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AS 2025 779

Ordinanza sulla proroga di disposizioni dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Modifica del 25 marzo 20221 dell’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Cifra III cpv. 55 La durata di validità del capoverso 4 lettere b–e è prorogata sino al 1° marzo 2030.

2. Modifica del 27 aprile 20223 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Cifra III cpv. 55 La durata di validità del capoverso 4 è prorogata sino al 1° marzo 2030.

3. Modifica del 23 novembre 20224 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Cifra III cpv. 55 La durata di validità del capoverso 4 è prorogata sino al 1° marzo 2030.

4. Modifica del 29 marzo 20235 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Cifra III cpv. 44 La durata di validità del capoverso 3 è prorogata sino al 1° marzo 2030.

5. Modifica del 16 agosto 20236 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Cifra IV cpv. 33 La durata di validità del capoverso 2 è prorogata sino al 1° marzo 2030.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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