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AS 2025 803

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e
il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
concernente il riconoscimento reciproco
nel settore dei servizi finanziari
(Berne Financial Services Agreement, BFSA)
Concluso a Berna il 21 dicembre 2023Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 20261

Preambolo

La Confederazione Svizzera

(«Svizzera»)

e
il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

(«Regno Unito»),

denominati congiuntamente «Parti» o singolarmente «Parte»;

considerando gli stretti rapporti esistenti fra la Svizzera e il Regno Unito, anche nei settori dei mercati finanziari e dei servizi finanziari;

desiderosi di creare un quadro per il riconoscimento reciproco dei quadri di regolamentazione e di vigilanza applicati dalle due Parti a determinati servizi finanziari tenendo conto dei rispettivi sistemi costituzionali, giuridici e normativi;

risoluti a rimuovere gli ostacoli alla fornitura di servizi finanziari e a eliminare gli impedimenti normativi alle attività transfrontaliere sulla base e con la garanzia del riconoscimento reciproco e di una stretta cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza;

nell’intento di rafforzare la cooperazione tra le Parti in relazione ai servizi finanziari oggetto del presente Accordo concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari («Accordo») e di garantire un contesto normativo prevedibile per le imprese, anche in caso di revoca del riconoscimento;

decisi a garantire la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori nel campo d’applicazione dell’Accordo;

considerando i loro obblighi derivanti dagli accordi internazionali esistenti e riconoscendo la rilevanza del lavoro svolto dalle organizzazioni e dagli organi internazionali, così come l’importanza degli standard internazionali applicabili ai servizi finanziari coperti dal presente Accordo;

riconoscendo il diritto di ciascuna Parte di introdurre nel proprio territorio, nel rispetto della propria autonomia normativa, nuove misure concernenti la fornitura di servizi finanziari al fine di conseguire obiettivi politici nazionali;

decisi a consolidare e ampliare le loro relazioni esistenti nel settore della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari;

risoluti a stabilire procedure chiare e trasparenti per la gestione dei futuri sviluppi dell’Accordo; e

convinti che una cooperazione in relazione agli sviluppi normativi nel settore della finanza sostenibile sia indispensabile per fornire una risposta efficace e progressiva all’urgente minaccia dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Disposizioni di base

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell’Accordo, se non diversamente specificato, per:

  • a. «cliente coperto» si intende un cliente secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;

  • b. «fornitore di servizi finanziari coperto» si intende un fornitore di servizi finanziari secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;

  • c. «attività settoriale coperta» si intende la fornitura di un determinato servizio coperto a un determinato cliente coperto da parte di un determinato fornitore di servizi finanziari coperto;

  • d. «settori coperti» si intendono i servizi coperti che possono essere forniti da fornitori di servizi finanziari coperti in un settore oggetto di un allegato settoriale a clienti coperti;

  • e. «servizio coperto» si intende un servizio secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;

  • f. «Stato ospite» si intende la Parte nel cui territorio un fornitore di servizi finanziari coperto dell’altra Parte fornisce servizi coperti;

  • g. «per scritto» si intende la forma scritta, compresa la forma elettronica, se del caso;

  • h. «Comitato misto» si intende il Comitato misto istituito secondo l’articolo 38;

  • i. «misura» si intende ogni misura adottata da una Parte in forma di legge, regolamentazione, regolamento, procedura, decisione, atto amministrativo o in altra forma;

  • j. «allegato settoriale» si intende uno degli allegati 1–5 del presente Accordo;

  • k. «autorità di vigilanza» si intende:

    • i. per la Svizzera, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o la Banca nazionale svizzera (BNS),

    • ii. per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) o la Bank of England (BoE) o la Prudential Regulatory Authority (PRA),

  • se del caso, l’espressione è precisata nell’Accordo;

  • l. «Accordo OMC» si intende l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 19941, i suoi allegati e le relative decisioni, dichiarazioni e convenzioni.

Art. 2 Scopo e obiettivi

Scopo dell’Accordo è migliorare la fornitura di servizi finanziari tra le Parti nei settori coperti mediante il riconoscimento reciproco, basato sui risultati, dei quadri nazionali di regolamentazione e vigilanza delle Parti previsto dall’Accordo:

  • a. rimuovendo gli ostacoli alla fornitura di servizi finanziari nei settori coperti;

  • b. garantendo la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori nel campo d’applicazione dell’Accordo;

  • c. creando un quadro istituzionale che migliori la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nei settori coperti;

  • d. promuovendo, tra le Parti nel settore della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari, relazioni stabili e prevedibili che garantiscano il mantenimento del riconoscimento reciproco concordato nell’Accordo; e

  • e. creando le basi per una futura estensione dell’Accordo,

nel rispetto dell’autonomia normativa delle Parti.

Art. 3 Rapporto con l’Accordo OMC e con altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti che scaturiscono dall’Accordo OMC2 e da altre convenzioni internazionali di cui sono parti contraenti. Le Parti confermano che nessuna di esse è tenuta, in virtù del presente Accordo, ad agire in un modo che sia incompatibile con tali accordi.

Le Parti cooperano per garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo OMC che sono potenzialmente applicabili al presente Accordo.

Il presente Accordo non pregiudica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, concluso a Davos il 25 gennaio 20193.

Art. 4 Diritti privati

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi a persone fisiche e giuridiche, oppure di poter far valere il presente Accordo direttamente negli ordinamenti giuridici interni delle Parti, neppure invocando una violazione dell’Accordo da parte dell’altra Parte.

Art. 5 Diritto di regolamentare

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di modificare le proprie leggi e i propri regolamenti al fine di conseguire obiettivi di politica interna. Per maggiore chiarezza, ciascuna Parte ha il diritto di modificare le proprie leggi interne e i propri regolamenti in relazione a un settore coperto.

Art. 6 Confidenzialità

Salvo esplicita disposizione contraria, nessuna disposizione dell’Accordo obbliga una Parte a mettere a disposizione dell’altra Parte informazioni non pubbliche o di divulgare tali informazioni.

Qualora una Parte abbia designato come confidenziali le informazioni che ha trasmesso all’altra Parte, tale altra Parte tratterà queste informazioni in modo confidenziale, salvo che l’Accordo non preveda diversamente.

Le informazioni non accessibili al pubblico scambiate tra le autorità di vigilanza devono essere trattate in modo confidenziale, salvo accordo contrario delle autorità di vigilanza.

Capitolo 2 Applicazione

Art. 7 Scopo

Le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato negli allegati settoriali.

Art. 8 Riconoscimento

In riferimento ai settori contemplati, ciascuna Parte ritiene che i quadri di regolamentazione e vigilanza interni dell’altra Parte conseguano risultati equivalenti in termini di stabilità finanziaria, integrità del mercato e protezione degli investitori e dei consumatori nel campo d’applicazione dell’Accordo e dei suoi allegati settoriali (di seguito «riconoscimento»).

Art. 9 Effetti del riconoscimento

Gli effetti del riconoscimento sono specificati negli allegati settoriali.

Art. 10 Principio di continuità

Fatto salvo l’articolo 21, il riconoscimento continua ad applicarsi indipendentemente dall’adozione di una misura generalmente valida e soggetta a notifica secondo l’articolo 17.

Art. 11 Estensione del campo d’applicazione

Qualora concordino di esaminare un’estensione del campo d’applicazione del riconoscimento nel quadro dell’Accordo, le Parti istruiranno il Comitato misto di proporre i criteri che ciascuna Parte dovrà applicare. Qualora le Parti concordino tali criteri, ciascuna Parte esaminerà se, nel settore o nei settori contemplati nuovi o ampliati, i quadri di regolamentazione e vigilanza interni dell’altra Parte conseguono risultati equivalenti in rapporto agli obiettivi prudenziali delle Parti, o se ciò potrebbe verificarsi apportando alcuni adeguamenti sulla base di tali criteri.

Le Parti possono concordare di comune intesa una procedura diversa rispetto a quella stabilita nel paragrafo 1.

Se, al termine della procedura secondo il paragrafo 1 o di una procedura alternativa secondo il paragrafo 2, le Parti concordano che un ampliamento dei settori fino ad allora coperti o l’aggiunta di nuovi settori coperti è fattibile e auspicabile, il Comitato misto sarà incaricato di proporre per approvazione opportune modifiche dell’Accordo conformemente all’articolo 45.

Capitolo 3 Finanza sostenibile

Art. 12 Finanza sostenibile

Le Parti si impegnano a cooperare in relazione agli sviluppi normativi nel settore della finanza sostenibile, in particolare:

  • a. allo scopo di creare standard di comunicazione di elevata qualità, comparabili a livello internazionale, per le imprese nel settore della sostenibilità;

  • b. allo scopo di rendere i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, conformemente agli obiettivi dell’Accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 20154 (di seguito «Accordo di Parigi»);

  • c. a livello bilaterale e nei forum internazionali, al fine di promuovere la trasparenza nell’ambito dell’adeguamento dei flussi finanziari all’Accordo di Parigi; e

  • d. allo scopo di migliorare le condizioni quadro delle tecnologie finanziarie digitali sostenibili.

Le Parti avviano negoziati al fine di sviluppare le modalità necessarie per il riconoscimento delle loro rispettive prescrizioni e dei loro rispettivi standard sulla base degli standard internazionali pertinenti, se del caso, e in conformità con la procedura descritta nell’articolo 11. Nell’ambito di questi negoziati, le Parti:

  • a. esaminano il riconoscimento reciproco della qualità e della portata delle rendicontazioni climatiche obbligatorie delle imprese; e

  • b. riconoscono il ruolo delle risorse finanziarie private e la necessità di sostenere le misure del settore privato per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a un saldo netto pari a zero.

Un futuro programma di lavoro determinerà come saranno condotti i negoziati su queste modalità e con quali tempistiche.

Le autorità di vigilanza proseguono il loro dialogo sulla finanza sostenibile, sia a livello bilaterale sia nei forum e negli organismi di normazione internazionali.

Capitolo 4 Cooperazione in materia di vigilanza

Art. 13 Principio della cooperazione in materia di vigilanza

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per consentire alle loro autorità di vigilanza di cooperare in conformità con il presente Accordo.

Salvo accordo contrario, le disposizioni del presente Accordo relative alla cooperazione in materia di vigilanza non intendono sostituire né modificare i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità di vigilanza.

Art. 14 Cooperazione in materia di vigilanza

Nell’ambito della vigilanza dei fornitori di servizi finanziari coperti, le autorità di vigilanza cooperano in uno spirito di fiducia reciproca e secondo il principio della buona fede, tenendo conto degli standard internazionali pertinenti e dei meccanismi esistenti in materia di cooperazione ed esecuzione.

Nei loro rispettivi settori di competenza in qualità di autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza forniscono un sostegno adeguato e si mettono reciprocamente a disposizione l’insieme dei documenti e delle informazioni necessari all’esercizio della loro attività di vigilanza nell’ambito del campo d’applicazione del presente Accordo.

Ciascuna autorità di vigilanza si adopera per comunicare, senza previa richiesta, le informazioni che potrebbero essere utili alle altre autorità di vigilanza nell’esercizio della loro attività di vigilanza nell’ambito del campo d’applicazione del presente Accordo.

Lo scambio di informazioni avviene senza indebito ritardo.

Le autorità di vigilanza possono adottare provvedimenti adeguati al fine di attuare le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti degli allegati settoriali.

Le prescrizioni in materia di tutela del segreto cui sono soggette le autorità di vigilanza non devono ostacolare né la cooperazione reciproca né la cooperazione in materia di vigilanza prevista nell’Accordo.

In caso di conflitto tra il presente articolo e una disposizione contenuta in un allegato settoriale, prevale l’allegato settoriale.

Capitolo 5 Cooperazione normativa

Art. 15 Estensione della cooperazione normativa

Salvo accordo contrario, la cooperazione normativa si applica a tutti i settori coperti, comprese le nuove questioni emergenti di reciproco interesse che riguardano questi settori.

Il presente capitolo non pregiudica le procedure interne delle Parti.

Art. 16 Principi della cooperazione normativa

Nell’ambito del presente Accordo, la cooperazione normativa avviene in modo trasparente al fine di:

  • a. consentire a ciascuna Parte di mantenere una visione d’insieme degli sviluppi normativi rilevanti per il funzionamento e l’ulteriore sviluppo dell’Accordo;

  • b. consentire alle Parti di tenere conto dei loro rispettivi interessi;

  • c. rafforzare la comprensione reciproca e la compatibilità dei quadri di regolamentazione e vigilanza di ciascuna Parte, anche sviluppando approcci normativi coerenti mediante un approccio basato sui risultati ed eliminando i requisiti normativi ridondanti, divergenti o inutilmente gravosi; e

  • d. promuovere la prassi normativa consolidata mediante il dialogo e la cooperazione in tutti i settori connessi con l’Accordo.

Art. 17 Notifiche

Ciascuna Parte notifica all’altra Parte qualsiasi misura generalmente valida proposta (di seguito «misura proposta») che è rilevante per il funzionamento o l’ulteriore sviluppo dei settori coperti.

Le notifiche devono essere presentate per scritto ed essere sufficientemente precise, chiare e complete da consentire alla Parte notificata di valutare i possibili effetti della misura proposta sul settore o sui settori coperti.

La Parte che propone una modifica notifica all’altra Parte la misura proposta il prima possibile, ma al più tardi, per quanto applicabile, entro l’inizio delle consultazioni pubbliche nel proprio Paese.

Dopo il ricevimento della notifica, la Parte notificata può richiedere informazioni aggiuntive.

Entro il termine stabilito dalla Parte notificante, la Parte notificata può esprimere un parere in merito alla misura proposta. La Parte notificante tiene debitamente conto del parere.

La Parte notificante informa la Parte notificata in merito all’adozione della misura proposta e, sempre che sia disponibile in merito alla data prevista per la sua entrata in vigore.

Art. 18 Consultazioni relative alla misura proposta

Una Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni all’interno del Comitato misto in merito a una misura proposta e ai suoi possibili effetti sul funzionamento dell’Accordo.

La Parte richiedente presenta la richiesta per scritto, indicandone i motivi.

La Parte destinataria prende posizione per scritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva una deroga giustificata. Nella presa di posizione vengono approfonditi i punti sollevati nella richiesta di cui al paragrafo 2, nonché la finalità e la motivazione della misura proposta.

Le Parti possono concordare un calendario per le consultazioni.

Le consultazioni secondo il presente articolo non obbligano una Parte a rinviare l’adozione della misura proposta.

Art. 19 Cooperazione nei forum internazionali

Le Parti si adoperano per approfondire la cooperazione e il coordinamento normativi nei forum internazionali che si occupano di servizi finanziari e del funzionamento dei mercati finanziari, anche attraverso:

  • a. lo scambio di informazioni relative alle misure delle Parti, incluse le misure per l’attuazione degli standard internazionali;

  • b. contributi congiunti alle attività svolte all’interno di forum internazionali e regionali, se opportuno;

  • c. il rafforzamento del ruolo degli standard internazionali come base per le prescrizioni e la regolamentazione interne; e

  • d. la promozione del riconoscimento dell’equivalenza della regolamentazione dei mercati finanziari sulla base di standard internazionali.

Ciascuna Parte si adopera per garantire che gli standard internazionali per la regolamentazione e la vigilanza dei servizi finanziari siano attuati e applicati nel proprio territorio.

Le Parti si adoperano per collaborare e condividere conoscenze, esperienze e sviluppi al fine, se del caso, di agevolare lo sviluppo di nuovi servizi finanziari.

Capitolo 6 Misure

Art. 20 Misure prudenziali

Qualora subentrino circostanze che a causa di fattori quali la loro gravità o urgenza non possono essere affrontate in altro modo nell’ambito dell’Accordo, a una Parte non è vietato, indipendentemente dalle altre disposizioni del presente Accordo, adottare misure per:

  • a. proteggere gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha obblighi fiduciari;

  • b. garantire la sicurezza, la solidità, l’integrità o la responsabilità finanziaria dei fornitori di servizi finanziari;

  • c. assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario della Parte; o

  • d. un altro motivo prudenziale.

