La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’abilitazione all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti.
AS 2025 795
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
Sezione 1 Campo d’applicazione
Art. 1
Sezione 2 Autorizzazione speciale
Art. 2 Autorizzazione speciale
Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:
a. fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto;
b. difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);
c. acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;
d. anidride carbonica in impianti.
Chi impiega solo alcuni dei fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a uno o più di codesti prodotti.
L’autorizzazione speciale è rilasciata alla persona che ha superato l’esame tecnico.
Art. 3 Durata di validità e proroga
L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.
È prorogata ogni volta di cinque anni se nei cinque anni che precedono la scadenza della durata di validità il titolare dell’autorizzazione speciale ha:
a. assolto una formazione continua secondo l’allegato 3; e
b. concluso con successo la formazione continua superando un esame.
Sezione 3 Esame tecnico e formazione continua
Art. 4 Esame tecnico
L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
Se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di determinati prodotti, sono richieste capacità e conoscenze limitate a tali prodotti.
I requisiti concernenti l’esame tecnico sono disciplinati nell’allegato 2.
Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 5 Formazione continua
I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Un istituto di formazione continua adempie i criteri per il riconoscimento se:
a. ha sede in Svizzera;
b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di fumiganti;
c. offre formazioni continue secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
d. ha accesso a un’infrastruttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
L’UFSP decide su domanda scritta in merito al riconoscimento di un istituto di formazione continua.
Sezione 4 Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti
Art. 6 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 7 Diplomi di formazione
Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.
L’UFSP decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.
Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 8 Esperienza professionale
Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.
L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
L’UFSP sente in proposito le autorità d’esecuzione cantonali.
La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.
La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 9 Rifiuto del riconoscimento
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 8 anche se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
Art. 10 Riconoscimento limitato
Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.
Sezione 5 Compiti dei servizi competenti
Art. 11 UFSP
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
a. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
b. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene e pubblica un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
c. decide in merito a domande di riconoscimento dell’esperienza professionale;
d. esercita la vigilanza secondo l’articolo 12;
e. designa gli organi d’esame di cui all’articolo 13;
f. riconosce gli istituti di formazione continua sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
g. tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e degli istituti di formazione continua;
h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 15.
Art. 12 Vigilanza
Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha la facoltà di:
a. chiedere agli organi d’esame e agli istituti di formazione continua informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e delle formazioni continue.
Può revocare:
a. il riconoscimento di un organo d’esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
b. il riconoscimento di un istituto di formazione continua se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 13 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. garantiscono che un esame non superato possa essere ripetuto al massimo due volte;
c. designano gli esperti;
d. rilasciano le autorizzazioni speciali;
e. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;
f. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
g. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per cinque anni;
h. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
numero degli esami svolti,
quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
quota di superamento della parte pratica dell’esame,
irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.
Art. 14 Istituti di formazione continua
Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:
a. svolgono le formazioni continue secondo l’allegato 3; provvedono affinché siano offerte all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali istituti di formazione continua;
c. garantiscono che una formazione continua non riuscita possa essere ripetuta al massimo due volte;
d. aggiornano il programma della formazione continua allo stato più recente della tecnica e informano sull’offerta formativa secondo l’allegato 3 numero 3;
e. garantiscono un’organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
f. rilasciano, a conclusione della formazione continua:
una nuova autorizzazione speciale, e
un’attestazione nella quale sono riportati i temi trattati e il numero totale delle lezioni seguite.
g. conservano tutti i dati concernenti le formazioni continue per cinque anni.
h. presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:
il numero di partecipanti a una formazione continua,
i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
i risultati dell’esame,
il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.
Art. 15 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia.
La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 6 Tasse, emolumenti
Art. 16
La tassa per l’esame tecnico è retta dall’allegato 2 numero 5, quella per la formazione continua dall’allegato 3 numero 10.
Gli emolumenti riscossi per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa dovuta.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20053 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è abrogata.
