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AS 2025 83

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

1 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 10 e 27 cpv. 2bis lett. a)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 12 voce 27

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente doganale n.

Prodotto

Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]

27

Cereali panificabili

70 000

27.1

Aumento temporaneo
del contingente doganale per il 2025

60 000

(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale

Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

40 000 t lorde

8 gennaio – 31 dicembre

30 000 t lorde

4 febbraio – 31 dicembre

25 000 t lorde

4 marzo – 31 dicembre

15 000 t lorde

6 maggio – 31 dicembre

10 000 t lorde

2 settembre – 31 dicembre

10 000 t lorde

4 novembre – 31 dicembre