Le misure adottate secondo il paragrafo 1 non devono essere utilizzate come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi formulati nel presente Accordo.

Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate senza previa consultazione o notifica.

La Parte che adotta misure secondo il paragrafo 1 ne dà notifica scritta all’altra Parte il prima possibile.

Gli articoli 17 e 18 si applicano alle misure comunicate secondo il capoverso 4 con riserva dei seguenti adeguamenti:

  • a. l’articolo 17 paragrafi 1, 3 e 6 e l’articolo 18 paragrafo 5 non sono applicabili;

  • b. l’articolo 18 paragrafo 1 si applica mutatis mutandis;

  • c. in aggiunta alle informazioni richieste nell’articolo 18 paragrafo 3, la Parte destinataria formula una motivazione per le misure notificate; e

  • d. le consultazioni secondo il presente articolo non hanno alcun effetto sospensivo sulle misure notificate.

Nelle consultazioni secondo il paragrafo 5, le Parti tengono conto degli strumenti disponibili nell’ambito dell’Accordo per far fronte alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

La Parte che adotta misure secondo il capoverso 1 le revoca non appena ritiene che non siano più necessarie.

Art. 21 Revoca del riconoscimento

Laddove una Parte si sia basata sul diritto dell’altra Parte per un settore coperto può revocare il riconoscimento in relazione a un settore coperto o a una parte di esso seguendo la procedura illustrata di seguito.

La Parte che intende revocare il riconoscimento comunica senza indugio la sua intenzione all’altra Parte, indicando i motivi e le seguenti informazioni (di seguito «dichiarazione di intenti»):

  • a. il settore o i settori coperti interessati o parti di essi;

  • b. i fatti che hanno portato alla decisione di revoca proposta;

  • c. una motivazione per cui si ritiene necessaria la revoca;

  • d. se determinati criteri o condizioni non sono eventualmente più soddisfatti;

  • e. l’entità e l’estensione della revoca proposta; e

  • f. tutte le altre questioni ritenute rilevanti dalla Parte che intende revocare il riconoscimento.

Salvo accordo contrario, dopo che la Parte notificata ha ricevuto la notifica, le Parti avviano senza indugio consultazioni al fine di chiarire le questioni sollevate nella dichiarazione di intenti.

Prima o durante le consultazioni di cui al presente articolo, ciascuna Parte può formulare proposte per una soluzione consensuale al fine di mantenere il riconoscimento.

Durante le consultazioni di cui al presente articolo, le Parti si adoperano, in sede di esame delle questioni sollevate, per mantenere il riconoscimento o limitare l’entità della revoca. Se opportuno, prendono in considerazione a tal fine opzioni come l’applicazione di condizioni supplementari o di altri adeguamenti.

Le Parti possono convenire di ricorrere alla mediazione secondo l’articolo 25 allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe.

Se le procedure di cui ai paragrafi 3–6 non permettono di trovare una soluzione consensuale e la Parte notificante non ritiene più possibile mantenere il riconoscimento in uno o più settori coperti o in parti di essi che figurano nella dichiarazione di intenti, tale Parte può comunicare all’altra Parte la revoca del riconoscimento (di seguito «dichiarazione di revoca»).

La dichiarazione di revoca deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • a. il settore o i settori coperti interessati o parti di essi;

  • b. i motivi alla base della decisione di revocare il riconoscimento; e

  • c. la data in cui cessa il riconoscimento.

La dichiarazione di revoca può essere emessa soltanto 90 giorni dopo la data della dichiarazione di intenti o, se antecedente, dopo la data in cui le Parti hanno concluso le consultazioni di cui al paragrafo 3. Ai fini della trasparenza, la dichiarazione di revoca o parti di essa saranno pubblicate.

La data in cui cessa il riconoscimento non deve essere inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della dichiarazione di revoca.

Il riconoscimento del settore o dei settori coperti o di parti di essi cessa nel momento indicato nella dichiarazione di revoca.

Art. 22 Provvedimenti in materia di liquidazione

Le Parti riconoscono l’importanza dell’integrità del mercato, della stabilità finanziaria e della protezione degli investitori e dei consumatori nell’ambito dell’Accordo, nonché la necessità di adottare provvedimenti per la liquidazione trasparente, ordinata e proporzionata di tutte le attività settoriali coperte avviate prima della data:

  • a. in cui cessa il riconoscimento secondo la dichiarazione di revoca di cui all’articolo 21;

  • b. di denuncia secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera a; o

  • c. di disdetta secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera b.

Le Parti avviano consultazioni entro un termine di dieci giorni, al fine di adottare, nei casi seguenti, adeguati provvedimenti in materia di liquidazione (di seguito «provvedimenti di liquidazione») conformi agli obiettivi di cui al paragrafo 1:

  • a. notifica della dichiarazione di revoca secondo l’articolo 21 paragrafo 7;

  • b. conclusione di una convenzione congiunta sulla denuncia secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera a; o

  • c. notifica della disdetta secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera b.

Salvo accordo contrario, tali consultazioni si concludono nell’arco di 30 giorni.

Le Parti possono consultare i fornitori di servizi finanziari interessati in merito a eventuali provvedimenti di liquidazione.

Nei casi di cui al paragrafo 2 e, per quanto applicabile, in linea con la dichiarazione di revoca, se persone private hanno concluso accordi concernenti un’attività settoriale coperta sulla base di misure adottate da una Parte per l’esecuzione dell’Accordo, le disposizioni dell’Accordo mantengono la loro efficacia:

  • a. qualora le Parti abbiano preso provvedimenti di liquidazione, secondo i termini e le condizioni ivi concordati; o

  • b. qualora le Parti non abbiano stabilito provvedimenti di liquidazione, secondo i termini e le condizioni:

    • i. specificati nella dichiarazione di revoca, o

    • ii. stabiliti dallo Stato ospite tenuto conto degli obiettivi menzionati al paragrafo 1, sempre che tale data non sia anteriore alla data:

      1. specificata nella dichiarazione di revoca secondo l’articolo 21 paragrafo 7

      2. in cui diviene efficace la denuncia secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera a o

      3. in cui diviene efficace la disdetta secondo l’articolo 47 paragrafo 1 lettera b.

Il Comitato misto può pubblicare informazioni su tutte le questioni soggette al presente articolo.

Capitolo 7 Disposizioni istituzionali

Art. 23 Comitato misto

Con la presente disposizione le Parti istituiscono il Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, affinché assolva i compiti attribuitigli nell’ambito dell’Accordo.

Il Comitato misto prende decisioni su base consensuale, come previsto nel presente Accordo, e formula raccomandazioni su altre questioni.

Durante la sua prima riunione, il Comitato misto adotta un regolamento di procedura.

Il Comitato misto si riunisce di volta in volta su richiesta di una delle Parti, ma almeno una volta all’anno.

Il Comitato misto è presieduto a turno, con cadenza annuale, da una delle Parti, conformemente al regolamento di procedura.

Il Comitato misto può costituire sottocomitati o gruppi di lavoro permanenti o ad hoc per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Il Comitato misto ha i seguenti compiti:

  • a. monitorare l’esecuzione dell’Accordo;

  • b. monitorare e verificare l’attuazione e l’applicazione dell’Accordo;

  • c. formulare raccomandazioni alle Parti;

  • d. sorvegliare e coordinare il lavoro dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti secondo l’Accordo;

  • e. fungere da foro per la cooperazione normativa di cui al capitolo 5;

  • f. discutere la cooperazione nei forum internazionali secondo l’articolo 19;

  • g. esaminare l’ulteriore sviluppo dell’Accordo, compreso una sua possibile estensione secondo l’articolo 11;

  • h. fungere da foro per la risoluzione delle divergenze tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo; e

  • i. esaminare tutte le altre questioni che possono incidere sul funzionamento o sullo sviluppo dell’Accordo.

Fatte salve le procedure interne delle Parti, il Comitato misto può decidere le seguenti modifiche:

  • a. modifiche del presente Accordo, sempre che siano necessarie per correggere errori o rimediare a omissioni o altre carenze; e

  • b. modifiche del suo regolamento di procedura.

Capitolo 8 Risoluzione delle controversie

Art. 24 Cooperazione e consultazioni

Riconoscendo l’importanza di mantenere il regolare funzionamento dell’Accordo, le Parti si adoperano in ogni momento per raggiungere un’intesa sulla sua interpretazione e applicazione. Si adoperano per trovare rapidamente, attraverso la cooperazione e le consultazioni, una soluzione reciprocamente soddisfacente a tutte le questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell’Accordo.

Ciascuna Parte può presentare per consultazione al Comitato misto qualsiasi questione legata all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. La Parte richiedente notifica per scritto all’altra Parte le questioni alla base della richiesta di consultazione e condivide la propria valutazione circa la misura in cui tali questioni costituiscono una violazione degli obblighi dell’altra Parte.

La Parte destinataria risponde per scritto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Salvo diverso accordo, le consultazioni all’interno del Comitato misto iniziano entro 45 giorni dalla data di ricevimento.

Per garantire un regolare svolgimento delle consultazioni, ciascuna Parte contraente è tenuta:

  • a. a fornire le informazioni necessarie per un esame completo della questione interessata; e

  • b. a mettere a disposizione il personale necessario dotato di conoscenze specialistiche sulla questione interessata.

Salvo diverso accordo, le consultazioni si concludono entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione presso la Parte destinataria.

Salvo diverso accordo, le consultazioni si svolgono personalmente nel territorio della Parte contraente destinataria.

Se in seguito alle consultazioni le Parti raggiungono un’intesa parziale o completa sulla questione, il Comitato misto lo mette a verbale. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per attuare l’intesa.

Art. 25 Buoni uffici, conciliazione e mediazione

Fatti salvi i diritti di una Parte in una procedura secondo il presente capitolo, le Parti possono concordare in ogni momento un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, come per esempio i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione.

Una procedura secondo il presente articolo può essere chiusa da ciascuna Parte in qualsiasi momento.

Le Parti possono convenire di proseguire la procedura di cui al paragrafo 1 contestualmente all’esame della questione da parte di un panel di esperti costituito secondo l’articolo 26 (di seguito «panel di esperti»).

Art. 26 Panel di esperti

Salvo diverso accordo, 90 giorni dopo il ricevimento della richiesta di consultazione secondo l’articolo 24, una Parte può chiedere per scritto la costituzione di un panel di esperti che esamini la questione non adeguatamente risolta.

Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza non rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo. Non è possibile costituire un panel di esperti per l’esame di tali decisioni.

Qualora entro dieci giorni dalla costituzione del panel di esperti le Parti non raggiungano un’intesa sul suo settore di competenza, al panel sarà conferito il seguente mandato:

«Esaminare, alla luce delle disposizioni applicabili dell’Accordo, la questione esposta per scritto dalla Parte che ha richiesto le consultazioni secondo l’articolo 24 e formulare constatazioni corredate di una motivazione nonché eventuali raccomandazioni per la sua risoluzione».

Fatto salvo il paragrafo 6, il panel di esperti è convocato entro 60 giorni dalla richiesta di una Parte. Esso è composto da tre esperti, nominati secondo la procedura di cui ai paragrafi 5–7.

Ciascuna Parte nomina un esperto. Le Parti decidono in merito alla nomina del terzo esperto, che assume la presidenza. Il presidente non può essere cittadino di una delle Parti, né avere la residenza permanente nel territorio di una delle Parti.

Se uno degli esperti non è ancora stato nominato 30 giorni dopo il ricevimento della richiesta di costituzione del panel di esperti, una Parte può chiedere al segretario generale della Corte permanente di arbitrato, entro 15 giorni, di procedere alle restanti nomine. Se nessuna delle Parti presenta una tale domanda entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione del panel di esperti, la procedura viene sospesa, a meno che il panel di esperti non sia stato costituito o le Parti decidano diversamente.

Gli esperti sono persone di riconosciuta autorità, dotate di conoscenze specialistiche sulla questione interessata. Devono essere indipendenti e imparziali, operare a titolo personale e non devono appartenere a una delle Parti, né ricevere istruzioni dalle Parti o avere trattato la questione in una precedente funzione.

Il panel di esperti si ritiene costituito alla data della nomina dell’ultimo esperto.

La costituzione e la procedura del panel di esperti non hanno alcun effetto sospensivo in relazione alla questione ad esso sottoposta.

Art. 27 Regolamento di procedura del panel di esperti

Salvo diverso accordo, il panel di esperti emana un regolamento di procedura conforme alle disposizioni del presente capitolo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

Art. 28 Decisioni del panel di esperti

Il panel di esperti decide a maggioranza dei voti.

Art. 29 Luogo di audizione

Il luogo di audizione è stabilito di comune accordo dalle Parti. Se non si giunge a un accordo, l’audizione ha luogo all’Aia.

Art. 30 Ottenimento di informazioni e perizie

Le comunicazioni al panel di esperti devono avvenire conformemente ai requisiti del regolamento di procedura.

Se entrambe le Parti hanno dato il loro consenso, il panel di esperti può chiedere informazioni e perizie a ogni persona o istituzione che ritiene adeguata a tal fine.

Il panel di esperti trasmette alle Parti tutte le informazioni o le perizie ricevute e dà loro l’opportunità di esprimere un parere.

Qualora, nell’elaborazione delle proprie constatazioni, il panel di esperti tenga conto delle informazioni o delle perizie, in questo caso terrà conto anche dei pareri espressi dalle Parti secondo il capoverso 3.

Art. 31 Regola di interpretazione

Salvo diverso accordo tra le parti di cui al paragrafo 2, il panel di esperti interpreta le disposizioni del presente Accordo in conformità con le consuete regole di interpretazione del diritto internazionale, incluse quelle codificate nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 19695 sul diritto dei trattati.

Le Parti possono concordare un’interpretazione comune di ciascuna disposizione del presente Accordo. Questa interpretazione è vincolante per il panel di esperti e tutte le sue constatazioni o raccomandazioni devono coincidere con essa.

Art. 32 Constatazioni e raccomandazioni

Salvo diverso accordo, il panel di esperti sottopone una bozza di rapporto alle Parti entro 60 giorni dall’emanazione del regolamento di procedura. La bozza di rapporto contiene le constatazioni e le raccomandazioni da esso proposte.

Il panel di esperti accorda alle Parti la possibilità di esprimere un parere scritto in merito alla bozza di rapporto entro 15 giorni e ne tiene conto, se del caso, nel suo rapporto finale.

Il panel di esperti sottopone il rapporto finale alle Parti entro 90 giorni dall’emanazione del regolamento di procedura.

Le constatazioni e le raccomandazioni del panel di esperti non sono giuridicamente vincolanti.

Se concordano con le raccomandazioni del panel di esperti, le Parti adottano le misure necessarie per attuarle.

Le Parti decidono un piano d’azione reciprocamente soddisfacente per l’attuazione delle raccomandazioni del panel di esperti conformemente al paragrafo 5. L’attuazione è monitorata dal Comitato misto.

Art. 33 Adeguamento dei termini

Le Parti possono modificare di comune intesa i termini applicabili alla procedura del panel di esperti.

Art. 34 Soluzione consensuale

Le Parti possono convenire in ogni momento una soluzione consensuale.

In tal caso le Parti possono chiudere la procedura del panel di esperti, informandone congiuntamente il presidente.

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per attuare la soluzione consensuale. L’attuazione è monitorata dal Comitato misto.

Art. 35 Pubblicazione delle soluzioni consensuali

Con l’accordo delle Parti, ogni soluzione consensuale convenuta nell’ambito del presente capitolo e le misure adottate per attuarla possono essere pubblicate.

Art. 36 Confidenzialità delle procedure

In riferimento al presente capitolo, salvo diverso accordo:

  • a. le Parti e i loro consulenti preservano la confidenzialità di tutte le procedure;

  • b. ciascuna Parte e i suoi consulenti trattano in modo confidenziale tutte le informazioni trasmesse dall’altra Parte o scambiate con essa nel corso di una procedura; e

  • c. il panel di esperti tratta in modo confidenziale tutte le informazioni ricevute nel corso dell’esame di una questione e si assicura che tutte le informazioni da esso trasmesse a una persona o a un’istituzione secondo l’articolo 30 siano trattate in modo confidenziale.

Art. 37 Spese

Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese legali e di altra natura sostenute in relazione alle procedure di cui al presente capitolo.

Salvo diverso accordo, le spese sostenute nel corso delle procedure di cui al presente capitolo, compresa la remunerazione di mediatori o esperti, sono a carico delle Parti in ugual misura.

Art. 38 Scelta del foro per la risoluzione delle controversie

Le controversie riguardanti una stessa questione che derivano sia dal presente Accordo sia dall’Accordo OMC6 possono essere risolte in uno dei due fori, come stabilito dalla Parte richiedente. La scelta del foro per la risoluzione delle controversie esclude l’altro foro.

Ai fini del paragrafo 1, le procedure di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’Accordo OMC sono considerate avviate quando una Parte presenta una richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale secondo l’articolo 6 dell’allegato 2 dell’Accordo OMC (intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie), mentre la procedura secondo il presente capitolo si ritiene avviata quando è presentata una richiesta di costituzione di un panel di esperti.

Capitolo 9 Eccezioni ed esclusioni

Art. 39 Eccezioni concernenti la sicurezza e le sanzioni

Nessuna disposizione dell’Accordo può essere interpretata nel senso di:

  • a. impedire a una Parte di negare informazioni la cui divulgazione, secondo il suo parere, sarebbe contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

  • b. impedire a una Parte di adottare le misure che essa ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in tempi di guerra o nel caso di altre gravi crisi nelle relazioni internazionali; o

  • c. impedire a una Parte di adottare misure sulla base dei suoi impegni sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite7 per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Una Parte può negare i vantaggi dell’Accordo a un fornitore di servizi finanziari coperto dell’altra Parte se la Parte negante adotta o mantiene misure relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, alla tutela dei diritti dell’uomo e al mantenimento dello Stato di diritto che:

  • a. vietano transazioni con tale fornitore di servizi finanziari coperto; o

  • b. sarebbero violate o eluse qualora i vantaggi dell’Accordo venissero concessi a tale fornitore di servizi finanziari coperto, anche nel caso in cui le misure vietino transazioni con una persona fisica o giuridica che possiede o controlla direttamente o indirettamente il fornitore di servizi finanziari.

Art. 40 Attività della banca centrale

L’Accordo si applica alla banca centrale di una Parte solo se questa agisce nella sua funzione di autorità di vigilanza per un settore coperto dall’Accordo. Per maggior chiarezza, le attività esercitate da una banca centrale o da un’autorità monetaria di una Parte per lo svolgimento di tutte le attività o le operazioni di una banca centrale, comprese la politica monetaria e la politica creditizia o la politica dei cambi, non rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 41 Parti integranti del presente Accordo

Gli allegati dell’Accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 42 Lingua

La comunicazione tra le Parti su tutte le questioni riguardanti l’Accordo avviene, se del caso, in lingua inglese.

Art. 43 Campo d’applicazione territoriale

Le disposizioni dell’Accordo si applicano da un lato per la Confederazione Svizzera e dall’altro per il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.

Art. 44 Rimandi a leggi interne

Se non diversamente specificato, i rimandi a leggi interne delle Parti nel presente Accordo si riferiscono alle leggi interne in vigore al momento della sottoscrizione dello stesso.

Art. 45 Modifiche

Fatto salvo l’articolo 46, le Parti possono concordare per scritto di modificare l’Accordo.

Qualora una Parte desideri modificare l’Accordo, essa richiederà per scritto all’altra di avviare i negoziati. Le Parti possono incaricare il Comitato misto di esaminare la richiesta e di esprimere il proprio parere. Le Parti possono successivamente decidere di avviare i negoziati.

Salvo diverso accordo tra le Parti, una modifica effettuata secondo il presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le Parti hanno ricevuto l’ultima delle notifiche relative alla conclusione delle procedure interne.

Art. 46 Verifica

Salvo diverso accordo, le Parti verificano congiuntamente l’attuazione dell’Accordo e tutte le questioni connesse cinque anni dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, a cadenza quinquennale.

Art. 47 Denuncia

L’Accordo può essere denunciato:

  • a. di comune intesa in una data concordata tra le Parti; o

  • b. mediante disdetta di una Parte, che diverrà efficace 12 mesi dopo che l’altra Parte ne ha ricevuto la notifica scritta.

Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni degli articoli 6 e 22 continuano ad applicarsi anche in caso di denuncia dell’Accordo.

Le Parti intraprendono le azioni necessarie per comunicare gli effetti della denuncia nel loro territorio.

Art. 48 Comunicazione diplomatica

Le notifiche secondo gli articoli 21 paragrafi 2 e 7, 45, 47 e 50 o altre notifiche relative alla conclusione di procedure interne avvengono per via diplomatica.

Art. 49 Punti di contatto

Se non diversamente specificato, le notifiche e le altre informazioni sono scambiate attraverso i punti di contatto elencati nell’allegato Punti di contatto.

Art. 50 Entrata in vigore

Le Parti ratificano l’Accordo secondo le loro procedure interne.

L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le Parti hanno ricevuto l’ultima delle notifiche relative alla conclusione delle procedure interne.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 21 dicembre 2023, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze tra i due testi vincolanti, prevale il testo inglese. Per la Confederazione Svizzera Karin Keller-Sutter Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord Jeremy Hunt

Punti di contatto

Svizzera:

Punto di contatto

Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Divisione Pianificazione e strategia

Indirizzo postale

Bundesgasse 3, CH 3003 Berna

Svizzera

Indirizzo e-mail

ukmra@sif.admin.ch

Regno Unito:

Punto di contatto

His Majesty’s Treasury (HMT)

International Group

International Policy & Partnerships

Indirizzo postale

1 Horse Guards Road, Londra SW1A 2HQ

Regno Unito

Indirizzo e-mail

uk.ch.mra@hmtreasury.gov.uk

Allegato settoriale Asset Management

Il presente allegato settoriale si compone di due parti:

  • [tab] Parte 1 Marketing degli strumenti finanziari coperti

  • [tab] Parte 2 Trasferimento della gestione del portafoglio

Parte 1 Marketing degli strumenti finanziari coperti

I. Scopo della parte 1 dell’allegato settoriale

Ai fini della parte 1 del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nella parte 1 del presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini della parte 1 del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella parte 1, sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella parte 1, sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella parte 1, sezione V;

  • d. «strumenti finanziari coperti»: gli strumenti specificati nella parte 1, sezione VI.

III. Servizi coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, il marketing degli strumenti finanziari coperti ai clienti coperti secondo il diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, la pubblicizzazione e l’offerta degli strumenti finanziari coperti ai clienti coperti secondo la legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi (LICol) e le relative ordinanze.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza secondo la:

    • i. legge del 15 giugno 20189 sugli istituti finanziari (LIsFi),

    • ii. LICol,

    • iii. legge dell’8 novembre 193410 sulle banche (LBCR), o

    • iv. legge del 17 dicembre 200411 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);

  • b. è autorizzato a fornire i servizi coperti in Svizzera;

  • c. ha comunicato alla Financial Conduct Authority (FCA) la propria intenzione di offrire i rispettivi strumenti finanziari coperti conformemente al diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito; e

  • d. è legittimato a offrire gli strumenti finanziari secondo il diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari legittimato all’offerta secondo il diritto interno svizzero e che assicura che gli investimenti collettivi di capitale da esso offerti in Svizzera soddisfino i requisiti normativi svizzeri applicabili.

V. Clienti coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti dal Regno Unito, gli investitori professionali residenti o aventi la propria sede legale nel Regno Unito, conformemente alla definizione secondo il diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito:

  • a. clienti professionali di diritto:

    • i. soggetti giuridici ammessi o che devono essere sottoposti a vigilanza per poter operare sui mercati finanziari,

    • ii. grandi imprese,

    • iii. governi nazionali e regionali, istituzioni internazionali e sovranazionali, o

    • iv. altri investitori istituzionali la cui attività principale consiste nell’investimento in strumenti finanziari;

  • b. controparti adeguate:

    • i. imprese di investimento,

    • ii. istituti di credito,

    • iii. imprese di assicurazione,

    • iv. investimenti collettivi di capitale ammessi secondo il diritto interno del Regno Unito che recepisce la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), o le relative società di gestione,

    • v. fondi pensione o le relative società di gestione,

    • vi. altri istituti finanziari autorizzati o sottoposti a vigilanza secondo il diritto interno del Regno Unito,

    • vii. governi nazionali e relativi istituti, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale, o

    • viii. organismi sovranazionali; e

  • c. altri clienti:

  • clienti che soddisfano i criteri pertinenti secondo il diritto interno del Regno Unito e che nell’ambito delle procedure pertinenti hanno deciso di rinunciare ad alcune o a tutte le misure di protezione previste dagli obblighi di diligenza, al fine di poter essere trattati, dietro richiesta, (previa classificazione) come clienti professionali dai fornitori di servizi finanziari.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti in Svizzera, i seguenti clienti secondo la definizione del diritto interno svizzero:

  • a. clienti professionali:

    • i. intermediari finanziari secondo la:

      1. LIsFi,

      2. LICol, o

      3. LBCR,

    • ii. imprese di assicurazione secondo la definizione della LSA,

    • iii. clienti esteri sottoposti a vigilanza prudenziale, come le persone di cui al punto i o ii,

    • iv. banche centrali,

    • v. enti di diritto pubblico con tesoreria professionale,

    • vi. istituti di previdenza con tesoreria professionale e altri istituti a servizio della previdenza professionale, con tesoreria professionale,

    • vii. imprese con tesoreria professionale,

    • viii. grandi imprese secondo la definizione della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi), o

    • ix. strutture di investimento private con tesoreria professionale, istituite per clienti privati facoltosi;

  • b. altri clienti:

    • i. clienti privati facoltosi e strutture di investimento private istituite per essi, che hanno dichiarato di volersi qualificare come clienti professionali, o

    • ii. enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

VI. Strumenti finanziari coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito:

fondi di investimento alternativi (FIA) come specificato nel campo d’applicazione del diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito, ad eccezione delle forme di investimento riconosciute.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera:

investimenti collettivi di capitale a esclusiva disposizione degli investitori qualificati ai sensi della LICol e che, per quanto applicabile, soddisfano i requisiti in materia di prospetto della LSerFi.

VII. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni
A. Esenzione

Non applicabile.

B. Diritto interno
  • 1. Dalla Svizzera al Regno Unito

  • Il Regno Unito consente la fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora il Regno Unito manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 del presente Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

  • 2. Dal Regno Unito alla Svizzera

  • La Svizzera consente la fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora la Svizzera manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 dell’Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VIII. Condizioni

Non applicabili.

IX. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

Parte 2 Trasferimento della gestione del portafoglio

I. Scopo della parte 2 dell’allegato settoriale

Ai fini della parte 2 del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai clienti coperti nel territorio di una Parte è consentito trasferire i servizi coperti ai fornitori di servizi finanziari coperti del territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nella parte 2 del presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini della parte 2 del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il significato riportato di seguito:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella parte 2, sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella parte 2, sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella parte 2, sezione V.

III. Servizi coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, la gestione del portafoglio e/o la gestione dei rischi offerta nell’ambito di una convenzione di trasferimento in relazione ai valori patrimoniali di:

  • a. FIA o OICVM;

  • b. istituti di previdenza professionale; o

  • c. imprese di assicurazione.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti da parte di un fornitore di servizi finanziari coperto alla Svizzera, la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi nell’ambito di una convenzione di trasferimento in relazione ai valori patrimoniali di:

  • a. investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, che sono gestiti da un cliente coperto;

  • b. istituti di previdenza ai sensi della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); o

  • c. imprese di assicurazione ai sensi della LSA.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti
A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero;

  • b. è autorizzato e sottoposto a vigilanza secondo la LIsFi o la LBCR; e

  • c. è autorizzato a fornire il rispettivo servizio coperto in Svizzera o dalla Svizzera secondo la LIsFi o la LBCR.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza dall’autorità di vigilanza competente del Regno Unito;

  • b. soddisfa i requisiti supplementari secondo una delle leggi elencate di seguito, compresi i requisiti delle rispettive ordinanze:

    • i. la LIsFi,

    • ii. la LSA, o

    • iii. la LPP;

  • c. è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito o è un cittadino del Regno Unito; e

  • d. è legittimato a fornire i rispettivi servizi coperti nel Regno Unito.

V. Clienti coperti
A. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti in Svizzera, ciascun cliente coperto che:

  • a. è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero;

  • b. è autorizzato e sottoposto a vigilanza secondo:

    • i. la LIsFi,

    • ii. la LBCR,

    • iii. la LSA, o

    • iv. la LPP;

  • c. è autorizzato a fornire i rispettivi servizi coperti in Svizzera;

  • d. fornisce regolarmente il servizio coperto in Svizzera o dalla Svizzera; e

  • e. trasferisce i rispettivi servizi coperti conformemente ai requisiti del pertinente diritto interno svizzero.

B. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti nel Regno Unito, ciascun cliente coperto che:

  • a. è una persona giuridica secondo il diritto interno del Regno Unito;

  • b. è autorizzato nel Regno Unito dall’autorità di vigilanza competente ed è legittimato a fornire i rispettivi servizi coperti nel Regno Unito; e

  • c. trasferisce i servizi coperti direttamente o attraverso persone che agiscono a suo nome, conformemente ai seguenti requisiti del diritto interno del Regno Unito:

    • i. per la fornitura di servizi concernenti i valori patrimoniali di cui alla sezione III sottosezione A lettera a (FIA o OICVM):

      1. gestisce uno o più FIA nel Regno Unito o gestisce uno o più OICVM britannici, e

      2. soddisfa i pertinenti requisiti per il trasferimento attraverso fondi di investimento,

    • ii. per la fornitura di servizi concernenti i valori patrimoniali di cui alla sezione III sottosezione A lettera b (istituti di previdenza professionale):

    • il trustee ha rispettato il diritto applicabile in relazione al trasferimento dei poteri di gestione discrezionale a un gestore di fondi, e

    • iii. per la fornitura di servizi concernenti i valori patrimoniali di cui alla sezione III sottosezione A lettera c (imprese di assicurazione):

      1. l’impresa dispone di una direttiva scritta per il trasferimento dei compiti e la rispetta, e

      2. sono rispettati i requisiti supplementari concernenti il trasferimento di funzioni o attività operative critiche o essenziali secondo il diritto interno in materia di trasferimento dei compiti da parte delle imprese di assicurazione.

VI. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni
A. Esenzione

Non applicabile.

B. Diritto interno
  • 1. Dalla Svizzera al Regno Unito

  • Il Regno Unito consente ai clienti coperti nel Regno Unito di trasferire i servizi coperti ai fornitori di servizi finanziari coperti in Svizzera, conformemente al proprio diritto interno. Qualora il Regno Unito manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare le possibilità di trasferimento dei servizi coperti, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 del presente Accordo al fine di continuare a consentire il trasferimento dei servizi coperti.

  • 2. Dal Regno Unito alla Svizzera

  • La Svizzera consente ai clienti coperti in Svizzera di trasferire i servizi coperti ai fornitori di servizi finanziari coperti nel Regno Unito, conformemente al proprio diritto interno. Qualora la Svizzera manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare le possibilità di trasferimento dei servizi coperti, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 del presente Accordo al fine di continuare a consentire il trasferimento dei servizi coperti.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VII. Condizioni

Non applicabili.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

IX. Altre disposizioni

Per maggiore chiarezza, le disposizioni della parte 2 del presente allegato settoriale non giustificano alcun requisito supplementare rispetto agli usi internazionali in relazione alle modalità di trasferimento della gestione del portafoglio.

