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AS 2025 812

AS 2025 812
(Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 41 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sui materiali e gli oggetti,

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 2016 è modificata come segue:

Art. 43aAbrogato

Art. 43d Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 novembre 2025I materiali e gli oggetti non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027.

II

1 Gli allegati 2 e 102 sono modificati.

2 Gli allegati 3, 4 e 13 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 15 cpv. 2)

Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica

La lettera f è modificata come segue: f. informazioni adeguate così da consentire alle persone responsabili a valle di rispettare la presente ordinanza circa le sostanze impiegate per le quali l’allegato 2 prevede limitazioni e/o specifiche, incluse informazioni adeguate sulla presenza di sostanze aggiunte non intenzionalmente, se sono presenti in una quantità che potrebbe portare a una non conformità con l’articolo 49 ODerr per un materiale finito;nella fase intermedia della fabbricazione queste informazioni comprendono il nome e la quantità delle sostanze contenute nella sostanza intermedia:1. per le quali si applicano le restrizioni e/o le specifiche di cui all’allegato 2 numeri 2.3.1 e 2.3.2, o 2. la cui genotossicità non è stata esclusa e che derivano dall’uso previsto in una fase della fabbricazione di tale materiale intermedio e potrebbero essere presenti in una quantità tale da far prevedere una singola migrazione dal materiale o dell’oggetto di plastica finito superiore allo 0,00015 mg/kg della derrata alimentare;

(art. 15 cpv. 2 e 40b cpv. 1)

Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e degli oggetti in plastica

L’ultimo capoverso del numero 2.4.2.1.6 è modificato come segue:[…]In deroga alle disposizioni di cui sopra, un materiale o un oggetto non può in nessun caso essere considerato conforme alla presente ordinanza se nella prima prova viene rilevata una sostanza per la quale il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile.

(art. 40b cpv. 1)

Requisiti particolari per le vernici e i rivestimenti

Il numero 2.1 è modificato come segue:2.1 Il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, CAS-Nr. 80‑05‑7) e i suoi sali possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/31903.

Il numero 3.4 è modificato come segue:3.4 I bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafi 2 e 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/31904.

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