Ai fini dell’Accordo, se non diversamente specificato, per:
a. «cliente coperto» si intende un cliente secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;
b. «fornitore di servizi finanziari coperto» si intende un fornitore di servizi finanziari secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;
c. «attività settoriale coperta» si intende la fornitura di un determinato servizio coperto a un determinato cliente coperto da parte di un determinato fornitore di servizi finanziari coperto;
d. «settori coperti» si intendono i servizi coperti che possono essere forniti da fornitori di servizi finanziari coperti in un settore oggetto di un allegato settoriale a clienti coperti;
e. «servizio coperto» si intende un servizio secondo la definizione contenuta in un allegato settoriale;
f. «Stato ospite» si intende la Parte nel cui territorio un fornitore di servizi finanziari coperto dell’altra Parte fornisce servizi coperti;
g. «per scritto» si intende la forma scritta, compresa la forma elettronica, se del caso;
h. «Comitato misto» si intende il Comitato misto istituito secondo l’articolo 38;
i. «misura» si intende ogni misura adottata da una Parte in forma di legge, regolamentazione, regolamento, procedura, decisione, atto amministrativo o in altra forma;
j. «allegato settoriale» si intende uno degli allegati 1–5 del presente Accordo;
k. «autorità di vigilanza» si intende:
i. per la Svizzera, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o la Banca nazionale svizzera (BNS),
ii. per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) o la Bank of England (BoE) o la Prudential Regulatory Authority (PRA),
se del caso, l’espressione è precisata nell’Accordo;
l. «Accordo OMC» si intende l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 19941, i suoi allegati e le relative decisioni, dichiarazioni e convenzioni.