Allegato settoriale Banking

I. Scopo dell’allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella sezione V.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, secondo le definizioni del diritto interno del Regno Unito:

  • a. per il ricevimento di depositi:

  • il ricevimento di depositi nei casi in cui questi siano accettati in Svizzera;

  • b. per la concessione di crediti:

  • i servizi concernenti la concessione di crediti.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, secondo le definizioni del diritto interno svizzero:

  • a. per il ricevimento di depositi:

  • il ricevimento a titolo professionale di depositi del pubblico;

  • b. per la concessione di crediti:

  • i servizi concernenti la concessione di crediti.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. per il ricevimento di depositi, è autorizzato e sottoposto a vigilanza in qualità di:

    • i. banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193414 sulle banche (LBCR), o

    • ii. società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del 15 giugno 201815 sugli istituti finanziari;

  • b. per la concessione di crediti, si qualifica come:

    • i. banca autorizzata e sottoposta a vigilanza ai sensi della LBCR, o

    • ii. una delle seguenti entità costituite o esistenti in Svizzera secondo il diritto interno svizzero:

      1. società semplice

      2. società in nome collettivo

      3. società in accomandita

      4. società anonima

      5. società cooperativa

      6. società in accomandita per azioni

      7. società a garanzia limitata

      8. associazione

      9. fondazione

      10. società d’investimento a capitale variabile (SICAV)

      11. società d’investimento a capitale fisso (SICAF) o

      12. ente di diritto pubblico costituito in virtù del diritto pubblico.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. per il ricevimento di depositi:

    • i. è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito, e

    • ii. è autorizzato a fornire i rispettivi servizi coperti nel Regno Unito;

  • b. per la concessione di crediti: è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti con sede nel Regno Unito, ciascuna entità che è stata costituita o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito, ad eccezione di un rispettivo beneficiario del credito ai sensi della legge interna del Regno Unito sul credito al consumo.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti con sede in Svizzera, ciascuna entità, ad eccezione dei «consumatori» coperti nel campo d’applicazione della legge federale del 23 marzo 200116 sul credito al consumo, che è stata costituita o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero in qualità di:

  • a. società semplice;

  • b. società in nome collettivo;

  • c. società in accomandita;

  • d. società anonima;

  • e. società cooperativa;

  • f. società in accomandita per azioni;

  • g. società a garanzia limitata;

  • h. associazione;

  • i. fondazione;

  • j. società d’investimento a capitale variabile (SICAV);

  • k. società d’investimento a capitale fisso (SICAF); o

  • l. ente di diritto pubblico costituito in virtù del diritto pubblico.

VI. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

A. Esenzione

Non applicabile.

B. Diritto interno
  • 1. Dalla Svizzera al Regno Unito

  • Il Regno Unito consente la fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora il Regno Unito manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 del presente Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

  • 2. Dal Regno Unito alla Svizzera

  • La Svizzera consente la fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora la Svizzera manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 del presente Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VII. Condizioni

Non applicabili.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

IX. Disposizioni varie

In considerazione dell’interconnessione dei mercati finanziari globali e della natura transfrontaliera delle operazioni e delle attività degli istituti finanziari, la Bank of England e la FINMA possono adottare provvedimenti per approfondire ulteriormente la loro cooperazione bilaterale in riferimento allo scambio di informazioni, nonché la cooperazione nella liquidazione delle banche con affari internazionali nelle loro giurisdizioni.

Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, controparti centrali

I. Scopo del presente allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella sezione V.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito:

i servizi di compensazione («clearing») concernenti il commercio di strumenti finanziari, come specificato nel diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera:

i servizi di compensazione («clearing») concernenti il commercio di strumenti finanziari, come specificato nella legge del 19 giugno 201517 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza dalle autorità di vigilanza competenti della Svizzera secondo la LInFi ai fini della fornitura dei relativi servizi coperti in Svizzera; e

  • b. è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza dalla Bank of England (BoE) secondo il diritto interno del Regno Unito ai fini della fornitura dei rispettivi servizi coperti nel Regno Unito; e

  • b. è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti con sede nel Regno Unito, secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito:

  • a. i partecipanti al clearing; e

  • b. le sedi di negoziazione.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti con sede in Svizzera, secondo la definizione di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettere a e b LInFi:

  • a. i partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza con accesso diretto; e

  • b. le infrastrutture del mercato finanziario svizzere.

VI. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altri provvedimenti

A. Esenzione
  • 1. Dalla Svizzera al Regno Unito

  • a. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, nella misura specificata nel presente allegato settoriale, il Regno Unito si orienta ai requisiti del diritto interno svizzero in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari.

  • b. Tali fornitori di servizi finanziari coperti sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti del diritto del Regno Unito in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari, secondo le seguenti modalità:

    • i. in riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, l’esenzione secondo il presente allegato settoriale sottostà alle seguenti condizioni:

      1. in riferimento a un fornitore di servizi finanziari coperto, tale fornitore di servizi finanziari coperto è riconosciuto dalla BoE per la fornitura dei servizi coperti conformemente al diritto interno del Regno Unito. Tale riconoscimento può comprendere una constatazione della BoE in merito all’effettiva o alla probabile futura rilevanza sistemica di un fornitore di servizi finanziari coperto per la stabilità finanziaria del Regno Unito,

      2. un fornitore di servizi finanziari coperto, cui è attribuita un’effettiva o una probabile futura rilevanza sistemica, può:

        • – essere obbligato a rispettare alcune o tutte le misure del Regno Unito menzionate al punto ii e

        • – essere obbligato a costituire una stabile organizzazione nel Regno Unito e a rispettare le condizioni di autorizzazione secondo il diritto interno del Regno Unito,

      3. esistono meccanismi di cooperazione efficaci tra le autorità di vigilanza delle Parti, e

      4. la BoE esercita i propri poteri in relazione al paragrafo 1 o 2;

    • ii. fatto salvo quanto precede, i fornitori di servizi finanziari coperti con sede in Svizzera sono esentati da qualsiasi obbligo di rispettare le disposizioni indicate di seguito:

    • i requisiti del diritto in materia di vigilanza inclusi nell’esenzione, come meglio specificati nel diritto interno del Regno Unito:

      1. requisiti organizzativi,

      2. norme di comportamento,

      3. requisiti del diritto in materia di vigilanza, e

      4. vigilanza e attuazione.

  • 2. Dal Regno Unito alla Svizzera

  • a. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, nella misura specificata nel presente allegato settoriale, la Svizzera si orienta ai requisiti del diritto interno svizzero in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari.

  • b. Tali fornitori di servizi finanziari coperti sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti del diritto svizzero in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari, secondo le seguenti modalità:

    • i. in riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, l’esenzione prevista nel presente allegato settoriale non pregiudica il diritto delle autorità di vigilanza competenti della Svizzera, secondo il diritto interno svizzero:

      1. di valutare le circostanze specifiche del fornitore di servizi finanziari coperto, compresa la valutazione della sua eventuale rilevanza sistemica. Se l’autorità di vigilanza competente attribuisce un’effettiva o una possibile futura rilevanza sistemica a un fornitore di servizi finanziari coperto, questi può essere obbligato a rispettare alcuni o tutti i requisiti secondo il diritto interno svizzero, e

      2. di valutare se la BoE soddisfa i requisiti secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera b LInFi anche in relazione al fornitore di servizi finanziari coperto;

    • ii. fatto salvo quanto precede, i fornitori di servizi finanziari coperti con sede nel Regno Unito sono esentati, in relazione alla fornitura dei servizi finanziari coperti alla Svizzera, dal requisito di adeguatezza della vigilanza e della regolamentazione del Regno Unito secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a LInFi.

B. Diritto interno

Non applicabile.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VII. Condizioni

Non applicabili.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, derivati «over-the-counter»

I. Scopo del presente allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti con sede nel territorio di una Parte è consentito stipulare contratti concernenti i servizi coperti con altri fornitori di servizi finanziari coperti nel territorio di una delle due Parti, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV.

III. Servizi coperti

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti, i servizi che soddisfano entrambe le seguenti definizioni:

  • a. contratti derivati «over-the-counter» (OTC) che non vengono compensati per il tramite di una controparte centrale, secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito;

  • b. operazioni in derivati che non sono state effettuate per il tramite di una sede di negoziazione e che non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA secondo la legge del 19 giugno 201518 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Per il Regno Unito, in riferimento ai servizi contemplati:

una controparte di un contratto derivato OTC che non è compensato da una controparte centrale secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Per la Svizzera, in riferimento ai servizi coperti:

una controparte con sede in Svizzera di un’operazione in derivati secondo l’articolo 2 lettera c LInFi che non è stata effettuata per il tramite di una sede di negoziazione e che non deve essere compensata per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA secondo l’articolo 93 LInFi.

V. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altri provvedimenti

A. Esenzione

Non applicabile.

B. Diritto interno

Non applicabile.

C. Altre regolamentazioni
  • 1. Per il Regno Unito

    • a. In riferimento ai servizi coperti stipulati tra fornitori di servizi finanziari coperti residenti nel Regno Unito e altri fornitori di servizi finanziari coperti con sede in Svizzera, il Regno Unito parte dal presupposto che un fornitore di servizi finanziari coperto residente nel Regno Unito, che soddisfa gli obblighi di riduzione del rischio secondo il diritto interno svizzero, ad eccezione dei requisiti e della vigilanza per quanto concerne i modelli per i versamenti di margini iniziali e i versamenti di margini di variazione negli swap di valute e nelle operazioni a termine su valute effettuati fisicamente, soddisfi gli obblighi di riduzione del rischio secondo il diritto interno del Regno Unito.

    • b. Al fine di beneficiare del trattamento secondo la lettera a, un fornitore di servizi finanziari coperto, classificato secondo il diritto interno del Regno Unito:

      • i. deve rispettare, come categoria di una controparte finanziaria, gli obblighi di riduzione del rischio applicabili per tale categoria della controparte finanziaria secondo il diritto interno svizzero; o

      • ii. deve rispettare, come categoria di una controparte non finanziaria, gli obblighi di riduzione del rischio applicabili per tale categoria della controparte non finanziaria secondo il diritto interno svizzero.

  • 2. Per la Svizzera

  • In riferimento ai servizi coperti stipulati tra fornitori di servizi finanziari coperti con sede in Svizzera e altri fornitori di servizi finanziari coperti con sede nel Regno Unito, si parte dal presupposto che i fornitori di servizi finanziari coperti residenti in Svizzera, che soddisfano gli obblighi di riduzione del rischio secondo il diritto interno del Regno Unito, soddisfino gli obblighi interni di riduzione del rischio secondo gli articoli 107–110 LInFi.

VI. Condizioni

Non applicabili.

VII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

VIII. Revoca e liquidazione

Le Parti confermano che, nel caso in cui una Parte intenda revocare il riconoscimento secondo il presente allegato, o una parte di esso, si applicheranno mutatis mutandis l’articolo 21 capoversi 2–11 e l’articolo 22 dell’Accordo.

Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, sedi di negoziazione

I. Scopo dell’allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella sezione V.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito:

  • a. ciascuna attività esercitata nell’ambito dell’operatività della borsa in qualità di sede di negoziazione estera riconosciuta secondo il diritto interno del Regno Unito; o

  • b. ciascuna attività esercitata nell’ambito dell’esercizio di un sistema di negoziazione multilaterale da parte di un’impresa di investimento o di un operatore del mercato secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi finanziari coperti alla Svizzera, ciascuna attività esercitata da una sede di negoziazione secondo la legge del 19 giugno 201519 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è una sede di negoziazione estera riconosciuta secondo il diritto interno del Regno Unito ed è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero; o

  • b. è un operatore del mercato o un’impresa di investimento e gestisce un sistema di negoziazione multilaterale secondo il diritto interno del Regno Unito ed è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari che cumulativamente:

  • a. è una sede di negoziazione costituita o esistente nel Regno Unito, secondo il diritto interno del Regno Unito, in qualità di:

    • i. borsa secondo la LInFi, o

    • ii. sistema di negoziazione multilaterale secondo la LInFi;

  • b. e dispone di un riconoscimento ai sensi dell’articolo 41 LInFi.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti con sede nel Regno Unito, secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito:

  • a. di una sede di negoziazione estera riconosciuta; per:

    • i. la quotazione e l’ammissione al commercio, gli emittenti di valori mobiliari, e

    • ii. il commercio, ciascuna parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari;

  • b. di un gestore di un sistema di negoziazione multilaterale:

  • le imprese autorizzate nel Regno Unito secondo la Parte 4A del Financial Services and Markets Act 2000.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti con sede in Svizzera, conformemente alla LInFi:

  • a. di una borsa, per:

    • i. la quotazione e l’ammissione al commercio, gli emittenti di valori mobiliari, e

    • ii. il commercio, ciascuna parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari;

  • b. di un sistema di negoziazione multilaterale, per:

    • i. l’ammissione di valori mobiliari al commercio, gli emittenti di valori mobiliari, e

    • ii. il commercio, ciascuna parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari.

VI. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

A. Esenzione

Non applicabile.

B. Diritto interno
  • 1. Dalla Svizzera al Regno Unito

  • Il Regno Unito consente la fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora il Regno Unito manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 dell’Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

  • 2. Dal Regno Unito alla Svizzera

  • La Svizzera consente la fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora la Svizzera manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 dell’Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VII. Condizioni

Non applicabili.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

Non applicabile.

Allegato settoriale Assicurazioni

I. Scopo dell’allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

A.

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella sezione V;

  • d. «riassicurazione»: la riassicurazione compresa la retrocessione, laddove il termine «riassicuratore» sarà da intendersi di conseguenza;

  • e. «filiale coperta»:

    • i. una persona giuridica con sede in Svizzera o nel Regno Unito, presso la quale un cliente coperto secondo la sezione V sottosezione B:

      1. dispone direttamente della maggioranza dei voti all’assemblea generale o in un altro organo supremo della persona giuridica o

      2. ha direttamente il diritto di designare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo equiparabile, o

    • ii. un’impresa comune con sede in Svizzera o nel Regno Unito, nella quale il cliente coperto detiene il 50 per cento dei voti all’assemblea generale o in un altro organo supremo della persona giuridica.

B.

Ai fini del presente allegato settoriale, un rischio è situato in un territorio:

  • a. quando l’assicurazione si riferisce a beni immobili oppure, se questi sono coperti dalla stessa polizza assicurativa, a beni immobili e al loro contenuto, nel territorio in cui sono situati gli edifici;

  • b. quando l’assicurazione si riferisce a veicoli di qualsiasi tipo, nel territorio in cui il veicolo è immatricolato;

  • c. quando il contraente assicurato abbia stipulato un contratto di durata pari o inferiore a quattro mesi per la copertura dei rischi inerenti a un viaggio, a qualunque ramo assicurativo essi appartengano, nel territorio in cui il contraente ha stipulato il contratto;

  • d. in tutti gli altri casi, nel territorio in cui si trova la sede del contraente assicurato o delle sue filiali assicurate cui si riferisce il contratto.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito:

  • a. la stipulazione ed esecuzione di contratti d’assicurazione da parte di un assicuratore principale nei seguenti rami assicurativi, tutti definiti secondo il diritto interno del Regno Unito, per i seguenti rischi:

    • i. la navigazione marittima e il traffico aereo commerciale, nonché i lanci spaziali e i carichi spaziali (compresi i satelliti), laddove tale assicurazione deve coprire tutti i seguenti punti o parte di essi:

      1. le merci trasportate

      2. il mezzo di trasporto che trasporta le merci e

      3. qualsiasi responsabilità che possa derivarne,

    • ii. merci in transito internazionale,

    • iii. credito e cauzione,

    • iv. veicoli terrestri,

    • v. incendio e calamità naturali,

    • vi. altri danni ai beni,

    • vii. responsabilità civile degli autoveicoli, ad eccezione della responsabilità civile che secondo le leggi o le prescrizioni interne deve essere assicurata presso un assicuratore autorizzato secondo tali regolamentazioni,

    • viii. responsabilità civile generale, ad eccezione della responsabilità civile che secondo le leggi o le prescrizioni interne deve essere assicurata presso un assicuratore autorizzato secondo tali regolamentazioni,

    • ix. perdite pecuniarie di vario genere, e

    • x. copertura della differenza di condizioni e copertura della differenza di somma, se tali coperture sono concesse nell’ambito di una polizza quadro emessa da un assicuratore a copertura dei rischi in diversi ordinamenti giuridici;

  • b. servizi accessori legati all’assicurazione, come consulenza, attuariato, valutazione dei rischi e liquidazione dei sinistri;

  • c. stipulazione ed esecuzione di contratti di riassicurazione da parte di un riassicuratore per tutti i rami assicurativi sottostanti; e

  • d. attività di distribuzione di un intermediario assicurativo o riassicurativo per tutti i rami riassicurativi in relazione con i servizi menzionati alle lettere a e c.

La fornitura dei servizi coperti nell’ambito del presente Accordo non è soggetta a comunicazione e approvazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c e l’articolo 5 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 200420 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (stato 1° gennaio 2024), per quanto applicabile.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera
  • a. Concessione della copertura assicurativa da parte di un assicuratore per i seguenti rami assicurativi:

    • i. ogni danno subito da veicoli terrestri e ferroviari, nonché da veicoli lacustri e fluviali;

    • ii. ogni danno subito da merci nel traffico non transfrontaliero, compresi merci, bagagli e ogni altro bene, indipendentemente dal tipo di trasporto;

    • iii. danni ai beni causati da furto, danneggiamento intenzionale da parte di terzi o altre cause di qualsivoglia natura, come il gelo, ad eccezione dei danni causati da incendio, esplosione, esondazioni, alluvioni, tempesta, grandine, valanghe, peso della neve, caduta di sassi e frane;

    • iv. danni a impianti nucleari;

    • v. credito (insolvibilità generale, credito all’esportazione, vendita a rate, credito ipotecario, credito agricolo);

    • vi. cauzione diretta e indiretta;

    • vii. perdite pecuniarie di vario genere, come le seguenti (ad eccezione degli interessi finanziari in una filiale o in un’impresa collegata, che potrebbero essere fatti valere p. es. mediante una clausola di protezione di un contratto d’assicurazione):

      1. rischi relativi all’occupazione,

      2. insufficienza di entrate,

      3. intemperie,

      4. perdite di utili,

      5. persistenza di spese generali,

      6. spese commerciali impreviste,

      7. perdita di valore venale,

      8. perdita di fitti e di redditi,

      9. perdite commerciali indirette, e

      10. altre perdite pecuniarie non commerciali;

    • viii. protezione giuridica (spese legali e spese processuali);

    • ix. assicurazione viaggi di servizio per il personale (compresi i membri del consiglio di amministrazione) dei clienti coperti;

    • x. responsabilità nei confronti di terze parti, esclusivamente per:

      1. pretese fondate sulla responsabilità nei confronti di persone incaricate dell’amministrazione e gestione per violazioni degli obblighi di tali persone, commesse nei confronti dei clienti coperti in qualità di loro datori di lavoro e nella loro veste di persone incaricate dell’amministrazione e gestione,

      2. diritti di garanzia e di manleva di venditori e acquirenti nei confronti di un cliente coperto in relazione a fusioni e acquisizioni, finanziamento di progetto, transazioni sui mercati dei capitali e altre transazioni di questo tipo, e

      3. diritti di manleva per ciber-rischi che vengono fatti valere nei confronti dei clienti coperti esclusivamente da imprese che soddisfano i criteri della sezione V sottosezione B;

    • xi. per maggiore chiarezza, fatte salve le esclusioni nel precedente punto iii e nella seguente lettera b, nei rami assicurativi secondo i punti i–ix è compreso quanto segue:

      1. nel settore informatico:

        • – interruzione d’esercizio

        • – danni ai beni, compresa la copertura per impianti o attrezzature e

        • – altre perdite pecuniarie di vario genere connesse alla sostituzione o al ripristino del software,

      2. nel settore delle energie rinnovabili:

        • – interruzione d’esercizio

        • – danni ai beni, compresa la copertura per impianti o attrezzature e

        • – altre perdite pecuniarie di vario genere connesse al guasto dell’impianto o delle attrezzature e

        • – ritardi nell’avvio dei progetti.

  • b. La copertura assicurativa è esclusa per le assicurazioni:

    • i. assoggettate a un regime di diritto pubblico, in particolare nel settore dei monopoli federali e dei monopoli cantonali degli assicuratori immobiliari; o

    • ii. che richiedono un consorzio assicurativo giuridicamente applicabile.

  • c. Attività di distribuzione assicurativa da parte di un intermediario assicurativo, quando il servizio assicurativo:

    • i. è riportato alla lettera a punti i–x e viene fornito da un fornitore di servizi finanziari coperto nella sezione IV sottosezione B in qualità di assicuratore; o

    • ii. è stato sottoscritto da un’impresa di assicurazione autorizzata e sottoposta a sorveglianza secondo la LSA.

  • d. I servizi coperti possono essere forniti ai clienti coperti solo:

    • i. in relazione ai rischi situati in Svizzera per i loro rischi propri e i loro danni propri diretti e indiretti; e

    • ii. per i rischi propri e i danni propri diretti e indiretti delle loro filiali coperte con sede in Svizzera per i loro rischi situati in Svizzera o delle loro filiali coperte con sede nel Regno Unito per i loro rischi situati nel Regno Unito, a condizione che tali filiali coperte siano in ogni caso designate singolarmente o collettivamente come assicurate nel contratto d’assicurazione.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, ciascun offerente di servizi assicurativi che è ammesso e sottoposto a sorveglianza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c LSA, in qualità di:

  • a. impresa di assicurazione svizzera che esercita l’attività assicurativa diretta o riassicurativa; o

  • b. intermediario assicurativo.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei sevizi coperti alla Svizzera, ciascun offerente di servizi assicurativi che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza dall’autorità di vigilanza competente secondo il diritto interno del Regno Unito, in qualità di:

    • i. assicuratore, o

    • ii. intermediario assicurativo;

  • b. è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito, è domiciliato nel Regno Unito o è una succursale britannica di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera;

  • c. fornisce i relativi servizi coperti in riferimento a rischi al di fuori della Svizzera; e

  • d. in qualità di assicuratore, a livello di impresa:

    • i. sottostà in linea di principio ai requisiti normativi di solvibilità 2, ad eccezione delle succursali britanniche di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera secondo la lettera b,

    • ii. soddisfa i requisiti di solvibilità senza misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, in particolare basando i suoi calcoli della solvibilità sulla curva degli interessi privi di rischio senza apportare aggiustamenti, come per esempio:

      1. aggiustamenti di congruità (MA)

      2. aggiustamenti per la volatilità (VA)

      3. aggiustamenti per la volatilità dinamica (DVA)

      4. misure di transizione per i tassi di interesse privi di rischio (TMIR) e

      5. misure di transizione per le riserve tecniche (TMTP),

    • iii. soddisfa i requisiti del buffer di gestione specifico dell’impresa,

    • iv. non detiene passività derivanti dall’attività nel ramo vita, ad eccezione di quelle rivenienti da contratti nel ramo non vita; e, qualora detenga simili passività, il miglior valore stimato lordo possibile di tali passività non supera il 10 per cento del miglior valore stimato complessivo possibile di tutte le passività assicurative secondo le cifre di solvibilità 2, senza che trovi applicazione una delle misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali di cui al punto ii, e

    • v. provvede affinché il proprio personale che si occupa della distribuzione di contratti assicurativi secondo il diritto interno svizzero disponga delle conoscenze pertinenti in materia di diritto svizzero delle assicurazioni;

  • e. in qualità di assicuratore ha fatto pervenire una comunicazione alla FINMA, in una forma meglio precisata tra le autorità di vigilanza delle Parti, e ne ha trasmesso una copia all’autorità di vigilanza competente del Regno Unito, indicando i servizi coperti che intende fornire in Svizzera per i clienti coperti, compresi i rami assicurativi rilevanti ai fini dell’iscrizione in un registro tenuto dalla FINMA (di seguito «registro»);

  • f. è stato scritto nel registro in qualità di assicuratore in relazione alla fornitura dei servizi coperti comunicati per i clienti coperti in Svizzera; e

  • g. in qualità di assicuratore comunica alla FINMA ogni modifica rilevante per la sua iscrizione nel registro e trasmette una copia di tale comunicazione all’autorità di vigilanza competente del Regno Unito.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti costituiti nel Regno Unito, le imprese che al momento della stipulazione, del rinnovo o della modifica di un contratto d’assicurazione o d’intermediazione soddisfano almeno due dei tre requisiti seguenti:

  • a. fatturato netto superiore a 36 milioni di sterline;

  • b. totale di bilancio superiore a 18 milioni di sterline; o

  • c. più di 250 dipendenti.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti costituiti in Svizzera, le imprese che al momento della stipulazione, del rinnovo o della modifica di un contratto d’assicurazione o d’intermediazione soddisfano almeno due dei tre requisiti seguenti:

  • a. fatturato netto superiore a 40 milioni di franchi;

  • b. totale di bilancio superiore a 20 milioni di franchi; o

  • c. più di 250 dipendenti.

VI. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

A. Esenzione

Dal Regno Unito alla Svizzera

  • a. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, nella misura specificata nel presente allegato settoriale, la Svizzera si orienta ai requisiti del diritto interno del Regno Unito in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari.

  • b. Tali fornitori di servizi finanziari coperti sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti del diritto svizzero in materia di autorizzazione e sorveglianza secondo la LSA, comprese le relative misure di attuazione, che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari, secondo le seguenti modalità:

    • i. per le imprese di assicurazione:

      1. rilevamento dei dati relativi ai rischi trasversali (art. 2b LSA),

      2. autorizzazione (art. 3 e 6 LSA),

      3. domanda d’autorizzazione e piano d’esercizio (art. 4 LSA),

      4. modifiche del piano d’esercizio (art. 5 LSA),

      5. forma giuridica (art. 7, primo periodo LSA),

      6. requisiti di capitale minimo e di solvibilità (art. 8, 9, 9a, 9b e 9c LSA),

      7. fondo d’organizzazione (art. 10 LSA),

      8. attività accessorie all’attività assicurativa (art. 11 LSA),

      9. garanzia di una attività irreprensibile (art. 14 LSA),

      10. prevenzione di conflitti di interessi (art. 14a LSA),

      11. riserve tecniche (art. 16 LSA),

      12. patrimonio vincolato (art. 17–20 LSA),

      13. partecipazioni (art. 21 LSA),

      14. gestione dei rischi (art. 22 LSA),

      15. piani di stabilizzazione (art. 22a LSA),

      16. attuario responsabile (art. 23 e 24 LSA),

      17. rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza (art. 25 LSA),

      18. presentazione dei conti (art. 26 LSA),

      19. vigilanza interna e società di audit (art. 27–30 LSA),

      20. imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti, nonché assicurazione diretta e riassicurazione all’interno del gruppo (art. 30a, 30b, 30c e 30d LSA),

      21. assicurazione della protezione giuridica (art. 32 LSA),

      22. riassicurazione (art. 35 LSA),

      23. formazione e formazione continua (art. 43 LSA),

      24. divieto di collaborare con un intermediario assicurativo non registrato (art. 44 cpv. 2 LSA), nella misura in cui il fornitore di servizi finanziari coperto è autorizzato a distribuire i propri contratti d’assicurazione per il tramite di un intermediario assicurativo che è a sua volta un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione IV numero 2,

      25. obbligo d’informare (art. 45 LSA),

      26. conflitti di interessi (art. 45a LSA),

      27. consegna di documenti (art. 80 e 81 LSA),

      28. misure di protezione, misure in caso di pericolo di insolvenza e liquidazione (art. 51–59 LSA),

      29. cessazione dell’attività assicurativa (art. 60–63 LSA);

    • ii. per gli intermediari assicurativi che secondo l’articolo 40 capoverso 2 LSA intrattengono un rapporto di fiducia con un cliente coperto e agiscono nell’interesse di quest’ultimo, nonché per le persone non dipendenti di un’impresa di assicurazione, si applica il diritto interno svizzero, ad eccezione del requisito di localizzazione secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera a LSA;

    • iii. per maggiore chiarezza, i fornitori di servizi finanziari costituiti nel Regno Unito continuano a essere esclusi dalla vigilanza della FINMA se, in aggiunta alle attività secondo la sezione III sottosezione B:

      1. forniscono servizi assicurativi senza disporre di una succursale in Svizzera ed esercitano esclusivamente i seguenti affari assicurativi secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 novembre 200521 sulla sorveglianza (stato 1° gennaio 2024):

        • – la copertura di rischi assicurativi connessi con la navigazione marittima, la navigazione aerea e i trasporti transfrontalieri

        • – la copertura di rischi al di fuori della Svizzera o

        • – la copertura di rischi di guerra, o

      2. forniscono in Svizzera esclusivamente servizi riassicurativi secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LSA; e

    • iv. per maggiore chiarezza, la distribuzione di un contratto d’assicurazione relativo ai rami assicurativi secondo la sezione III sottosezione B lettera a punti i–xi e che viene fornito esclusivamente da un fornitore di servizi finanziari coperto non è da considerarsi un’attività illecita di un intermediario assicurativo secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a LSA.

B. Diritto interno

Dalla Svizzera al Regno Unito

Il Regno Unito consente la fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora il Regno Unito manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 dell’Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

VII. Condizioni

Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, i fornitori di servizi finanziari coperti devono soddisfare le seguenti condizioni ai sensi della sezione IV sottosezione B:

  • 1. Comunicazione precontrattuale nei confronti dei clienti coperti

  • I fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito che forniscono servizi coperti alla Svizzera sono tenuti a comunicare ai clienti coperti per scritto e in una forma comprensibile, entro un termine ragionevole prima della stipulazione del contratto, almeno quanto segue:

    • a. per un assicuratore:

      • i. il nome e l’indirizzo del fornitore di servizi finanziari coperto,

      • ii. che il fornitore di servizi finanziari coperto, per il ramo assicurativo interessato, è autorizzato e sottoposto a vigilanza dall’autorità di vigilanza competente secondo il diritto interno del Regno Unito e non è autorizzato e sottoposto a vigilanza dalla FINMA,

      • iii. che il cliente coperto è personalmente responsabile del pagamento all’autorità fiscale competente delle imposte obbligatorie riscosse in Svizzera sui premi assicurativi,

      • iv. i dati di contatto del fornitore di servizi finanziari coperto per:

        1. l’ottenimento di informazioni sulle conoscenze e abilità richieste al suo personale competente per la distribuzione di contratti d’assicurazione

        2. il trattamento di reclami relativi a violazioni degli obblighi professionali, e

        3. l’eliminazione di errori o informazioni scorrette in merito alle attività di distribuzione del fornitore di servizi finanziari coperto, e

      • v. il foro competente e il diritto applicabile al contratto da stipulare;

    • b. per un intermediario assicurativo:

      • i. che il cliente coperto è personalmente responsabile del pagamento all’autorità fiscale competente delle imposte obbligatorie riscosse in Svizzera sui premi assicurativi, e

      • ii. il foro competente e il diritto applicabile al contratto da stipulare.

  • 2. Comunicazione ad hoc nei confronti dei clienti coperti dietro richiesta

  • Dietro richiesta, un fornitore di servizi finanziari coperto, fatti salvi i requisiti pertinenti secondo le prescrizioni applicabili in materia di confidenzialità e protezione dei dati, deve mettere a disposizione del suo cliente coperto, entro 30 giorni, una copia completa del fascicolo del cliente coperto e di tutti gli altri documenti nell’ambito della relazione d’affari.

  • 3. Rendicontazione

  • Un fornitore di servizi finanziari coperto, in qualità di assicuratore, trasmette ogni anno alla FINMA le seguenti informazioni, mettendo in copia l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito:

    • a. il suo nome;

    • b. i tipi di servizi coperti, compresi i rami assicurativi secondo la sezione III sottosezione B, che vengono forniti per i clienti coperti; e

    • c. il valore complessivo dei premi lordi per le attività esercitate nel periodo di riferimento, ripartito per tipo di servizi coperti, compresi i rami assicurativi secondo la sezione III sottosezione B, se nei 12 mesi precedenti (di seguito «periodo di riferimento») il valore complessivo dei premi lordi dell’attività settoriale coperta del fornitore di servizi finanziari coperto supera 5 milioni di franchi.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

A.

