AS 2025 798
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 20 luglio 20091 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA);
in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/20083, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/19984 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/3735,
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d e dbis1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e gli articoli 122a–122d ONA:d. i compiti dell’organismo di controllo indipendente;dbis. i compiti dell’organismo di formazione esterno;
Art. 5a cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.2 Conformemente alla sottoparte D punto ATM/ANS.OR.D.010 dell’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:
Art. 6L’UFAC è competente per l’autorizzazione di:a. agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);b. mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);c. fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 e 8.1.4 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);d. trasportatori ai sensi del numero 6.5.1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 come trasportatori autorizzati;e. organismi di controllo indipendenti conformemente all’articolo 7;f. organismi di formazione esterni conformemente all’articolo 9a;g. coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.1 lett. b dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);h. istruttori (n. 11.5.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);i. persone incaricate dell’organismo di controllo indipendente conformemente all’articolo 9 lettere a e b;j. coloro che effettuano lo screening di merci e posta (ispezioni manuali) ai sensi del numero 11.2.3.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
Titolo dopo l’art. 6Sezione 5: Organismo di controllo indipendente
Art. 7 Attribuzione dell’incarico1 L’UFAC può incaricare un organismo di controllo indipendente di svolgere compiti di controllo presso le seguenti entità:a. agenti regolamentati per merci o posta di cui all’articolo 6 lettera a;b. mittenti conosciuti di merci o di posta di cui all’articolo 6 lettera b;c. fornitori regolamentati e conosciuti di provviste di bordo di cui all’articolo 6 lettera c;d. trasportatori autorizzati di cui all’articolo 6 lettera d.2 L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di controllo indipendenti al fine di garantire la sicurezza aerea.
Art. 8 Compiti e requisiti1 L’organismo di controllo indipendente adempie i seguenti compiti:a. verifica i requisiti applicabili alle entità e stila rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC;b. esamina e sottopone a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza delle entità;c. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le entità controllate;d. rilascia alle entità controllate, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.2 L’organismo di controllo indipendente sottostà alla vigilanza dell’UFAC.3 L’UFAC incarica soltanto un organismo di controllo che:a. è indipendente da tutte le entità da controllare;b. svolge la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;c. dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;d. dispone di almeno un responsabile dell’ispezione.
Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezioneIl responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo indipendente. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:a. seleziona, forma e sorveglia le persone dell’organismo di controllo indipendente incaricate della verifica;b. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le persone incaricate;c. verifica se l’entità da controllare rispetta le prescrizioni;d. controlla che presso le entità siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di controllo.
Titolo dopo l’art. 9Sezione 5a: Organismo di formazione esterno
Art. 9a Attribuzione dell’incarico1 L’UFAC può incaricare un organismo di formazione esterno di formare i responsabili della sicurezza delle entità nonché gli istruttori.2 L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di formazione esterni al fine di garantire la sicurezza aerea.
Art. 9b Compiti e requisiti1 L’organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti:a. prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC e la sottopone per approvazione all’UFAC;b. istruisce i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC;c. esamina i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità designati dall’UFAC per la formazione al termine della stessa;d. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;e. rilascia alle persone secondo l’articolo 6 lettera j, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.2 L’organismo di formazione esterno sottostà alla vigilanza dell’UFAC.3 L’UFAC incarica soltanto un organismo di formazione che:a. è indipendente da tutte le entità e non è esso stesso un organismo di controllo indipendente;b. dispone di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di formazioni;c. svolge la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;d. dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;e. dispone di almeno un responsabile della formazione.
Art. 9c Compiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttori1 Il responsabile della formazione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di formazione esterno. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:a. seleziona, forma e sorveglia gli istruttori dell’organismo di formazione esterno;b. presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;c. controlla che siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di formazione.2 Gli istruttori incaricati della formazione devono disporre:a. di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;b. di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;c. dell’autorizzazione da parte dell’UFAC.
Art. 13a lett. a, frase introduttiva nonché n. 3 e 5In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un trasportatore autorizzato, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:3. viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,5. viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità,
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
21 novembre 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |