AS 2025 785
Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie;
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;
visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura,
Art. 2 cpv. 2 lett. g, frase introduttiva e 2bis lett. c2 Essa non si applica a: g. contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché liquame, eccettuato se:2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:c. concerne soltanto il testo tedesco
Art. 2a cpv. 33 Non possono raggiungere il punto finale i prodotti derivati che vengono utilizzati come alimenti per animali o concime o successivamente trasformati in tali. Le eccezioni sono elencate nell’allegato 1a.
Art. 3 lett. hbis, i e mbis‒nterAi fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano: hbis. proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di: 1. prodotti sanguigni, 2. latte e latticini, 3. colostro e relativi prodotti, 4. fanghi di centrifugazione e di separazione, 5. uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova,6. collagene e gelatina,7. proteine idrolizzate,8. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;i. farina di pesce: proteine trasformate di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specie Asterias rubens;mbis. riciclaggio canalizzato: riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale; mter. alimenti per animali da compagnia: alimenti e articoli da masticare di origine animale per animali da compagnia;n. contenuto dello stomaco e dell’intestino: contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino di mammiferi e ratiti;nbis. liquame: escrementi e urina, con o senza lettiera, di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura;nter. frass: miscela di escrementi di insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, in cui la percentuale di insetti d’allevamento non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;
Art. 5 lett. dI sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:d. sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’articolo 10c dell’ordinanza del 18 agosto 20045 sui medicamenti veterinari (OMVet);
Art. 6 lett. c, f e hI sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono: c. contenuto dello stomaco e dell’intestino;f. sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni superiori ai valori massimi stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 20166 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;h. liquame e frass.
Art. 10 cpv. 3 lett. a, f e fbis3 Non sussiste alcun obbligo di notifica per: a. l’eliminazione del contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo;f. la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 33a;fbis. la somministrazione di corpi di animali nella propria azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 33b;
Art. 11 cpv. 11 Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b numero 1 necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.
Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 27 aprile 20227 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O‑SIFA):
Art. 13a Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioniL’USAV tiene e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.
Art. 14 parte introduttivaSe nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche o giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:
Art. 15 cpv. 11 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1b numeri 11, 14 e 15 è necessario elaborare, documentare e applicare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.
Art. 17 Notifica della quantità eliminata1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti.2 È esente dall’obbligo di notifica l’eliminazione:a. dei sottoprodotti di origine animale seguenti:1. pelli e pelame,2. contenuto dello stomaco e dell’intestino, liquame e frass,3. resti alimentari,4. prodotti secondo l’articolo 7 lettera d,5. prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente; b. di una quantità totale inferiore a 1000 kg all’anno.3 Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell’obbligo di notifica.4 La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art. 20 cpv. 1 e 21 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g.2 Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari.
Art. 22 cpv. 2 lett. d2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di: d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’articolo 10c OMVet8 oppure nei quali è stato riscontrato un superamento dei limiti massimi per i residui stabiliti dal DFI in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr9;
Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonché cpv. 21 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e successivo riciclaggio: 2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,3. delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi.2 Il contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.
Art. 25a Cremazione di animali1 Nei crematori per animali è consentita la cremazione di:a. animali da compagnia ed equidi; b. altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario dell’effettivo conferma previamente per scritto al crematorio per animali: 1. la causa della morte,2. l’assenza di segni di epizoozia.2 Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–71 OFE10 non possono essere cremati.3 I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.
Titolo prima dell’art. 27Capitolo 4:
Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali nonché per la fabbricazione e l’utilizzo di concime e di prodotti tecniciSezione 1: Divieti di somministrazione
Art. 27, rubrica, cpv. 3 lett. e nonché 4Abrogata3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:e. foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi contenenti sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28 capoverso 1, a meno che il taglio dell’erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni.4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia.
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 1a:
Deroghe generali al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito
Art. 281 Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con:a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte; b. uova e prodotti a base di uova; c. collagene e gelatina di non ruminanti;d. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti;e. grassi fusi.2 Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati soltanto ai non ruminanti.3 I sottoprodotti di origine animale di cui ai capoversi 1 e 2 devono:a. essere costituiti da o fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3 risultanti dalla produzione primaria o dall’ottenimento o dalla produzione di derrate alimentari o alimenti per animali;b. soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l’allegato 5 numeri 30–38.
Titolo prima dell’art. 28aSezione 1b: Deroghe per gli esperimenti in materia di alimentazione
Art. 28aL’USAV può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 27 per esperimenti in materia di alimentazione di durata limitata, se i requisiti previsti dalla presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l’esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.