Quando una Parte si orienta ai requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell’altra Parte secondo la sezione VI sottosezione A, si applicano le seguenti disposizioni:

  • 1. Principio della cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici

  • Salvo diverso accordo, qualora una Parte si orienti ai requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell’altra Parte, le autorità di vigilanza competenti di tale altra Parte rimangono responsabili della vigilanza dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo il loro diritto interno e sono responsabili della vigilanza e, per quanto necessario, dell’imposizione del rispetto dei requisiti dell’Accordo.

  • 2. Comunicazioni

    • a. L’autorità di vigilanza competente del Regno Unito verifica e informa la FINMA, entro 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione secondo la sezione IV sottosezione B lettera e, se è giunta alla conclusione che il fornitore di servizi assicurativi:

      • i. soddisfa i presupposti per i fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione B lettere a–c e d punti i, ii e iv; e

      • ii. vanta una buona reputazione.

    • b. Se l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito informa la FINMA di essere giunta alla conclusione che i presupposti di cui alla lettera a sono soddisfatti, la FINMA iscrive il fornitore di servizi assicurativi nel registro entro 30 giorni dal ricevimento di tale conferma.

    • c. Se una comunicazione di un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione IV sottosezione B lettera g riguarda:

      • i. servizi coperti supplementari tenuto conto dei rami assicurativi corrispondenti, le lettere a e b si applicano mutatis mutandis; o

      • ii. altre modifiche, la FINMA aggiorna il registro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    • d. L’autorità di vigilanza competente del Regno Unito informa senza indugio la FINMA se viene a conoscenza del fatto che un fornitore di servizi finanziari coperto:

      • i. non soddisfa più uno o più dei presupposti di cui alla sezione IV sottosezione B lettere a–c e d punti i, ii e iv;

      • ii. non vanta più una buona reputazione; o

      • iii. è oggetto di reclami di carattere sostanziale da parte di clienti coperti in riferimento alla fornitura dei servizi coperti.

  • 3. Dialogo tra le autorità di vigilanza e scambio di informazioni

    • a. Fatto salvo il paragrafo 1, la FINMA, se ha validi motivi per ritenere che:

      • i. un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito non rispetti i requisiti secondo il presente Accordo; o

      • ii. il comportamento di un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito cagionerà un pregiudizio considerevole o pregiudizio probabilmente considerevole per:

        1. i clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B, o

        2. l’integrità o la stabilità del sistema finanziario svizzero,

    • informerà senza indugio l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito e trasmetterà le informazioni rilevanti secondo il capitolo 4 dell’Accordo.

    • b. Le autorità di vigilanza delle Parti avvieranno quindi senza indugio un dialogo per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

    • c. A tal fine, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito deve:

      • i. mettere a disposizione le informazioni necessarie per coadiuvare l’esame da parte della FINMA secondo la lettera a; e

      • ii. adottare misure, per quanto necessario, per risolvere senza indugio la situazione.

    • d. Se la questione non ha potuto essere risolta mediante il dialogo di cui alla lettera b, la FINMA può richiedere direttamente informazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito, affinché gliele trasmetta.

    • e. Ove ragionevolmente fattibile, la FINMA informerà l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito, tenuto conto dell’urgenza delle circostanze specifiche, in merito a ogni richiesta di informazioni secondo la lettera d prima della richiesta di informazioni al fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito o, in casi urgenti, contestualmente ad essa.

    • f. Le autorità di vigilanza adotteranno, entro i limiti del loro rispettivo quadro giuridico, tutti i provvedimenti necessari per consentire la trasmissione di informazioni confidenziali da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti all’autorità di vigilanza competente dell’altra Parte.

  • 4. Diritti di intervento dello Stato ospite

    • a. Se il dialogo di cui al paragrafo 3 lettera b non ha risolto la questione sollevata secondo il paragrafo 3 lettera a, la FINMA può porre limitazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto nella fornitura di determinati o di tutti i servizi coperti rilevanti alla Svizzera, se lo ritiene necessario per la riduzione del rischio interessato.

    • b. Se la FINMA pone limitazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la lettera a, può anche:

      • i. disporre che il fornitore di servizi finanziari coperto divulghi determinate informazioni nei confronti di clienti coperti attuali o potenziali secondo la definizione della sezione V sottosezione B;

      • ii. adottare regolamentazioni per la liquidazione ordinata delle attività settoriali interessate dalla limitazione, se necessario in coordinamento con l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito;

      • iii. cancellarne o modificarne l’iscrizione nel registro; e

      • iv. informare l’opinione pubblica in merito alle misure adottate secondo la lettera a ed eventualmente secondo la lettera b.

    • c. Nessuna misura adottata dalla FINMA secondo le lettere a e b pregiudica l’abilitazione dell’autorità di vigilanza competente del Regno Unito ad agire secondo il diritto interno del Regno Unito.

    • d. Ai fini delle lettere a e b, la FINMA può recapitare documenti, compresa la trasmissione delle sue decisioni, direttamente ai fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito.

    • e. La FINMA, qualora decida di adottare una misura secondo la lettera a o b, ne darà comunicazione all’autorità di vigilanza competente del Regno Unito nel modo più rapido possibile e prima dell’adozione della misura.

    • f. In caso di adozione di una misura secondo la lettera a o b, la FINMA ne darà comunicazione al Comitato misto nel modo più rapido possibile e terrà quindi quest’ultimo regolarmente informato.

    • g. Se la FINMA adotta una misura secondo la lettera a o b, al fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito dovranno essere concessi i diritti che spetterebbero a un fornitore di servizi finanziari autorizzato in Svizzera nelle medesime circostanze, compresi il diritto di verifica tempestiva delle misure adottate e l’accesso a un tribunale, tribunale arbitrale o tribunale amministrativo indipendente.

    • h. Se la questione di cui al paragrafo 3 lettera a è stata risolta, la FINMA verifica senza indugio che le misure pertinenti secondo la lettera a o b siano state annullate.

    • i. Qualora non risulti fattibile informare l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito secondo il paragrafo 3 lettera a e sussistano circostanze straordinarie che richiedono un’azione immediata al fine di ridurre il rischio di pregiudizi secondo il paragrafo 3 lettera a punto ii, la FINMA può adottare una misura secondo la lettera a o b se lo ritiene necessario. In tal caso, le lettere a–c del paragrafo 3 non sono applicabili. In tali circostanze:

      • i. la FINMA informa l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito non appena la misura viene adottata, o subito dopo la sua adozione, e trasmette le informazioni rilevanti;

      • ii. le autorità di vigilanza competenti avviano il prima possibile un dialogo per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti che tenga conto delle eventuali proposte avanzate dall’autorità di vigilanza competente del Regno Unito; e

      • iii. le misure adottate secondo la presente lettera non devono essere utilizzate come mezzo per eludere gli obblighi o gli impegni di una Parte secondo il presente Accordo.

    • j. La FINMA informa senza indugio l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito e il Comitato misto in merito all’annullamento di una misura adottata secondo la lettera a o b.

Allegato settoriale Investment Services

I. Scopo dell’allegato settoriale

Ai fini del presente allegato settoriale, le Parti confermano che ai fornitori di servizi finanziari coperti è consentito fornire i servizi coperti a clienti coperti dal territorio soggetto alla competenza di una Parte verso il territorio soggetto alla competenza dell’altra Parte, come stabilito e specificato nel presente allegato settoriale. Ciò può avvenire sulla base di un’esenzione o di altre regolamentazioni, se stabilito nel presente allegato o previsto dal diritto interno di una Parte.

II. Definizioni

Ai fini del presente allegato settoriale, i termini qui appresso hanno il seguente significato:

  • a. «servizi coperti»: i servizi specificati nella sezione III;

  • b. «fornitori di servizi finanziari coperti»: i fornitori di servizi specificati nella sezione IV;

  • c. «clienti coperti»: i clienti specificati nella sezione V;

  • d. «strumenti finanziari coperti»: gli strumenti finanziari specificati nella sezione VI;

  • e. «patrimonio netto»: i valori patrimoniali specificati nella sezione VII.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l’oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d:

i servizi di investimento e le attività di investimento, nonché i servizi accessori, forniti da un fornitore di servizi finanziari coperto, secondo le definizioni del diritto interno del Regno Unito e in riferimento agli strumenti finanziari coperti secondo la sezione VI sottosezione A, come indicato di seguito:

  • a. servizi di investimento e attività di investimento:

    • i. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari coperti,

    • ii. esecuzione di ordini per conto dei clienti,

    • iii. negoziazione per conto proprio,

    • iv. gestione del portafoglio,

    • v. consulenza in materia di investimenti,

    • vi. assunzione a fermo di strumenti finanziari coperti e/o collocamento di strumenti finanziari coperti sulla base di un impegno irrevocabile,

    • vii. collocamento di strumenti finanziari coperti senza impegno irrevocabile, e

    • viii. comunicazioni inviate a persone fisiche domiciliate nel Regno Unito e ai loro mandatari, nonché a strutture di investimento private con sede nel Regno Unito, o ad esse indirizzate, per accertare se tali persone si qualificano come clienti facoltosi coperti secondo la definizione della sezione V sottosezione A numero 1;

  • b. servizi accessori all’attività principale del fornitore di servizi con i servizi di investimento, che possono essere forniti anche su base autonoma:

    • i. custodia e amministrazione di strumenti finanziari coperti per conto dei clienti, compresi la custodia di depositi e servizi collegati come la gestione contanti o l’amministrazione delle garanzie, ma ad eccezione della messa a disposizione e tenuta di conti titoli al massimo livello da parte di depositari centrali e della fornitura di servizi di custodia per fondi che secondo il diritto interno del Regno Unito devono essere forniti da una persona giuridica costituita nel Regno Unito,

    • ii. concessione di crediti o prestiti a investitori per lo svolgimento di operazioni con uno o più strumenti finanziari, a condizione che l’impresa che concede il credito o il prestito partecipi a tali operazioni,

    • iii. consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale,

    • iv. consulenza sulla strategia specifica del settore e sulle questioni correlate, nonché consulenza e servizi per fusioni e acquisizioni di imprese,

    • v. operazioni su divise, se connesse alla fornitura di servizi di investimento,

    • vi. analisi finanziaria e dei valori mobiliari o altre forme di raccomandazioni generali riguardanti le operazioni con strumenti finanziari coperti,

    • vii. servizi connessi all’assunzione a fermo;

  • c. qualora un fornitore di servizi finanziari coperto debba essere autorizzato nel Regno Unito secondo la Parte 4A del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), i servizi coperti comunicati secondo la sezione IV sottosezione A lettera e nonché le relative attività che costituiscono l’oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d non possono essere esercitati dalla sua succursale nel Regno Unito o sotto la vigilanza o il controllo di quest’ultima.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera:

  • a. i servizi finanziari secondo la legge del 15 giugno 201822 sui servizi finanziari (LSerFi) e in riferimento ai servizi finanziari coperti secondo la sezione VI sottosezione B:

    • i. l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari,

    • ii. la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti gli strumenti finanziari,

    • iii. l’amministrazione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale),

    • iv. la formulazione di raccomandazioni personali riferite alle operazioni con strumenti finanziari (consulenza in materia di investimenti),

    • v. la concessione di crediti per l’esecuzione di operazioni con strumenti finanziari;

  • b. i servizi finanziari secondo la legge del 15 giugno 201823 sugli istituti finanziari (LIsFi):

    • i. negoziazione in nome proprio di valori mobiliari per conto di clienti,

    • ii. negoziazione per conto proprio e a breve scadenza di valori mobiliari,

    • iii. negoziazione per conto proprio e a breve scadenza di valori mobiliari e fissazione di corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta («market maker»),

    • iv. assunzione definitiva o ripresa su commissione, a titolo professionale, di valori mobiliari emessi da terzi e offerta pubblica degli stessi sul mercato primario,

    • v. creazione, a titolo professionale, di derivati che sono offerti pubblicamente da un fornitore di servizi finanziari coperto sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi,

    • vi. assunzione a titolo professionale di valori mobiliari emessi da terzi e offerta pubblica degli stessi sul mercato primario,

    • vii. creazione a titolo professionale di derivati sotto forma di valori mobiliari e offerta pubblica degli stessi sul mercato primario,

    • viii. tenuta di conti, personalmente o presso terzi, per il commercio di valori mobiliari, e

    • ix. custodia, personalmente o in nome proprio presso terzi, di valori mobiliari dei clienti;

  • c. per maggiore chiarezza, le seguenti attività costituiscono inoltre servizi coperti:

    • i. analisi dei valori mobiliari e servizi connessi ad analisi finanziarie o del portafoglio,

    • ii. operazioni su divise, e

    • iii. consulenza e servizi relativi a fusioni e acquisizioni di imprese.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l’oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

  • a. è autorizzato e sottoposto a vigilanza in qualità di:

    • i. banca secondo la legge dell’8 novembre 193424 sulle banche (LBCR), o

    • ii. società di intermediazione mobiliare, direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o gestore patrimoniale secondo la LIsFi;

  • b. è stato costituito o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero;

  • c. è autorizzato dalla FINMA ai fini della fornitura dei servizi coperti comunicati in Svizzera;

  • d. fornisce i relativi servizi coperti in Svizzera;

  • e. ha fatto pervenire una comunicazione alla FCA, in una forma meglio precisata tra la FINMA e la FCA, e ne ha trasmesso una copia alla FINMA, indicando i servizi coperti che intende fornire nel Regno Unito tenuto conto degli strumenti finanziari coperti e delle categorie di clienti coperti, ai fini dell’iscrizione in un registro tenuto dalla FCA (di seguito «registro»);

  • f. non dispone di un’autorizzazione nel Regno Unito secondo la Parte 4A FSMA per la fornitura del servizio coperto o dei servizi coperti per i quali ha effettuato una comunicazione secondo la lettera e;

  • g. è stato scritto nel registro in relazione alla fornitura dei servizi coperti comunicati al Regno Unito, con indicazione degli strumenti finanziari coperti rilevanti e delle categorie di clienti coperti; e

  • h. comunica alla FCA ogni modifica rilevante per la sua iscrizione nel registro e trasmette una copia di tale comunicazione alla FINMA.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera
  1. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, ciascun fornitore di servizi finanziari che:

    • a. è autorizzato dall’autorità di vigilanza competente secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • b. è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • c. è autorizzato dall’autorità di vigilanza competente del Regno Unito ai fini della fornitura del rispettivo servizio coperto nel Regno Unito; e

    • d. fornisce il rispettivo servizio coperto nel Regno Unito.

