AS 2025 791
Protocollo
che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di modifica del 27 ottobre 2010
Concluso il 21 agosto 2023Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025Ratificato con strumenti scambiati il 27 novembre 2025Entrato in vigore il 27 novembre 20251
Preambolo
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
animate dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (di seguito «Convenzione»), firmata a Bonn l’11 agosto 19711, nella versione del Protocollo di modifica del 27 ottobre 2010 e del relativo Protocollo (di seguito «Protocollo della Convenzione») nella versione del Protocollo di modifica del 27 ottobre 20102,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Il preambolo della Convenzione è modificato come segue:«La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,desiderose di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell’intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),hanno convenuto quanto segue:»
Art. 2L’articolo 2 della Convenzione è modificato come segue:(1)Nel primo periodo del paragrafo 2 vengono stralciate le espressioni «(ordinarie e straordinarie)» e «, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari pagati dalle imprese». (2)Al paragrafo 4 è aggiunto il periodo seguente:«Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche significative apportate alle rispettive legislazioni fiscali.»
Art. 3L’articolo 3 della Convenzione è modificato come segue:(1)Al paragrafo 1 le lettere a) e b) assumono il tenore seguente:«a) l’espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, comprende il territorio della Repubblica federale di Germania nonché la zona dei fondali marini, del loro sottosuolo e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica federale di Germania esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili;b) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;»(2)Al paragrafo 1 lettera i) lettera aa), l’espressione «il Ministero federale dell’economia e delle finanze» è sostituita da «il Ministero federale delle finanze o l’autorità cui esso ha delegato le proprie facoltà».(3)Al paragrafo 1 lettera i) lettera bb), l’espressione «il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.» è sostituita da «il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;».(4)Le lettere j) e k) sono aggiunte al paragrafo 1: «j) il termine «impresa» si applica all’esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale;k) il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.»(5)Il paragrafo 2 assume il tenore seguente: «(2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa e le autorità competenti non si siano accordate su un altro significato secondo l’articolo 26, ogni altra espressione non altrimenti definita nella Convenzione ha il significato che a essa è attribuito nel periodo di applicazione della Convenzione conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a tale espressione dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale su un significato attribuito all’espressione da un’altra legislazione di detto Stato.»
Art. 4L’articolo 4 della Convenzione è modificato come segue: (1)Nel secondo periodo del paragrafo 3, l’indicazione «24, paragrafo 1, numero 1» è sostituita da «24 paragrafo 1 numeri 1 e 2».(2)Nel secondo periodo del paragrafo 9, l’indicazione «24, paragrafo 1, numero 1» è sostituita da «24 paragrafo 1 numeri 1 e 2».
Art. 5L’articolo 5 della Convenzione è modificato come segue: (1)Il paragrafo 4 assume il tenore seguente:«(4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell’impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.»(2)Al paragrafo 6, il termine «attività» viene sostituito dal termine «attività commerciale o industriale».
Art. 6L’articolo 6 della Convenzione è modificato come segue: (1)Al paragrafo 1, dopo l’espressione «beni immobili» viene inserita l’espressione «(compresi i redditi agricoli e forestali)». (2)Al paragrafo 4, è stralciata l’espressione «e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione».
Art. 7L’articolo 7 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 7(1)Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l’impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell’altro Stato.(2)Ai fini del presente articolo e dell’articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell’ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell’impresa, se si fosse trattata di un’impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell’impresa.(3)Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato contraente, quest’ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole.(4)Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l’attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione.(5)Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.»
Art. 8L’articolo 9 della Convenzione è modificato come segue:(1)Il testo dell’articolo vigente diventa il paragrafo 1.(2)Dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 2: «(2) Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»
Art. 9L’articolo 10 della Convenzione è modificato come segue:(1)Nella seconda metà del primo periodo del paragrafo 2, dopo «ma» viene inserito «, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contraente,».(2)Il primo periodo del paragrafo 3 assume il tenore seguente:«(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell’altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi).»
