AS 2025 810
Ordinanza del DFI
sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile
(ODOV)
(ODOV)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 123 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile,
ordina:
I
L’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Laurent Monnerat |
(art. 31 e 37 cpv. 1 lett. c)
Funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti, e i relativi requisiti
Eliminare la voce «Lentinula» e la voce sottostante «Lentinula edodes (Berk.) Pegler».