  2. Per la fornitura dei servizi coperti come definiti nella sezione III sottosezione B lettera a, nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera, da parte di una persona fisica che fornisce provvisoriamente i servizi coperti per i clienti coperti in qualità di dipendente per conto di un fornitore di servizi finanziari coperto nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera (di seguito «consulente alla clientela»), ciascun fornitore di servizi finanziari:

    • a. che è autorizzato e sottoposto a vigilanza dall’autorità di vigilanza competente secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • b. che è stato costituito o esiste nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • c. che è autorizzato dall’autorità di vigilanza competente del Regno Unito ai fini della fornitura dei rispettivi servizi coperti nel Regno Unito;

    • d. che fornisce i rispettivi servizi coperti nel Regno Unito;

    • e. la cui attività, come quella dei suoi consulenti alla clientela, non giustifica una sede fissa di affari in Svizzera in relazione alla fornitura dei servizi coperti per i clienti coperti in Svizzera; e

    • f. che ha trasmesso una comunicazione alla FCA, indicando i servizi coperti definiti nella sezione III sottosezione B lettera a che intende fornire per il tramite dei suoi consulenti alla clientela in Svizzera.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento ai clienti domiciliati o con sede nel Regno Unito:

  • 1. Clienti facoltosi:

    • a. una persona fisica che:

      • i. dispone di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline,

      • ii. tenuto conto dei servizi e del tipo di operazioni correlate, è in grado di adottare le proprie personali decisioni di investimento e di comprendere il rischio associato, e

      • iii. ha dichiarato per scritto in un documento specifico di:

        1. voler essere trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso coperto secondo la definizione nella presente sezione, e

        2. essere consapevole di non disporre della protezione e dei diritti di indennizzo degli investitori, solitamente disponibili in virtù del diritto interno del Regno Unito, in relazione ai servizi coperti forniti da un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera, e di essere consapevole delle conseguenze;

    • b. una struttura di investimento privata con tesoreria professionale, vale a dire una struttura che dispone almeno di un esperto qualificato dotato di adeguate conoscenze specialistiche in materia finanziaria, cui una persona fisica affida la responsabilità principale della gestione del suo patrimonio su base continuativa e che agisce per tale persona fisica, se:

      • i. tale persona fisica è domiciliata nel Regno Unito,

      • ii. tale persona fisica dispone di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline,

      • iii. la persona autorizzata a eseguire operazioni per conto della struttura di investimento privata, tenuto conto dei servizi e del tipo di operazioni correlate, è in grado di adottare decisioni di investimento e di comprendere il rischio associato per la persona fisica,

      • iv. una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata ha dichiarato per scritto in un documento specifico di essere consapevole che la protezione e i diritti di indennizzo dell’investitore, solitamente disponibili in virtù del diritto interno del Regno Unito, non sono disponibili per la struttura di investimento privata in relazione ai servizi coperti forniti da un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera, e di essere consapevole delle conseguenze, e

      • v. una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata ha dichiarato per scritto in un documento specifico di volere che la struttura di investimento privata sia trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso coperto secondo la definizione nella presente sezione; o

    • c. una struttura di investimento privata senza esperto qualificato dotato di adeguate conoscenze specialistiche in materia finanziaria, che agisce per una persona fisica e attraverso la quale la persona fisica effettuerà investimenti, se:

      • i. tale persona fisica è domiciliata nel Regno Unito,

      • ii. tale persona fisica dispone di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline,

      • iii. tale persona fisica, tenuto conto dei servizi e del tipo di operazioni correlate, è in grado di adottare le proprie personali decisioni di investimento e di comprendere il rischio associato,

      • iv. tale persona fisica ha dichiarato per scritto in un documento specifico di essere consapevole che la protezione e i diritti di indennizzo dell’investitore, solitamente disponibili in virtù del diritto interno del Regno Unito, non sono disponibili in relazione ai servizi coperti forniti da un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera, e di essere consapevole delle conseguenze, e

      • v. una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata ha dichiarato per scritto in un documento specifico che la struttura di investimento privata vuole essere trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso coperto secondo la definizione nella presente sezione,

  • di seguito, rispettivamente, «cliente facoltoso coperto».

  • 2. Clienti professionali di diritto secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito:

    • a. soggetti giuridici che devono essere ammessi o sottoposti a vigilanza per poter operare sui mercati finanziari;

    • b. grandi imprese;

    • c. governi nazionali e regionali, istituti internazionali e sovranazionali; o

    • d. altri investitori istituzionali la cui attività principale consiste nell’investimento in strumenti finanziari.

  • 3. Controparti adeguate secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito:

    • a. imprese di investimento;

    • b. istituti di credito;

    • c. società di assicurazione;

    • d. organismi d’investimento collettivo ammessi secondo il diritto interno del Regno Unito che recepisce la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), o le relative società di gestione;

    • e. fondi pensione o le relative società di gestione;

    • f. altri istituti finanziari ammessi o sottoposti a vigilanza secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • g. governi nazionali e relativi istituti, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale; o

    • h. organismi sovranazionali.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti in Svizzera, i seguenti clienti secondo le definizioni del diritto interno svizzero:

  • 1. Clienti istituzionali secondo la LSerFi:

    • a. intermediari finanziari secondo la:

      • i. LBCR,

      • ii. LIsFi,

      • iii. legge del 23 giugno 200625 sugli investimenti collettivi (LICol);

    • b. imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200426 sulla sorveglianza degli assicuratori;

    • c. clienti esteri sottoposti a vigilanza prudenziale, come le persone di cui alla lettera a o b;

    • d. banche centrali; o

    • e. enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale. O

  • 2. Altri clienti professionali istituzionali secondo la LSerFi:

    • a. enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;

    • b. istituti di previdenza con tesoreria professionale e altri istituti a servizio della previdenza professionale, con tesoreria professionale;

    • c. imprese con tesoreria professionale;

    • d. grandi imprese; o

    • e. strutture di investimento private con tesoreria professionale, istituite per clienti privati facoltosi. O

  • 3. Clienti facoltosi secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi:

  • persone fisiche e strutture di investimento private istituite per esse, che si qualificano come clienti facoltosi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi, che:

    • a. hanno dichiarato di volersi qualificare come clienti professionali; e

    • b. dispongono di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi, secondo la definizione dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 6 novembre 201927 sui servizi finanziari.

VI. Strumenti finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l’oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d, secondo la definizione del diritto interno del Regno Unito come indicato di seguito:

  • a. valori mobiliari;

  • b. strumenti del mercato monetario;

  • c. organismi d’investimento collettivo (OIC) o fondi di investimento alternativi (FIA), compresi i fondi del mercato monetario (FMM); o

  • d. opzioni, contratti a termine (futures), swap, operazioni a termine su interessi fuori borsa («forward rate agreements») e tutti gli altri contratti su derivati che sono strumenti finanziari.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a alla Svizzera, tutto quanto segue secondo le definizioni della LSerFi:

  • a. titoli di partecipazione:

    • i. valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento, e

    • ii. valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l’acquisto di titoli di partecipazione di cui al punto i, non appena detti valori sono annunciati per la conversione;

  • b. titoli di credito: valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione;

  • c. quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119 della LICol;

  • d. prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati;

  • e. derivati di cui all’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 201528 sull’infrastruttura finanziaria;

  • f. depositi il cui valore di rimborso o tasso d’interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d’interesse è vincolato a un indice sui tassi d’interesse; e

  • g. obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi.

VII. Patrimonio netto

Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l’oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d, la proprietà, i diritti, le pretese o gli interessi, ad eccezione:

  • a. dell’immobile che costituisce il domicilio principale di un cliente o del denaro proveniente da un prestito per il quale tale immobile funge da garanzia;

  • b. di tutti i diritti del cliente derivanti da un contratto d’assicurazione a lungo termine, salvo che si tratti di:

    • i. un contratto di riassicurazione, o

    • ii. un contratto in cui sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

      1. le prestazioni basate sul contratto sono fornite solo in caso di decesso o di incapacità al lavoro a seguito di un infortunio, una malattia o un’infermità

      2. il contratto non ha alcun valore di riscatto o la controprestazione consiste in un unico premio e il valore di riscatto non supera tale premio e

      3. il contratto non comprende disposizioni concernenti una sua trasformazione o proroga tale da comportare il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui sopra;

  • c. tutte le prestazioni sotto forma di rendite o altre prestazioni che devono essere corrisposte alla cessazione del rapporto di servizio di un cliente o in caso di suo decesso o pensionamento e alle quali il cliente o i suoi familiari hanno o potrebbero avere diritto; o

  • d. tutti i versamenti dai risparmi pensionistici di un cliente, a meno che i prelievi siano utilizzati direttamente per il reddito durante il pensionamento.

VIII. Fornitura in virtù di un’esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

A. Esenzione
  1. Dalla Svizzera al Regno Unito

    • a. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti al Regno Unito, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti ai clienti coperti, nella misura specificata nel presente allegato settoriale, il Regno Unito si orienta ai requisiti del diritto interno svizzero in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari.

    • b. Tali fornitori di servizi finanziari coperti sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti del diritto del Regno Unito in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari, secondo le seguenti modalità:

      • i. esenzione dai requisiti di autorizzazione, come meglio specificati nel diritto interno del Regno Unito:

        • tutti;

      • ii. i requisiti del diritto in materia di vigilanza inclusi nell’esenzione, come meglio specificati nel diritto interno del Regno Unito:

        1. requisiti che garantiscono che le imprese dispongano di sufficienti risorse finanziarie,

        2. requisiti per la resilienza operativa e la continuità operativa,

        3. requisiti per il trasferimento di compiti (ad eccezione dei requisiti per la delega della gestione del portafoglio),

        4. requisiti in materia di risanamento e liquidazione,

        5. requisiti per il controllo dei rischi e la governance, anche in riferimento alla responsabilità individuale e alla remunerazione,

        6. requisiti per la rendicontazione,

        7. obblighi di comunicazione secondo il diritto in materia di vigilanza,

        8. requisiti nel caso di un cambio di controllo,

        9. requisiti per sistemi e controlli,

        10. requisiti per la conservazione dei documenti,

        11. requisiti per la remunerazione,

        12. requisiti per la risoluzione delle controversie,

        13. norme di buona condotta che non si riferiscono a misure di intervento sui prodotti,

        14. corsi di formazione e conoscenze,

        15. requisiti per singoli dirigenti e collaboratori dei fornitori di servizi finanziari,

        16. requisiti relativi ai fondi dei clienti e al patrimonio dei clienti,

        17. requisiti relativi all’offerta che non si riferiscono alla distribuzione di OIC o FIA, e

        18. obbligo di comunicazione dello status di regolamentazione.

    • c. Limitazione

    • Fatte salve le disposizioni del presente allegato settoriale, all’interno del Regno Unito:

      • i. un fornitore di servizi finanziari coperto non è sollevato dagli obblighi associati al commercio, o da esso derivanti, in una sede di negoziazione secondo il diritto interno del Regno Unito; e

      • ii. una sede di negoziazione non è sollevata dagli obblighi secondo il diritto interno del Regno Unito di comunicare alla FCA le operazioni dei fornitori di servizi finanziari coperti.

    • d. Territorio soggetto alla competenza

    • Fatte salve le disposizioni in materia di visti e altre disposizioni concernenti l’ingresso nel Regno Unito applicabili al soggiorno temporaneo delle persone che viaggiano per lavoro, nonché tenuto conto delle relative convenzioni tra le Parti, l’esenzione concessa nell’ambito del presente accordo settoriale per la fornitura transfrontaliera dei servizi coperti dalla Svizzera al Regno Unito secondo il presente allegato settoriale si estende, senza bisogno di un’ulteriore autorizzazione, alle attività connesse alla fornitura transfrontaliera, da parte di un fornitore di servizi finanziari coperto in Svizzera ai clienti coperti, dei servizi coperti forniti dai suoi dipendenti, su base temporanea, nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito e che non sono tali da giustificare una stabile organizzazione del fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera nel Regno Unito.

    • Per maggiore chiarezza, l’esenzione relativa alla fornitura dei servizi coperti nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito nell’ambito del presente allegato settoriale non si estende ai dipendenti di una succursale con sede nel Regno Unito e autorizzata secondo la Parte 4A FSMA del fornitore di servizi finanziari coperto o alla fornitura dei servizi coperti nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito, su base temporanea, da parte di persone diverse dai dipendenti di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera. A tal fine, si intende per «dipendente» ogni persona che agisce in tale veste per conto del fornitore di servizi finanziari coperto.

  2. Dal Regno Unito alla Svizzera

    • a. In riferimento alla fornitura dei servizi coperti nel territorio soggetto alla competenza Svizzera ai sensi della sezione III sottosezione B lettera a, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione B numero 2 ai clienti coperti, nella misura specificata nel presente allegato settoriale, la Svizzera si orienta ai requisiti del diritto interno del Regno Unito in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari.

    • b. Tali fornitori di servizi finanziari coperti sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti del diritto svizzero in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari, secondo le seguenti modalità:

      • i. esenzione dai requisiti di autorizzazione, come meglio specificati secondo il diritto interno svizzero:

        • per i fornitori di servizi coperti secondo la sezione IV sottosezione B numero 2, obbligo di iscrizione come consulente alla clientela nel registro dei consulenti secondo l’articolo 28 capoverso 1 LSerFi.

    • c. Per maggiore chiarezza, l’esenzione di cui sopra in riferimento alla fornitura dei servizi coperti ai sensi della sezione III sottosezione B lettera a nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera nell’ambito del presente allegato settoriale solleva i consulenti alla clientela di un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito secondo la sezione IV sottosezione B numero 2 dall’obbligo di iscrizione in un servizio di registrazione svizzero secondo l’articolo 28 capoverso 1 LSerFi. Un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito non è tuttavia esentato dall’obbligo di accertarsi che le seguenti condizioni della LSerFi siano soddisfatte:

      • i. i consulenti alla clientela del fornitore di servizi finanziari coperto dispongono di conoscenze adeguate delle norme di comportamento secondo la LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività conformemente all’articolo 6 LSerFi;

      • ii. i consulenti alla clientela del fornitore di servizi finanziari coperto dispongono della copertura di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o forniscono garanzie finanziarie equivalenti conformemente all’articolo 29 capoversi 1 lettera b e 3 LSerFi; e

      • iii. il fornitore di servizi finanziari coperto è affiliato a un organo di mediazione in Svizzera, se richiesto dall’articolo 77 LSerFi.

    • d. Per maggiore chiarezza, in riferimento alla fornitura dei servizi coperti secondo la definizione nella sezione III sottosezione B lettera a nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera, l’esenzione sopra concessa non pregiudica le rispettive disposizioni in materia di visti e altre disposizioni concernenti l’ingresso in Svizzera applicabili al soggiorno temporaneo delle persone che viaggiano per lavoro, tenuto conto delle relative convenzioni tra le Parti.

B. Diritto interno

Dal Regno Unito alla Svizzera

La Svizzera consente la fornitura dei servizi coperti alla Svizzera, da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti, come definiti nella sezione IV sottosezione B numero 1, ai clienti coperti, conformemente al proprio diritto interno. Qualora la Svizzera manifesti l’intenzione di modificare il proprio diritto interno in un modo che potrebbe limitare o complicare tale fornitura, si applicheranno le procedure secondo gli articoli 17 e 18 dell’Accordo al fine di continuare a consentire la fornitura dei servizi.

C. Altre regolamentazioni

Non applicabili.

IX. Condizioni

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura dei servizi coperti, i fornitori di servizi finanziari coperti come definiti nella sezione IV sottosezione A devono rispettare le condizioni elencate di seguito:

  • 1. Comunicazione precontrattuale nei confronti dei clienti coperti

  • Un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera che fornisce i servizi coperti al Regno Unito per clienti coperti mette tempestivamente a disposizione di ciascun cliente coperto un documento di divulgazione nel quale sia chiaramente indicato quanto segue, come specificato nella sezione X sottosezione A numero 5 lettere a e b:

    • a. che il fornitore di servizi finanziari coperto indicato:

      • i. è un’entità costituita o esistente in Svizzera secondo il diritto interno svizzero,

      • ii. è autorizzato e sottoposto a vigilanza in Svizzera, e

      • iii. non è autorizzato o sottoposto a vigilanza nel Regno Unito o, qualora disponga di un’autorizzazione secondo la Parte 4A FSMA, non è autorizzato nel Regno Unito per la fornitura del servizio coperto o dei servizi coperti che sono stati comunicati secondo la sezione IV sottosezione A lettera e;

    • b. il foro competente e il diritto applicabile al contratto da stipulare;

    • c. che il sistema di indennizzo relativo ai servizi finanziari del Regno Unito non è disponibile; e

    • d. che il sistema per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai servizi finanziari del Regno Unito non è disponibile.

  • 2. Rendicontazione

  • Un fornitore di servizi finanziari coperto trasmette ogni anno alla FCA le seguenti informazioni, mettendo in copia la FINMA:

    • a. il numero dei clienti coperti che sono stati assistiti nei 12 mesi precedenti (di seguito «periodo di riferimento»), suddiviso per categorie di servizi coperti e clienti coperti;

    • b. il fatturato complessivo riconducibile alla fornitura dei servizi coperti per i clienti coperti nel periodo di riferimento;

    • c. se il fatturato complessivo secondo la lettera b supera 50 milioni di sterline in due periodi di riferimento consecutivi, il fatturato complessivo nel periodo di riferimento:

      • i. per ciascuna categoria di servizi coperti, e

      • ii. per i seguenti servizi coperti, il fatturato complessivo in base agli strumenti finanziari coperti:

        1. negoziazione per conto proprio

        2. esecuzione di ordini per conto dei clienti e

        3. ricezione e trasmissione di ordini;

    • d. informazioni anonimizzate in merito ai reclami di carattere sostanziale presentati da un cliente coperto, nel periodo di riferimento, nei confronti del fornitore di servizi finanziari coperto in riferimento alla fornitura dei servizi coperti; e

    • e. se il fornitore di servizi finanziari coperto, nel periodo di riferimento, ha concluso convenzioni con clienti coperti nel Regno Unito in merito al trasferimento di proprietà di garanzie finanziarie.

  • 3. Esame dei clienti facoltosi coperti

    • a. Esame delle persone fisiche

    • Per poter fornire i servizi coperti per una persona fisica ai sensi della sezione V sottosezione A numero 1 lettera a, un fornitore di servizi finanziari coperto deve:

      • i. accertarsi che la persona fisica disponga di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline;

      • ii. effettuare un’adeguata valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze della persona fisica, tale da offrire una ragionevole certezza, tenuto conto dei servizi o del tipo di operazioni correlate, che la persona fisica sia in grado di adottare le proprie personali decisioni di investimento e di comprendere i rischi associati; e

      • iii. intraprendere le seguenti azioni:

        1. ottenere una dichiarazione scritta della persona fisica di voler essere trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso,

        2. segnalare a una tale persona fisica, con una chiara avvertenza scritta, la perdita dei diritti di protezione e di indennizzo per gli investitori, che non sono disponibili in quanto cliente facoltoso coperto, e

        3. ottenere una dichiarazione scritta della persona fisica, in un documento distinto dal contratto, di essere consapevole delle conseguenze della mancanza di tale protezione.

    • b. Esame delle strutture di investimento private con tesoreria professionale

    • Per poter fornire i servizi coperti per una struttura di investimento privata ai sensi della sezione V sottosezione A numero 1 lettera b, un fornitore di servizi finanziari coperto deve:

      • i. accertarsi che la persona fisica disponga di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline;

      • ii. effettuare un’adeguata valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze della rispettiva persona autorizzata a eseguire operazioni per conto della struttura di investimento privata, tale da offrire una ragionevole certezza, tenuto conto dei servizi o del tipo di operazioni correlate, che tale persona sia in grado di adottare decisioni di investimento e di comprendere i rischi associati per la persona fisica; e

      • iii. intraprendere le seguenti azioni:

        1. ottenere una dichiarazione firmata di una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata, che specifichi che la struttura di investimento privata vuole essere trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso coperto,

        2. segnalare alla struttura di investimento privata e alla persona fisica, con una chiara avvertenza scritta, la perdita dei diritti di protezione e di indennizzo per gli investitori, che non sono disponibili in quanto cliente facoltoso coperto, e

        3. ottenere una dichiarazione scritta di una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata, in un documento distinto dal contratto, di essere consapevole delle conseguenze della mancanza di tale protezione.

    • c. Esame delle strutture di investimento private senza esperto qualificato

    • Per poter fornire i servizi coperti per una struttura di investimento privata ai sensi della sezione V sottosezione A numero 1 lettera c, un fornitore di servizi finanziari coperto deve:

      • i. accertarsi che la persona fisica per la quale agisce la struttura di investimento privata disponga di un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline;

      • ii. effettuare un’adeguata valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze della persona fisica per la quale agisce la struttura di investimento privata, tale da offrire una ragionevole certezza, tenuto conto dei servizi o del tipo di operazioni correlate, che la persona fisica sia in grado di adottare le proprie personali decisioni di investimento e di comprendere i rischi associati; e

      • iii. intraprendere le seguenti azioni:

        1. ottenere una dichiarazione scritta firmata di una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata, che specifichi che la struttura di investimento privata vuole essere trattata, in riferimento a un determinato servizio coperto, come cliente facoltoso coperto,

        2. segnalare alla struttura di investimento privata e alla persona fisica, con una chiara avvertenza scritta, la perdita dei diritti di protezione e di indennizzo per gli investitori, che non sono disponibili in quanto cliente facoltoso coperto, e

        3. ottenere una dichiarazione scritta della persona fisica di essere consapevole delle conseguenze della mancanza di tale protezione.

  • 4. Consenso del cliente

    • a. Prima della fornitura di qualsiasi servizio coperto, un fornitore di servizi finanziari coperto deve ottenere il consenso di un cliente coperto domiciliato o con sede nel Regno Unito in merito alla comunicazione di informazioni rilevanti nei confronti di un’autorità di vigilanza del Regno Unito, sulla base di una richiesta secondo la sezione X sottosezione A numero 3 lettera d.

    • b. Se un cliente coperto revoca un tale consenso, un fornitore di servizi finanziari coperto non può più fornire i servizi coperti per tale cliente coperto.

    • c. Ai fini delle lettere a e b, si intendono per «informazioni rilevanti» tutte le informazioni in possesso o sotto il controllo di un fornitore di servizi finanziari coperto e che si riferiscono alla fornitura dei servizi coperti per il cliente coperto, compresi:

      • i. i dati personali;

      • ii. le informazioni che un fornitore di servizi finanziari coperto è tenuto per legge a trattare in modo confidenziale nei confronti del cliente coperto.

  • 5. Subdepositario

  • Un fornitore di servizi finanziari coperto può depositare gli strumenti finanziari coperti detenuti per conto di un cliente coperto nel Regno Unito presso una persona presso la quale un fornitore di servizi finanziari coperto deposita gli strumenti finanziari coperti detenuti per conto di un cliente coperto ai fini della custodia (di seguito «subdepositario»), che si trova al di fuori del Regno Unito o della Svizzera, a condizione che il fornitore di servizi finanziari coperto:

    • a. applichi la dovuta cognizione di causa, diligenza e scrupolosità nella selezione, nomina e regolare verifica del subdepositario, come anche nei suoi provvedimenti per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari coperti;

    • b. tenga registrazioni dei motivi per i quali si è convinto dell’adeguatezza della propria selezione e nomina del subdepositario, nonché della loro regolare verifica, conservando tali registrazioni per cinque anni dopo la revoca del subdepositario ai fini della custodia degli strumenti finanziari coperti detenuti per conto di un cliente coperto; e

    • c. adotti le misure necessarie per garantire che gli strumenti finanziari coperti di un cliente coperto, depositati presso il subdepositario, siano separati in modo riconoscibile dai valori patrimoniali del fornitore di servizi finanziari coperto e dai valori patrimoniali del subdepositario.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Il Regno Unito si assicura che un fornitore di servizi finanziari che intenda fornire i servizi coperti ai sensi della sezione III sottosezione B lettera a a clienti coperti ai sensi della sezione V sottosezione B numero 3 in qualità di fornitore di servizi finanziari ai sensi della sezione IV sottosezione B numero 2 soddisfi le condizioni riportate di seguito:

  • 1. Comunicazioni

  • Prima dell’inizio della fornitura dei servizi coperti per il tramite dei consulenti alla clientela, il fornitore di servizi finanziari deve informare la FCA una tantum in merito a tale intenzione.

  • 2. Comunicazione nei confronti dei clienti coperti

  • Prima che vengano forniti i servizi coperti, un fornitore di servizi finanziari coperto mette a disposizione di ciascun cliente coperto secondo la definizione della sezione V sottosezione B numero 3 un documento di divulgazione nel quale sia chiaramente indicato quanto segue:

    • i. che il fornitore di servizi finanziari coperto indicato:

      1. è un’entità costituita o esistente nel Regno Unito, secondo il diritto interno del Regno Unito, e

      2. è autorizzato e sottoposto a vigilanza dall’autorità di vigilanza competente secondo il diritto interno del Regno Unito;

    • ii. che non si applica l’obbligo di registrazione come consulente alla clientela secondo l’articolo 28 capoverso 1 LSerFi di cui al presente allegato settoriale; e

    • iii. informazioni in relazione all’affiliazione del fornitore di servizi finanziari a un organo di mediazione conformemente all’articolo 77 LSerFi.

X. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’Accordo

A.

Quando una Parte si orienta ai requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell’altra Parte secondo la sezione VIII sottosezione A, si applicano le seguenti disposizioni:

  • 1. Principio della cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici

  • Salvo diverso accordo, qualora una Parte si orienti ai requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell’altra Parte, le autorità di vigilanza competenti di tale altra Parte rimangono responsabili della vigilanza dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo il loro diritto interno e sono responsabili della vigilanza e, per quanto necessario, dell’imposizione del rispetto dei requisiti dell’Accordo.

  • 2. Comunicazioni

    • a. La FINMA verifica e informa la FCA, entro 60 giorni dal ricevimento di una comunicazione secondo la sezione IV sottosezione A lettera e, se è giunta alla conclusione che il fornitore di servizi finanziari:

      • i. soddisfa i presupposti per i fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A lettere a–d ed f; e

      • ii. vanta una buona reputazione.

    • b. Se la FINMA informa la FCA di essere giunta alla conclusione che i presupposti di cui alla lettera a sono soddisfatti, la FCA iscrive il fornitore di servizi finanziari nel registro entro 30 giorni dal ricevimento di tale conferma.

    • c. Se una comunicazione di un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione IV sottosezione A lettera h riguarda:

      • i. servizi coperti, clienti coperti o strumenti finanziari coperti supplementari, le lettere a e b si applicano mutatis mutandis; o

      • ii. altre modifiche, la FCA aggiorna il registro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    • d. La FINMA informa senza indugio la FCA se viene a conoscenza del fatto che un fornitore di servizi finanziari coperto:

      • i. non soddisfa più uno o più dei presupposti di cui alla sezione IV sottosezione A lettere a–d ed f;

      • ii. non vanta più una buona reputazione; o

      • iii. è oggetto di reclami di carattere sostanziale da parte di clienti coperti in riferimento alla fornitura dei servizi coperti.

  • 3. Dialogo tra le autorità di vigilanza e scambio di informazioni

    • a. Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito, se ha validi motivi per ritenere che:

      • i. un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera non rispetti i requisiti secondo il presente Accordo; o

      • ii. il comportamento di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera cagionerà un pregiudizio considerevole o pregiudizio probabilmente considerevole per:

        1. i clienti coperti secondo la sezione V sottosezione A; o

        2. l’integrità o la stabilità del sistema finanziario del Regno Unito,

    • informerà senza indugio la FINMA e trasmetterà le informazioni pertinenti secondo il capitolo 4 dell’Accordo.

    • b. L’autorità di vigilanza competente del Regno Unito e la FINMA avvieranno quindi senza indugio un dialogo per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

    • c. A tal fine, la FINMA deve:

      • i. mettere a disposizione le informazioni necessarie per coadiuvare l’esame da parte dell’autorità di vigilanza competente del Regno Unito secondo la lettera a; e

      • ii. adottare misure, per quanto necessario, per risolvere senza indugio la situazione.

    • d. Se la questione non ha potuto essere risolta mediante il dialogo di cui alla lettera b, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito può richiedere direttamente informazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera.

    • e. Ove ragionevolmente fattibile, l’autorità di vigilanza competente informerà la FINMA, tenuto conto dell’urgenza delle circostanze specifiche, in merito a ogni richiesta di informazioni secondo la lettera d prima della richiesta di informazioni al fornitore di servizi finanziari coperto o, in casi urgenti, contestualmente ad essa.

    • f. Le autorità di vigilanza adotteranno, entro i limiti del loro rispettivo quadro giuridico, tutti i provvedimenti necessari per consentire la trasmissione di informazioni confidenziali da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti all’autorità di vigilanza competente dell’altra Parte.

  • 4. Diritti di intervento dello Stato ospite

    • a. Se il dialogo di cui al paragrafo 3 lettera b non ha risolto la questione sollevata secondo il paragrafo 3 lettera a, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito può porre limitazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera nella fornitura di determinati o di tutti i servizi coperti rilevanti al Regno Unito, se lo ritiene necessario per la riduzione del rischio interessato.

    • b. Se un’autorità di vigilanza del Regno Unito pone limitazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera secondo la lettera a, può anche:

      • i. disporre che il fornitore di servizi finanziari coperto divulghi determinate informazioni nei confronti di clienti coperti attuali o potenziali secondo la definizione della sezione V sottosezione A;

      • ii. adottare regolamentazioni per la liquidazione ordinata delle attività settoriali interessate dalla limitazione, se necessario in coordinamento con la FINMA;

      • iii. cancellarne o modificarne l’iscrizione nel registro oppure, se rilevante, disporne la cancellazione o la modifica; e

      • iv. informare l’opinione pubblica in merito alle misure adottate secondo la lettera a ed eventualmente secondo la lettera b.

    • c. Nessuna misura adottata dall’autorità di vigilanza competente del Regno Unito secondo le lettere a e b pregiudica l’abilitazione della FINMA ad agire secondo il diritto interno svizzero.

    • d. Ai fini delle lettere a e b, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito può recapitare documenti, compresa la trasmissione delle sue decisioni, direttamente al fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera.

    • e. L’autorità di vigilanza competente del Regno Unito, qualora decida di adottare una misura secondo la lettera a o b, ne darà comunicazione alla FINMA nel modo più rapido possibile e prima dell’adozione della misura.

    • f. In caso di adozione di una misura secondo la lettera a o b, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito ne darà comunicazione al Comitato misto nel modo più rapido possibile e terrà quindi quest’ultimo regolarmente informato.

    • g. Se un’autorità di vigilanza del Regno Unito adotta una misura secondo la lettera a o b, al fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito dovranno essere concessi i diritti che spetterebbero a un fornitore di servizi finanziari autorizzato nel Regno Unito nelle medesime circostanze, compresi il diritto di verifica tempestiva delle misure adottate e l’accesso a un tribunale, tribunale arbitrale o tribunale amministrativo indipendente.

    • h. Se la questione di cui al paragrafo 3 lettera a è stata risolta, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito verifica senza indugio che le misure pertinenti secondo la lettera a o b siano state annullate.

    • i. Qualora non risulti fattibile informare la FINMA secondo il paragrafo 3 lettera a e sussistano circostanze straordinarie che richiedono un’azione immediata al fine di ridurre il rischio di pregiudizi secondo il paragrafo 3 lettera a punto ii, l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito può adottare una misura secondo la lettera a o b se lo ritiene necessario. In tal caso, le lettere a–c del paragrafo 3 non sono applicabili. In tali circostanze:

      • i. l’autorità di vigilanza competente del Regno Unito informa la FINMA non appena la misura viene adottata, o subito dopo la sua adozione, e trasmette le informazioni rilevanti;

      • ii. le autorità di vigilanza competenti avviano il prima possibile un dialogo per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti che tenga conto delle eventuali proposte avanzate dalla FINMA; e

      • iii. le misure adottate secondo la presente lettera non devono essere utilizzate come mezzo per eludere gli obblighi o gli impegni di una Parte secondo il presente Accordo.

    • j. L’autorità di vigilanza competente del Regno Unito informa senza indugio la FINMA e il Comitato misto in merito all’annullamento di una misura adottata secondo la lettera a o b.

  • 5. Dettagli da divulgare nei confronti dei clienti coperti

    • a. Il tenore delle comunicazioni di cui alla sezione IX sottosezione A numero 1 viene ulteriormente specificato dalle autorità di vigilanza del Regno Unito. Previa consultazione della FINMA, la FCA stabilirà le tempistiche e le modalità con cui tali comunicazioni devono o possono essere messe a disposizione.

    • b. La FCA può escludere l’obbligo di comunicazione di parte o della totalità delle circostanze menzionate nella sezione IX sottosezione A numero 1 in riferimento a determinate categorie di clienti coperti.

    • c. Il tenore delle comunicazioni di cui alla sezione IX sottosezione B numero 2 è stabilito dalla FINMA, unitamente ai dettagli relativi al contenuto, alla forma e alle modalità con cui tali comunicazioni devono essere messe a disposizione dei clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B numero 3.

Accordo<br />tra la Confederazione Svizzera e<br />il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord<br />concernente il riconoscimento reciproco<br />nel settore dei servizi finanziari<br />(Berne Financial Services Agreement, BFSA)<br />Concluso a Berna il 21 dicembre 2023Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2026^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/803/it) | Lexipedia | Lexipedia