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AS 2025 780

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Appenzello Esterno

10

Nidvaldo

9

Appenzello Interno

3

Obvaldo

8

Argovia

127

San Gallo

112

Basilea Campagna

57

Sciaffusa

17

Basilea Città

72

Svitto

32

Berna

231

Soletta

53

Friburgo

58

Ticino

94

Ginevra

149

Turgovia

52

Giura

18

Uri

7

Glarona

8

Vallese

71

Grigioni

49

Vaud

181

Lucerna

93

Zugo

48

Neuchâtel

42

Zurigo

399

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20242 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

750

750

750

750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

350

350

350

350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bis che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20243 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.

(art. 20–20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Appenzello Esterno

6

Nidvaldo

6

Appenzello Interno

2

Obvaldo

5

Argovia

80

San Gallo

70

Basilea Campagna

36

Sciaffusa

11

Basilea Città

45

Soletta

33

Berna

144

Svitto

20

Friburgo

36

Ticino

59

Ginevra

93

Turgovia

33

Giura

11

Uri

4

Glarona

5

Vallese

44

Grigioni

31

Vaud

113

Lucerna

58

Zugo

30

Neuchâtel

26

Zurigo

249

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20244 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

125

125

125

125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

525

525

525

525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.