Art. 18 Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.
Se entro il 31 dicembre 2030 è stata assolta una formazione continua secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata oppure della qualifica equiparata o riconosciuta come equivalente secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
28 novembre 2025 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, nonché13 lett. h n. 2 e 4)
Capacità e conoscenze necessarie
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia
| Sapere spiegare i concetti fondamentali che consentono di descrivere le proprietà dei gas (come ppm, punto di ebollizione, solubilità, limiti di esplosione, temperatura di auto-accensione). |
| Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
| Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva. |
| Sapere spiegare gli effetti tossici sull’essere umano, con i relativi sintomi, e sugli animali domestici dei fumiganti più importanti. |
| Sapere illustrare il principio dose-effetto o concentrazione-effetto. |
| Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo. |
|
|
| Essere in grado di valutare gli antiparassitari nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale. |
| Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l’effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari. |
| Sapere illustrare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di antiparassitari (cause, misure preventive). |
| Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessate e descrivere le specie protette. |
2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori
| Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose). |
| Sapere illustrare la struttura fondamentale e citare i contenuti delle schede di dati di sicurezza. |
| Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente. |
3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute
| Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza |
| Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell’azienda. |
| Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati, i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente o l’ambiente. |
| Sapere spiegare le misure organizzative da prendere prima di una fumigazione. |
| Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da prendere prima di una fumigazione. |
| Sapere illustrare le misure di protezione individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (p. es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi). |
| Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alle fumigazioni. |
| Sapere descrivere come si procede all’aerazione dei locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull’ambiente circostante. |
| Sapere citare e illustrare le misure per sorvegliare le possibili esposizioni a gas. |
| Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (p. es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche. |
| Sapere descrivere i controlli e le misure necessari prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti. |
| Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti. |
| Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (p. es. Centro d’informazione tossicologica). |
| Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti. |
| Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |
| Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un esempio. |
| Saper illustrare il principio della lotta antiparassitaria integrata (Integrated Pest Management, IPM) finalizzata a ridurre al minimo gli effetti sull’uomo e l’ambiente. |
4 Impiego e smaltimento appropriati
| Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate. |
| Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare. |
| Sapere spiegare l’ermeticità ai gas degli elementi di separazione dei locali e i procedimenti di sigillazione. |
| Sapere descrivere i metodi di accertamento, i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità di misurazioni. |
| Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |
| Sapere descrivere e mostrare nella pratica come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi. Conoscere le prescrizioni concernenti la procedura da seguire in caso di furto o perdita di prodotti pericolosi (art. 57, 62 e 67 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici). |
| Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti residui e i materiali di imballaggio o di supporto. |
5 Apparecchi e loro uso appropriato
| Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento, elencarne gli usi e menzionare le fonti di errore. |
| Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del funzionamento con l’ausilio delle istruzioni per l’uso. |
(art. 4 cpv. 3 e 16 cpv. 1)
Regolamento concernente gli esami tecnici
1 Oggetto
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.
2 Periodicità e lingua
1 L’organo d’esame provvede affinché l’esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.
2 Se in una regione linguistica non è organizzato un esame entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un organo d’esame di un’altra regione linguistica a svolgere l’esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.
3 Bando
L’organo d’esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Nel bando figurano la data dell’esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa dovuta.
4 Iscrizione
1 Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per scritto o elettronicamente e versare la tassa dovuta al più tardi un mese prima dell’esame.
2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine di iscrizione se l’esame avrà luogo. Nella comunicazione sono altresì menzionati il termine di versamento e il presente regolamento concernente gli esami tecnici.
5 Tassa
L’organo d’esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.
6 Forma e durata
1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.
2 La parte pratica consiste in particolare in domande su situazioni pratiche o sull’uso corretto dell’equipaggiamento di protezione. Gli esami pratici devono essere verbalizzati.