Titolo prima dell’art. 29Sezione 2:
Deroghe al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai ruminanti non svezzatiIn caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione degli alimenti elencati di seguito, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:a. nella composizione degli alimenti per non ruminanti, se:1. la farina di pesce è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38, e2. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a;b. nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se:1. le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte, e2. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima della fine dello svezzamento.
Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non ruminantiIn caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:a. il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;b. i prodotti sanguigni sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; ec. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 30a Somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame e agli animali acquatici in aziende di acquacolturaIn caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; ec. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 30b Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacolturaIn caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; ec. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 31 Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacolturaIn caso di riciclaggio canalizzato, le proteine miste trasformate di diverse specie di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b.
Art. 31a Somministrazione di proteine trasformate di insetti d’allevamento al pollame, ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura1 In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti d’allevamento possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti d’allevamento della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere d–f;b. i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle specie di insetti seguenti: 1. mosca soldato nera (Hermetia illucens),2. tarma della farina (Tenebrio molitor),3. alfitobio (Alphitobius diaperinus),4. grillo domestico (Acheta domesticus),5. grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),6. grillo silente (Gryllus assimilis),7. mosca domestica (Musca domestica),8. baco da seta (Bombyx mori);c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;d. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; ee. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:a. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28;b. farina di pesce;c. prodotti sanguigni di non ruminanti;d. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.
Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ai non ruminantiIn caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e c–f;b. sono stati prodotti conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;c. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; ed. la separazione lungo la catena degli alimenti viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Titolo prima dell’art. 32aSezione 2a: Requisiti tecnici in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 32a Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali1 Il DFI disciplina i requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali in caso di riciclaggio canalizzato. 2 Provvede affinché vengano impedite le contaminazioni incrociate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti:a. ottenimento di sottoprodotti di origine animale;b. trasformazione di sottoprodotti di origine animale;c. produzione di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati;d. trasporto e immagazzinamento dei prodotti di cui alle lettere a–c;e. utilizzo e immagazzinamento di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati in aziende della produzione primaria.
Art. 32b Trasporto e immagazzinamento1 Chiunque, in caso di riciclaggio canalizzato, trasporti e immagazzini alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati all’altra specie animale deve pulire i veicoli e le installazioni secondo una procedura documentata che impedisca contaminazioni incrociate. 2 Il piano di pulizia deve essere previamente sottoposto per approvazione all’autorità seguente: a. per il trasporto fino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e l’immagazzinamento prima del trasporto agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: all’autorità cantonale competente;b. per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: al controllo ufficiale degli alimenti per animali.3 Le pulizie effettuate devono essere registrate. Le autorità competenti hanno accesso ai registri. I documenti devono essere conservati per almeno due anni.
Titolo prima dell’art. 32cSezione 2b: Requisiti amministrativi in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 32c Obbligo di notifica per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione e immagazzinamento1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 21–24 e 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente.2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente al controllo ufficiale degli alimenti per animali.3 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numeri 25 e 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente. Se per la produzione vengono impiegati additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, la notifica va effettuata presso il controllo ufficiale degli alimenti per animali.4 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:a. la denominazione dello stabilimento;b. il tipo di riciclaggio canalizzato;c. se del caso, informazioni su eventuali registrazioni o autorizzazioni previste dalla legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sugli alimenti per animali.
Art. 32d Registrazione di aziende alimentari e di stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 21–24 vengono registrati dall’autorità cantonale competente.2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numero 25 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, vengono registrati dall’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti vengono registrati dal controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Art. 32e Obbligo di autorizzazione per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione di alimenti per animali e immagazzinamento1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.3 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numero 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.4 L’autorità competente rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato previsti dalla presente ordinanza, compresi i requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento. Prima del rilascio dell’autorizzazione effettua un’ispezione sul posto.
Art. 32f Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell’autorizzazione1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo. 2 È rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.
Art. 32g Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAVL’autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda o stabilimento da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA11.
Art. 32h Elenchi delle aziende e degli stabilimenti registrati e autorizzati1 L’USAV tiene e pubblica elenchi delle aziende o degli stabilimenti registrati e autorizzati dalle autorità cantonali competenti.2 Il controllo ufficiale degli alimenti per animali tiene e pubblica elenchi degli stabilimenti da esso registrati e autorizzati.
