AS 2025 812
AS 2025 812
(Ordinanza sui materiali e gli oggetti)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 41 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sui materiali e gli oggetti,
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 2016 è modificata come segue:
Art. 43aAbrogato
Art. 43d Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 novembre 2025I materiali e gli oggetti non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027.
II
1 Gli allegati 2 e 102 sono modificati.
2 Gli allegati 3, 4 e 13 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Laurent Monnerat |
(art. 15 cpv. 2)
Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica
La lettera f è modificata come segue: f. informazioni adeguate così da consentire alle persone responsabili a valle di rispettare la presente ordinanza circa le sostanze impiegate per le quali l’allegato 2 prevede limitazioni e/o specifiche, incluse informazioni adeguate sulla presenza di sostanze aggiunte non intenzionalmente, se sono presenti in una quantità che potrebbe portare a una non conformità con l’articolo 49 ODerr per un materiale finito;nella fase intermedia della fabbricazione queste informazioni comprendono il nome e la quantità delle sostanze contenute nella sostanza intermedia:1. per le quali si applicano le restrizioni e/o le specifiche di cui all’allegato 2 numeri 2.3.1 e 2.3.2, o 2. la cui genotossicità non è stata esclusa e che derivano dall’uso previsto in una fase della fabbricazione di tale materiale intermedio e potrebbero essere presenti in una quantità tale da far prevedere una singola migrazione dal materiale o dell’oggetto di plastica finito superiore allo 0,00015 mg/kg della derrata alimentare;
(art. 15 cpv. 2 e 40b cpv. 1)
Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e degli oggetti in plastica
L’ultimo capoverso del numero 2.4.2.1.6 è modificato come segue:[…]In deroga alle disposizioni di cui sopra, un materiale o un oggetto non può in nessun caso essere considerato conforme alla presente ordinanza se nella prima prova viene rilevata una sostanza per la quale il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile.
(art. 40b cpv. 1)
Requisiti particolari per le vernici e i rivestimenti
Il numero 2.1 è modificato come segue:2.1 Il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, CAS-Nr. 80‑05‑7) e i suoi sali possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/31903.
Il numero 3.4 è modificato come segue:3.4 I bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafi 2 e 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/31904.