Art. 10L’articolo 11 della Convenzione è modificato come segue: (1)Il paragrafo 1 assume il tenore seguente: «(1) Gli interessi che un residente di uno Stato contraente percepisce quale beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo Stato.»(2)Al paragrafo 2 è aggiunto il periodo seguente: «Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.»(3)Nel primo periodo del paragrafo 3, l’espressione «il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente,» è sostituita da «il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente,». (4)Nel primo periodo del paragrafo 4, l’espressione «creditore o» è sostituita da «beneficiario effettivo o» e l’espressione «e creditore» da «e beneficiario effettivo».
Art. 11L’articolo 12 della Convenzione è modificato come segue: (1)Il primo paragrafo assume il tenore seguente: «(1) I diritti di licenza che un residente di uno Stato contraente percepisce quale beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo Stato.» (2)Nel primo periodo del paragrafo 3, l’espressione «il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente» è sostituita da «il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente». (3)Nel primo periodo del paragrafo 4, l’espressione «creditore o» è sostituita da «beneficiario effettivo o» e l’espressione «e creditore» da «e beneficiario effettivo».
Art. 12All’articolo 13 paragrafo 2 primo periodo della Convenzione vengono stralciate le locuzioni «o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione,» e «o di detta sede fissa».
Art. 13L’articolo 14 della Convenzione è abrogato.
Art. 14All’articolo 15 paragrafo 2 lettera c della Convenzione viene stralciata l’espressione «o sede fissa».
Art. 15All’articolo 17 paragrafo 1 primo periodo della Convenzione, l’indicazione «7, 14 e 15» è sostituita da «7, 15 e 19».
Art. 16L’articolo 19 della Convenzione è modificato come segue: (1)Il secondo periodo del paragrafo 1 assume il tenore seguente:«Tuttavia, le rimunerazioni, escluse le pensioni, sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in tale Stato e la persona fisica vi è residente e non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.»(2)Il capoverso 4 è abrogato. (3)Al paragrafo 5, dopo il termine «rimunerazioni» viene inserita una virgola seguita dall’inciso «comprese le pensioni,». (4)Gli attuali paragrafi 5–7 diventano i paragrafi 4–6.
Art. 17L’articolo 22 paragrafo 2 della Convenzione è modificato come segue: «(2) La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.»
Art. 18All’articolo 23 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 3: «(3) Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.»
Art. 19L’articolo 24 della Convenzione è modificato come segue: (1)Il paragrafo 1 numero 1 lettera b) assume il tenore seguente:«b) i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l’articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti.» (2)Il paragrafo 1 numero 1 lettera c) è abrogato.(3)L’attuale lettera d) diventa la lettera c).(4)Il secondo e il terzo periodo del paragrafo 1 numero 1 sono stralciati.(5)Al paragrafo 1, gli attuali numeri 2–4 diventano i numeri 3–5 e, quale numero 2, viene inserita la disposizione seguente: «2. La Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di considerare, per stabilire la propria aliquota d’imposta, i redditi e gli elementi di sostanza esclusi dall’imposta germanica in base alle disposizioni della presente convenzione. Ciò trova applicazione analogica per gli elementi di sostanza situati in Svizzera, allorché i redditi che ne derivano devono o dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo dell’imposta germanica, secondo le disposizioni del numero 1 lettere a) e b).»(6)Il paragrafo 1 numero 5 è abrogato. (7)Il paragrafo 2 numero 4 è abrogato e il numero 5 diventa il numero 4. (8)È aggiunto il seguente paragrafo 3: «(3) Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 e del paragrafo 2 numero 1 non si applicano ai redditi o alla sostanza di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente convenzione per esentare tali redditi o tale sostanza dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all’articolo 10 paragrafo 2.»(9)È aggiunto il seguente paragrafo 4:«(4) Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 lettera a) e del paragrafo 2 numero 1 non ostano all’applicazione delle disposizioni in vigore in uno Stato contraente per l’attuazione delle prescrizioni modello internazionali relative all’imposizione minima («Global Anti-Base Erosion Model Rules») che, per un residente di tale Stato contraente, prevedono la riscossione di un’imposta integrativa corrispondente a tali prescrizioni modello in relazione a una stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente.»