3 L’esame dura da un minimo di due a un massimo di dieci ore.
7 Svolgimento degli esami orali
Gli esami orali devono essere svolti e valutati da due esperti. Gli esami orali devono essere verbalizzati.
8 Valutazione
1 Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile nella parte teorica e nella parte pratica. L’esame è considerato superato se sono raggiunti i seguenti valori:
a. almeno il 70 per cento del punteggio nella parte teorica;
b. almeno il 60 per cento del punteggio nella parte pratica; e
c. almeno il 40 per cento del punteggio in ognuno degli ambiti tematici di cui all’allegato 1.
2 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.
3 Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.
9 Esclusione
1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.
2 In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.
10 Rilascio dell’autorizzazione speciale
L’autorizzazione speciale è rilasciata al candidato che supera l’esame.
11 Diritto di consultazione
1 Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.
2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
(art. 3 cpv. 2 lett. a, 5 cpv. 1 e 3 lett. c, 14 lett. a e d, 16 cpv. 1, nonché 18 cpv. 2)
Regolamento concernente le formazioni continue
1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione delle formazioni continue finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti.
2 Periodicità e lingua
1 L’istituto di formazione continua provvede affinché la formazione si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolta.
2 Se in una regione linguistica non è organizzata una formazione continua entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un istituto di formazione continua di un’altra regione linguistica a svolgere la formazione nella lingua ufficiale in cui non è stata offerta fino ad allora.
3 Bando
Gli istituti di formazione continua pubblicano sul loro sito Internet le offerte di formazioni finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale. Nell’offerta devono figurare i seguenti elementi:
a. l’autorizzazione speciale cui si riferisce la formazione continua;
b. i contenuti della formazione continua;
c. il piano orario (data, ora di inizio e fine) nonché il luogo della formazione continua;
d. la modalità e la lingua di insegnamento;
e. i nomi dei docenti;
f. la tassa dovuta.
4 Svolgimento
Le formazioni sono svolte da istituti di formazione continua riconosciuti dall’UFSP.
5 Contenuto
1 Il contenuto delle formazioni continue si riferisce a un obiettivo o più obiettivi secondo l’allegato 1.
2 Se la formazione continua si riferisce a un’autorizzazione speciale limitata secondo l’articolo 2 capoverso 2, i contenuti della formazione devono essere impostati di conseguenza.
6 Esame
1 La formazione continua deve essere completata con il superamento di un esame secondo l’allegato 2.
2 Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte nel corso di una formazione continua.
7 Metodologia
L’insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comprende esercitazioni su situazioni pratiche.
8 Garanzia di qualità
Dopo ogni formazione, gli istituti di formazione continua conducono un sondaggio sulla soddisfazione.
9 Durata
1 La durata della formazione continua finalizzata alla proroga dell’autorizzazione speciale dipende dall’autorizzazione speciale in questione.
2 Ai fini della proroga dell’autorizzazione speciale per l’impiego di fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, si devono frequentare 16 lezioni di 45 minuti ciascuna.
3 La formazione continua può essere suddivisa su più giorni. Ogni formazione continua comprende almeno quattro lezioni in presenza. Previa approvazione dell’UFSP le lezioni possono essere svolte anche in linea.
10 Tassa
L’istituto di formazione continua può riscuotere una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla progettazione, dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento delle formazioni.
11 Rilascio dell’autorizzazione speciale
L’autorizzazione speciale è rilasciata al candidato che ha superato l’esame.
12 Diritto di consultazione
1 Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’istituto di formazione continua, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.
2 L’istituto di formazione continua stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
(art. 8 cpv. 1 e 5)
Esperienza professionale equivalente
1 Equivalenza
Per esperienza professionale equivalente si intende un’attività svolta presso un’impresa operante nel settore dell’impiego di anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che adempie i seguenti requisiti:
a. è svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa;
b. è svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abilita ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
c. è svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
d. è svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abilita ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
e. è svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.
2 Ambito temporale
Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.