l’accoppiamento automatico digitale nonché per veicoli rispettosi del clima nel trasporto per ferrovia e per idrovia;
d. il promovimento finanziario del trasporto di veicoli stradali accompagnati per ferrovia;
e. la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di binari di raccordo.