Art. 20All’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione è aggiunto il seguente periodo: «Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.»
Art. 21L’articolo 26 della Convenzione è modificato come segue:(1)Al paragrafo 1, il punto finale viene sostituito da una virgola e sono aggiunti i periodi seguenti: «o, se il suo caso rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 paragrafo 1, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione.» (2)Al paragrafo 5, l’indicazione «del presente articolo» è sostituita da «del paragrafo 1», mentre l’espressione «tale caso è regolato in una procedura arbitrale» è sostituita da «le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte a una procedura arbitrale, se la persona che ha presentato il caso all’autorità competente di uno Stato contraente conformemente al paragrafo 1 ne fa richiesta per scritto». (3)Il paragrafo 5 lettera b) assume il tenore seguente: «b) le autorità competenti non convengono, entro tre anni dall’inizio del caso, che quest’ultimo non sia idoneo a una procedura arbitrale; e»(4)Il paragrafo 6 lettera c) assume il tenore seguente: «c) fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera b), è possibile presentare una richiesta per lo svolgimento di una procedura arbitrale secondo il paragrafo 5 almeno tre anni dopo l’inizio del caso, nella misura in cui le autorità competenti non si siano accordate prima su un altro termine. La richiesta deve essere presentata all’autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di cui al paragrafo 1 e deve contenere il consenso richiesto dalla lettera d). Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo un termine per la presentazione delle richieste. Qualora la richiesta non pervenga entro tale termine, si esclude la procedura arbitrale.»(5)Il paragrafo 6 lettera e) assume il tenore seguente: «e) la decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante accordo amichevole ai sensi del presente articolo; la decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti per quanto concerne tali questioni del caso, salvo nel caso in cui una persona interessata non riconosca l’accordo amichevole da attuare. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole definitivo entro 60 giorni dalla data in cui l’accordo le è stato trasmesso, questo è da ritenersi rifiutato.»
Art. 22Il Protocollo della Convenzione è modificato come segue:(1)I numeri 2 e 3 diventano i numeri 10 e 11.(2)Dopo il numero 1bis del Protocollo della Convenzione vengono inseriti i seguenti numeri da 2 a 9:
«2. Ad art. 15 par. 1Per i lavoratori il cui salario è ripartito in base all’articolo 15 paragrafo 1, occorre fare riferimento ai giorni lavorativi effettivi svolti nel periodo interessato. Il datore di lavoro è tenuto ad attestare i giorni lavorativi e i luoghi dell’attività.
3. Ad art. 15 e 15aQualora un lavoratore sia sollevato dall’esercizio della propria attività in maniera revocabile o irrevocabile e continui, fino al termine del rapporto di lavoro, a percepire il proprio salario, stipendio o altra rimunerazione analoga, questi ultimi sono imponibili nello Stato contraente in cui sarebbe stato svolto il lavoro se il lavoratore non fosse stato sollevato dall’esercizio della propria attività. Se lo Stato contraente in cui sarebbe stato svolto il lavoro non tassa tali redditi, questi sono imponibili nello Stato in cui è residente il lavoratore. Se nel momento in cui è sollevato dall’esercizio della propria attività il lavoratore presenta la qualità di frontaliero, le disposizioni dell’articolo 15a continuano ad applicarsi fino al termine del rapporto di lavoro. Se il lavoratore è sollevato dall’esercizio della propria attività nel corso dell’anno civile, i giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la sua qualità di frontaliero sono calcolati fino al momento in cui è stato sollevato dall’esercizio della propria attività secondo il numero 5 lettera g).