Art. 32i Revoca dell’autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzatoSe nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, l’autorità competente può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente ad aziende o stabilimenti registrati il riciclaggio canalizzato. Essa valuta soprattutto:a. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;b. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
Art. 32j Controllo autonomo e verifica delle misure di controllo autonomo1 Gli stabilimenti registrati devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Negli stabilimenti autorizzati è necessario elaborare, documentare e applicare una procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.2 Le autorità competenti hanno accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.3 Il DFI stabilisce quali stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1b numero 3 devono far verificare il funzionamento delle misure di controllo autonomo mediante prelievi e analisi.4 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, lo stabilimento deve attuare immediatamente i provvedimenti necessari.
Art. 33 cpv. 66 Il DFI può stabilire requisiti per la produzione separata secondo il capoverso 2 lettera b e per l’immagazzinamento e il trasporto separati secondo il capoverso 5.
Art. 33aEx art. 34
Art. 33a cpv. 1 frase introduttiva e 31 Per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:3 I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 201612 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni secondo l’allegato 4 numero 33 con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».
Art. 33b Somministrazione di corpi di animali di piccola taglia e di animali da zoo ad animali carnivori nella propria azienda detentriceI detentori di animali carnivori quali rettili, anfibi, uccelli o altri animali carnivori con particolari esigenze nutrizionali possono somministrare ai propri animali carnivori corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci, insetti e animali da zoo, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
Titolo prima dell’art. 34Sezione 3a: Diagnostica
Art. 341 Il laboratorio di Agroscope è responsabile, in qualità di laboratorio nazionale di riferimento, dell’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali e dell’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina.2 Il DFI definisce le procedure di prelievo e i metodi di analisi. Tiene conto dei metodi di esame riconosciuti a livello internazionale.
Titolo prima dell’art. 34aSezione 4: Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici
Art. 34b Miscela di concime contenente farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate1 I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente che: a. è composto da calce, liquame, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze non utilizzati per l’alimentazione animale, come i concimi minerali;b. non presenta rischi per il suolo e le acque; ec. rende la miscela non commestibile per gli animali ed esclude l’utilizzo della miscela a scopi alimentari secondo le buone pratiche agricole.2 D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale dell’ambiente, l’USAV può autorizzare altri costituenti per la miscela se la loro efficacia è equivalente a quella dei costituenti di cui al capoverso 1.3 I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente di cui ai capoversi 1 o 2: a. concimi in imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale; b. concimi in sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.
Art. 34c Utilizzo di concimi1 I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.2 Il DFI può stabilire restrizioni per l’utilizzo di concimi e misure per prevenirne l’ingestione da parte degli animali.
Art. 36 cpv. 22 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA13.
Art. 39 cpv. 33 La garanzia di presa a carico non è necessaria per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 17 capoverso 2.
Art. 45 Attuazione1 L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.2 Il controllo ufficiale degli alimenti per animali attua la presente ordinanza per quanto riguarda:a. il piano di pulizia per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali secondo l’articolo 32b capoverso 2 lettera b; b. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che devono effettuare una notifica secondo l’articolo 32c capoversi 2 e 3 seconda frase;c. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che devono essere registrati secondo l’articolo 32d capoverso 2 seconda frase;d. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 32e capoversi 2 e 3 seconda frase.
Art. 46 Controlli ufficiali1 I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Controllano gli impianti almeno una volta all’anno e gli stabilimenti autorizzati e registrati periodicamente, a dipendenza del tipo e del volume di attività che svolgono.2 L’autorità cantonale competente e il controllo ufficiale degli alimenti per animali controllano almeno una volta all’anno le aziende e gli stabilimenti di cui agli articoli 32d o 32e registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato.3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 201114 sugli alimenti per animali (OsAlA).
Art. 48a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2025Gli impianti e gli stabilimenti registrati e autorizzati secondo gli articoli 10 e 11 che fanno uso del riciclaggio canalizzato devono disporre della registrazione o dell’autorizzazione secondo gli articoli 32d e 32e entro il 1° gennaio 2027.
II
1 Gli allegati 1a e 1b sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 2 – 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 1° novembre 202315 sui concimi è modificata come segue:
Art. 44a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2025I concimi immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2026 e contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono adempiere le disposizioni di cui all’articolo 34b dell’ordinanza del 25 maggio 201116 concernente i sottoprodotti di origine animale entro il 1° gennaio 2028.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 2a cpv. 2 e 3)
Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
Pelli e pelame di animali a unghia fessa:
a. idonei alla produzione di derrate alimentari, ma utilizzati per altri scopi;
b. sottoposti a un processo completo di conciatura;
c. conciati al cromo (allo stato «wet blue»);
d. allo stato «pickled pelts»; oppure
e. trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
Trofei di caccia e altri preparati animali:
a. ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
b. ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
Lana sottoposta a lavaggio industriale.
Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.
