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AS 2025 800

Ordinanza del DEFR
concernente l’assoggettamento di generi di professioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2026
del 27 novembre 2025

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 53f dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento (OC),

ordina:

Art. 1 Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:

Genere di professione

Nomenclatura svizzera
delle professioni*
(CH-ISCO-19)

Numero di
disoccupati

Numero
di persone attive

Tasso di
disoccupazione

Dirigenti nei servizi di vendita e di marketing

1221

3 176

50 931

6,2 %

Chimici

Biologi, botanici, zoologi ed assimilati

21130

21310

216

614

3 944

8 981

5,5 %

6,8 %

Specialisti in protezione ambientale

Grafici e progettisti multimediali

Specialisti delle vendite nel settore tecnico (ad eccezione del settore ICT)

Specialisti delle vendite nel settore medico (ad eccezione del settore ICT)

21330

21660



24331



24332

182

733



561



163

3 527

13 373



10 214



2 080

5,1 %

5,5 %



5,5 %



7,8 %

Economisti

Sociologi, antropologi ed assimilati

26310


26320

141


101

2 340


1 460

6,0 %


6,9 %

Filosofi, storici e specialisti in scienze politiche

Attori


26330

26550


90

170


1 342

1 504


6,7 %

11,3 %

Organizzatori di conferenze e di eventi

33320

394

5 480

7,2 %

Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche

4222; 4223

562

4 603

12,2 %

Portieri di albergo

42240

289

3 740

7,7 %

Addetti all’informazione, addetti alla reception, addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato

Cuochi

Responsabili di servizio, ristorazione



4225–4229

51200


51311



633

2 313


528



11 711

43 570


5 862



5,4 %

5,3 %


9,0 %

Addetti di ristorazione

51313

1985

26 969

7,4 %

Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

71140

423

4 074

10,4 %

Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove

71190

347

4 983

7,0 %

Gessatori, costruttori a secco

71230

775

7 777

10,0 %

Installatori di impianti di isolamento, senza altre indicazioni; isolatori, involucro edilizio

71240; 71241

346

4 966

7,0 %

Imbianchini ed assimilati

Saldatori e tagliatori a fiamma

Lucidatori, levigatori e affilatori

71310

72120

72240

1 077

173

195

20 388

3 368

2 610

5,3 %

5,1 %

7,5 %

Operatori in orologeria

73112

757

8 686

8,7 %

Conduttori di macchinari di lavanderia

81570

279

4 761

5,9 %

Conduttori di carrelli elevatori ed assimilati

83440

104

1 446

7,2 %

Professioni non qualificate, senza altre indicazioni; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni (senza ingegneria civile), alle attività manifatturiere e ai trasporti

90; 93
senza 93120

11 864

88 187

13,5 %

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

Addetti frutticoli e orticoli


91120

92110


4 243

213


79 529

1 577


5,3 %

13,5 %

Addetti ai giardini

92140

386

5 372

7,2 %

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

94

2 245

25 297

8,9 %

Altre professioni non qualificate

962

685

7 748

8,8 %

  • * www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH‑ISCO‑19

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2026.

27 novembre 2025

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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