4. Ad art. 15, 15a e 18a) Se un’indennità riveste carattere previdenziale, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato di residenza conformemente all’articolo 18. Per contro, il (precedente) Stato di lavoro assume il diritto d’imposizione nel caso in cui l’indennità sia costituita da pagamenti arretrati di stipendi o salari oppure tantièmes derivanti dal rapporto di lavoro precedente, o l’indennità sia generalmente accordata per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. b) Il diritto di assoggettare a imposta un’indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro è retto dal diritto d’imposizione applicabile nel periodo di maturazione. Tuttavia in tal caso vanno inclusi al massimo l’anno di pagamento dell’indennità e i cinque anni precedenti di attività lavorativa.c) Se le indennità che una persona residente di uno Stato contraente riceve dal suo precedente datore di lavoro non sono imponibili a causa dell’applicazione del diritto interno dell’altro Stato contraente, l’indennità può essere tassata nello Stato di residenza di detta persona.
5. Ad art. 15a par. 2a) Ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 primo periodo, per luogo di lavoro si intende in genere il luogo in cui il lavoratore è integrato nell’impresa del datore di lavoro. Se il lavoratore non esercita l’attività unicamente in tale luogo (ad es. nel caso di conducenti di veicoli a motore o collaboratori del servizio esterno), nell’ambito della determinazione dei giorni di non-rientro al domicilio, i giorni di attività esterna all’impresa vanno considerati viaggi d’affari. Se sulla base del contratto di lavoro il lavoratore è integrato in più di un’impresa del datore di lavoro o in nessuna impresa del datore di lavoro, si considera luogo di lavoro il luogo in cui egli deve svolgere prevalentemente il lavoro. b) Un rientro regolare al domicilio sussiste quando, in virtù del contratto o dei contratti di lavoro, il lavoratore si reca al luogo di lavoro e rientra al proprio domicilio per almeno il 20 per cento dei giorni lavorativi concordati nell’arco dell’anno civile. c) L’ammissione di un rientro regolare al domicilio ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 primo periodo non è esclusa per il fatto che l’esercizio dell’attività si estenda sull’arco di diversi giorni a causa di circostanze operative, com’è il caso del lavoro a turni o del lavoro in ambito sanitario con servizio di picchetto. Interruzioni a breve termine dell’orario di lavoro inferiori alle quattro ore non sono da intendersi come la fine del lavoro ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 secondo periodo. d) Per giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 secondo periodo si intendono quelli concordati nel contratto di lavoro. In assenza di tale accordo, si intendono come tali, ai sensi della presente disposizione, i giorni lavorativi effettivi. Se un viaggio d’affari di più giorni comprende anche fine settimana e giorni festivi e il datore di lavoro si fa carico delle spese di viaggio per questi giorni, essi sono considerati giorni lavorativi. Si considerano giorni lavorativi anche i giorni fondamentalmente non dedicati al lavoro, segnatamente i fine settimana e i giorni festivi in cui il frontaliero lavora su espressa disposizione del datore di lavoro. Le assenze per ferie o malattia non si considerano giorni lavorativi. e) Un non-rientro al domicilio per esercizio dell’attività lavorativa sussiste in particolare quando, per motivi professionali, non è possibile o non è ragionevole rientrare al domicilio. Se si utilizza un veicolo a motore, non è ragionevole che il lavoratore rientri al domicilio dopo il lavoro in particolare se il percorso più breve di solo andata è superiore ai 100 chilometri. Se si utilizza un mezzo di trasporto pubblico, non è ragionevole che il lavoratore rientri al domicilio dopo il lavoro in particolare se, ai consueti orari di percorrenza dei pendolari, la durata di viaggio più breve per la sola andata è superiore a 1,5 ore. È determinante il mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato. In situazioni di questo tipo, in cui il rientro non si ritiene ragionevole, si può presupporre un giorno di non-rientro al domicilio solo nel caso in cui il lavoratore non sia effettivamente rientrato al domicilio. f) I viaggi d’affari di un giorno nello Stato contraente del luogo di lavoro e nello Stato di residenza non contano come giorni di non-rientro al domicilio. I viaggi d’affari di un giorno in Stati terzi si considerano invece sempre giorni di non-rientro al domicilio. g) Se un lavoratore non svolge la sua attività nell’altro Stato contraente durante l’intero anno civile, i giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la sua qualità di frontaliero sono calcolati come segue: per ogni mese completo di attività sono conteggiati cinque giorni e per ogni settimana completa di occupazione un giorno. Determinante per verificare la qualità di frontaliero è la somma dei giorni calcolati in questo modo. h) Se nel corso di un anno civile avviene un cambiamento di datore di lavoro nello Stato di lavoro, o se un lavoratore lavora contemporaneamente per più datori di lavoro nello Stato di lavoro, la qualità di frontaliero va valutata in modo uniforme e complessivo per tutti i rapporti di lavoro del lavoratore in corso in tale anno civile nello Stato di lavoro. Per verificare se è stato superato il limite di giorni di non-rientro al domicilio di volta in volta determinante nell’anno civile da valutare, è necessario sommare i giorni di non-rientro al domicilio di ogni singolo rapporto di lavoro. Ciò non pregiudica il calcolo dei giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la qualità di frontaliero conformemente alla lettera g).i) Per le persone assunte a tempo parziale, retribuite all’ora, ma che si recano al proprio posto di lavoro nell’altro Stato contraente ogni giorno lavorativo ordinario, la loro qualità di frontaliero sarà pure fondata sui 60 giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano il loro statuto. Per le persone assunte a tempo parziale, occupate soltanto alcuni giorni nell’altro Stato, tale numero di giorni sarà ridotto in proporzione ai giorni di lavoro. A tal proposito, i valori di riferimento sono i giorni lavorativi concordati nel singolo contratto di lavoro rispetto ai giorni lavorativi ordinari in caso di impiego a tempo pieno. Qualora non sia possibile evincere dal contratto di lavoro i giorni lavorativi ordinari, si deve partire dal presupposto che per una settimana lavorativa di cinque giorni si considerano 240 giorni lavorativi ordinari, mentre per una settimana lavorativa di sei giorni se ne considerano 280. Per semplificare, i giorni di ferie non vanno sottratti da tali parametri. j) L’attestazione del datore di lavoro concernente i giorni di non-rientro deve essere vistata dalle pertinenti autorità fiscali del luogo di lavoro. Nel caso previsto dalla lettera h), al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve attestare al lavoratore i giorni di non-rientro al domicilio intercorsi fino al termine del rapporto di lavoro, mediante un modulo redatto sulla base di un modello che le autorità competenti hanno concordato tra loro. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro dei fatti pertinenti per l’esecuzione di una corretta imposizione. Ciò non esclude che l’autorità fiscale competente presso il luogo di residenza possa svolgere delle indagini.
6. Ad art. 15a par. 3Il datore di lavoro deve attestare, per i bisogni dello Stato di residenza, l’ammontare lordo delle rimunerazioni versate e l’imposta ritenuta alla fonte nello Stato di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare questa attestazione su richiesta del lavoratore.
7. Ad art. 15aResta inteso che il Protocollo di negoziazione del 18 dicembre 1991 non è più applicabile.
8. Ad art. 19a) Per persona giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 si intendono enti (a prescindere dalla loro forma giuridica) che: aa) adempiono un mandato sulla base di una norma o un atto di diritto pubblico,bb) sono prevalentemente finanziati da fondi pubblici, compresa la riscossione di emolumenti e contributi propri, possono ricorrere a una copertura del disavanzo d’esercizio tramite fondi pubblici o sono prevalentemente partecipati da uno Stato contraente, un «Land», un Cantone, un Distretto, un Circolo, un Comune, un Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di diritto pubblico, oppure prevalentemente partecipati da più enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico insieme tra quelli sopracitati, ecc) sono soggetti a vigilanza statale diretta o indiretta.b) Per attività commerciale o industriale ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 2 si intendono attività esercitate in un contesto di mercato concorrenziale, ossia in presenza di altri operatori del mercato, e a scopo di lucro, fatta eccezione per le attività di ospedali, case di riposo e di cura, scuole, scuole universitarie e università nonché istituzioni di custodia di bambini.
9. Ad art. 19 par. 1a) Le rimunerazioni, compresi pagamenti ricorrenti o una tantum, di istituti di previdenza della previdenza professionale svizzera (2° pilastro) ad agenti pubblici attivi correntemente o in passato nel servizio pubblico svizzero sono da considerarsi versate mediante prelevamento da un fondo speciale a titolo di servizi resi secondo l’articolo 19 paragrafo 1, nella misura in cui esse siano versate in virtù di un rapporto d’assicurazione esistente o passato della previdenza professionale svizzera con una persona la cui ultima o corrente attività dipendente, determinante per l’assicurazione nella previdenza professionale svizzera, precedente al pagamento o all’inizio dei pagamenti, era svolta nell’ambito del servizio pubblico. Si considerano versati in virtù di un rapporto d’assicurazione di questo tipo anche i pagamenti di conti e polizze di libero passaggio della previdenza professionale svizzera.b) In base all’articolo 19 paragrafo 4, lo Stato di residenza del beneficiario ha un diritto d’imposizione prioritario sulle suddette rimunerazioni, comprese le pensioni, se il beneficiario di tali rimunerazioni presenta o presentava la qualità di frontaliero secondo l’articolo 15a. L’altro Stato contraente deve limitare la trattenuta d’imposta in base alle disposizioni dell’articolo 15a paragrafo 1. A tale scopo, è necessario presentare all’istituto di previdenza del 2° pilastro l’apposita attestazione di residenza precedentemente alla prima erogazione di una prestazione ricorrente. In caso di prestazioni in capitale, è necessario attestare la qualità di frontaliero nell’apposito modulo ufficiale per la restituzione.c) Se nella fase di esercizio dell’attività, prima di percepire le prestazioni, la qualità di frontaliero era solo parziale, è necessario valutare se, nel corso degli ultimi cinque periodi di tassazione precedenti relativi alla prestazione del servizio in Svizzera, il beneficiario delle rimunerazioni era da considerarsi prevalentemente frontaliero (almeno per il 50 %). A tal proposito non vanno considerati i periodi in cui il lavoratore è stato sollevato dall’esercizio dell’attività ma senza cessare il versamento di rimunerazioni o prestazioni sostitutive del reddito. L’autorità fiscale competente emette l’attestazione di residenza richiesta nella misura in cui vi sia stata una prevalente qualità di frontaliero nel periodo in questione. L’Amministrazione delle contribuzioni svizzera può verificare l’attestazione di residenza e richiederne le prove del caso.»
Art. 231.Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.2.Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno scambiati e sarà applicabile ai periodi d’imposizione che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. In deroga a quanto precede, le disposizioni del presente Protocollo sono applicabili:a) per quanto concerne la definizione di «autorità competente» di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera i) della Convenzione, dall’entrata in vigore del presente Protocollo;b) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi di cui agli articoli 10, 11 e 12 esigibili il 1° gennaio dell’anno civile successivo al giorno di entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; c) per quanto concerne l’articolo 26 della Convenzione, dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo al giorno di entrata in vigore del presente Protocollo.Fatto ad Aschau im Chiemgau il 21 agosto 2023 in due originali in lingua tedesca. Per la
Confederazione Svizzera: Karin Keller-Sutter Per la
Repubblica federale di Germania: Tania von Uslar-Gleichen