AS 2025 796
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 2Capitolo 2: Valutazione del personale
Art. 2 Descrizione del posto (art. 16 OPers)1 Nella descrizione del posto il datore di lavoro stabilisce i compiti, le facoltà e le responsabilità inerenti alla singola funzione. 2 La descrizione del posto contiene almeno le seguenti indicazioni:a. la funzione;b. l’unità organizzativa;c. la funzione del superiore diretto;d. le esigenze che il collaboratore deve soddisfare e le competenze necessarie;e. i compiti, le facoltà e le responsabilità;f. il numero di collaboratori subordinati;g. la classe di stipendio e la data della valutazione della funzione secondo l’articolo 52 OPers.
Art. 3 Obiettivi relativi alle prestazioni, al comportamento e allo sviluppo professionale (art. 16 OPers)1 I superiori possono concordare con i loro collaboratori obiettivi relativi alle prestazioni, al comportamento e allo sviluppo professionale. 2 Gli obiettivi relativi al comportamento si riferiscono alle competenze necessarie e alle esigenze secondo il codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale.
Art. 4 Attestazione (art. 15 OPers)I collaboratori e i loro diretti superiori attestano, attraverso una piattaforma digitale, che la valutazione del personale ha avuto luogo.
Art. 5Abrogato
Art. 6 cpv. 1 e 21 I collaboratori che non concordano con la valutazione del personale possono chiedere per iscritto, entro 14 giorni dalla presa di conoscenza dei risultati della valutazione del personale, un riesame da parte della persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato. Essa effettua un colloquio con le parti in conflitto e prende per iscritto una decisione definitiva sulla valutazione entro 14 giorni dal colloquio. 2 Il capoverso 1 non si applica ai collaboratori direttamente subordinati al responsabile dell’unità amministrativa.
Capitolo 3 (art. 8)Abrogato
Art. 9 Efficacia dell’evoluzione dello stipendio e calcolo dell’evoluzione dello stipendio se il rapporto di lavoro ha inizio nel corso dell’anno (art. 39 OPers)1 La valutazione del personale ha effetti sull’evoluzione dello stipendio a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.2 Se il rapporto di lavoro ha inizio nel corso dell’anno, l’evoluzione dello stipendio per l’anno successivo è calcolata in misura proporzionale. Se nell’anno a cui si riferisce la valutazione del personale esisteva un rapporto di lavoro presso un altro datore di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers o presso un’altra unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1 OPers, la durata di tale rapporto di lavoro è computata.
Art. 9a Valutazione dell’evoluzione dello stipendio (art. 39a OPers)I responsabili del personale valutano gli scostamenti dalla proposta di evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39a capoversi 1–3 OPers, segnatamente in base a sesso, età e lingua dell’impiegato.
Art. 10 cpv. 33 L’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.
Art. 10a Stipendio dei praticanti universitari (art. 25a OPers)Lo stipendio annuo dei praticanti universitari ammonta a:a. 34 500 franchi per gli studenti senza diploma;b. 48 240 franchi per i diplomati titolari di un bachelor;c. 54 000 franchi per i diplomati titolari di un master.
Art. 11Abrogato
Art. 12 cpv. 33 Per ogni ora di lavoro notturno ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 7.07 franchi.
Art. 13 cpv. 1 e 21 L’indennità per il servizio di picchetto ammonta a:a. 7.07 franchi all’ora per gli impiegati assegnati alla 20a classe di stipendio o alle classi inferiori;b. 8.26 franchi all’ora per gli impiegati dalla 21a classe di stipendio.2 Invece dell’indennità secondo il capoverso 1 il servizio competente può assegnare per ogni ora un accredito di tempo pari al 10 per cento del lavoro prestato e un’indennità pari a 1.39 franchi.
Art. 15 cpv. 11 È possibile versare un’indennità di 5.32 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi.
Art. 19 cpv. 11 Lo stipendio orario corrisponde alla 2100a parte dello stipendio annuale. Il 13° stipendio mensile è compreso nello stipendio orario.
Art. 20 cpv. 11 La base per la valutazione di una funzione è costituita dalla descrizione del posto (art. 2).
Art. 25 Assegni socialibis (art. 57 cpv. 1, 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 3, 60b cpv. 3 e 60c cpv. 1 OPers)Si ritengono assegni sociali:a. gli assegni familiari;b. le prestazioni che integrano l’assegno familiare; ec. l’indennità di soggiorno all’estero.
Art. 26 cpv. 1 lett. a, n. 1 e 31 Si ritengono guadagno determinante:a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:1. l’ultimo stipendio che egli ha percepito prima dell’infortunio, inclusi assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare e compensazione del rincaro,3. le evoluzioni dello stipendio secondo l’articolo 39 capoverso 1 OPers che egli poteva aspettarsi nei tre anni successivi all’infortunio.
Art. 41a Viaggi di servizio: principi (art. 10 OPers)1 I viaggi di servizio sono ammessi soltanto se sono necessari e se l’obiettivo del viaggio non è raggiungibile attraverso l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o tramite un’organizzazione del lavoro ottimizzata.2 I viaggi di servizio sono effettuati con i mezzi di trasporto pubblici, in bicicletta o a piedi. Se è necessario l’impiego di un veicolo a motore, laddove possibile occorre combinare i mezzi di trasporto pubblici con il car sharing o utilizzare il covetturaggio (car pooling). 3 In caso di utilizzo di veicoli a motore appartenenti alla Confederazione, tra i veicoli adeguati a disposizione occorre scegliere quello con il minor consumo energetico e il tenore di emissioni di CO2 più basso.
Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 e 2Viaggi di servizio: autorizzazione per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi (art. 10 e 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)1 Abrogato2 L’utilizzo di veicoli a motore privati per i viaggi di servizio può essere autorizzato se ne risulta un notevole risparmio di tempo o denaro e se non sono disponibili veicoli della Confederazione adeguati.
II
L’allegato 1 è abrogato.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 Gli articoli 10 capoverso 3, 11, 19 capoverso 1, 25, 26 capoverso 1 lettera a numero 1 nonché l’abrogazione dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
21 novembre 2025 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |