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AS 2025 806

AS 2025 806
(OAOVA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 13a–13gAbrogati

Art. 13i Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 26 novembre 2025 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 22 è modificato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

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