I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concimi:
a. alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 OsAlA17;
b. substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi contenente meno del:
5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3, oppure
50 per cento in volume di liquame trasformato;
c. concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/160518.
(art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32c cpv. 1–3, 32d, 32e cpv. 1–3 e 32j cpv. 3)
Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione e registrazione
1 Impianti e stabilimenti che necessitano di un’autorizzazione per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.
Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.
Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.
Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.
Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.
Stabilimenti che producono concimi.
Crematori e cimiteri per animali.
Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione soltanto se i prodotti derivati sono:
a. da eliminare mediante incenerimento;
b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 OsAlA19;
c. destinati alla fabbricazione di concime.
Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.
2 Stabilimenti che devono essere registrati per il riciclaggio canalizzato
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di suini.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né suini e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti.
Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, se:
a. detengono esclusivamente le seguenti specie animali a cui sono destinati gli alimenti per animali:
non ruminanti, se producono alimenti composti per animali con farina di pesce, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico o prodotti sanguigni di non ruminanti,
pollame o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti per animali con proteine trasformate di suini,
suini o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di pollame,
animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine miste trasformate di non ruminanti, eccettuata la farina di pesce,
pollame, suini e animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di insetti d’allevamento; e
b. i seguenti alimenti composti per animali prodotti da loro contengono le percentuali di seguito esposte:
alimenti composti per animali con proteine animali trasformate, farina di pesce o prodotti sanguigni di non ruminanti: meno del 50 per cento di proteine gregge,
alimenti composti per animali con fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale: meno del 10 per cento di fosforo totale.
3 Stabilimenti che necessitano di un’autorizzazione per il riciclaggio canalizzato
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene ottenuto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o il pollame vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o i suini vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento e fosfato bicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali.
Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e non soddisfano i requisiti di cui al numero 25.
Stabilimenti di immagazzinamento, eccettuate le aziende della produzione primaria, in cui vengono immagazzinati alimenti per ruminanti e le materie prime e gli alimenti composti per animali seguenti:
a. farina di pesce sfusa;
b. prodotti sanguigni sfusi di non ruminanti;
c. proteine trasformate sfuse di suini;
d. proteine trasformate sfuse di pollame;
e. proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti;
f. proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento;
g. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale sfusi;
h. alimenti composti per animali sfusi contenenti materie prime di cui alle lettere a–g.
(art. 15 cpv. 1)
Principi del controllo autonomo
Rimando fra parentesi nel numero dell’allegato(art. 15 cpv. 1 e 32j cpv. 1)
(art. 16 cpv. 4 e 5)
Requisiti degli impianti
N. 237237 I requisiti di cui ai numeri 231–236 non si applicano, se:a. l’impianto di produzione di biogas o di compostaggio utilizza resti alimentari provenienti da economie domestiche private che sono stati miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani; eb. nell’area dell’impianto di produzione di biogas o di compostaggio vi è un’azienda detentrice di animali.
(art. 19 cpv. 2 nonché 20 cpv. 2 e 6)
Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
Rimando fra parentesi nel numero dell’allegato(art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33a cpv. 3)
N. 11 lett. e11 Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:e. la scritta «concime organico / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali da reddito con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» nel caso del concime, eccettuato il concime:1. in imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale,2. che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28.
N. 33 frase introduttiva33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:
(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a,
30 lett. d, 31 lett. b, 31a cpv. 1 lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e d,
nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)
Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
Rimando fra parentesi nel numero dell’allegato(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b,
29 lett. a n. 1, 30 lett. b, 30a lett. b, 30b lett. b, 31a cpv. 1 lett. d, 32 lett. b,
33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)
N. 301 lett. a nota a piè di pagina301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/201120. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C;
N. 31b31b Utilizzo di uova e prodotti a base di uovaSe non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue: a. con uno dei metodi di trasformazione 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppureb. con un altro metodo che garantisca che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite al numero 38.
Titolo prima del n. 3737 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
N. 372372 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere:a. sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa; oppureb. sottoposti a un trattamento quale l’essiccazione o la fermentazione che garantisce che gli alimenti per animali da compagnia non presentino rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.
N. 381 frase introduttiva381 Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali, eccettuati i grassi fusi di cui al numero 31, devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:
N. 394–396394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Per zoccoli e corna, la temperatura al centro della massa è di 80 °C. 395 Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico ad almeno 70 °C.396 In deroga al numero 391, il frass può essere sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 70 °C. Se nell’ambito del piano del controllo autonomo di cui all’articolo 15 capoverso 1, i batteri sporigeni o la tossinogenesi sono identificati come un pericolo rilevante, è necessario un trattamento finalizzato alla loro riduzione.