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AS 2025 830

AS 2025 830
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici1 Gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a, 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne:a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;c. impianti accessori come impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile, di innevamento artificiale o di smaltimento delle acque di scarico, impianti ad acqua irrigua o impianti idroelettrici per lo sfruttamento dell’acqua di galleria.2 Un impianto non è considerato accessorio se:a. una delle parti dell’impianto che serve sia all’utilizzazione principale che a quella accessoria, quali prese d’acqua, condotte forzate e serbatoi di accumulo, è dimensionata per una portata massima maggiore rispetto a quanto necessario per l’utilizzazione principale; oppureb. per l’utilizzazione accessoria è costruita una presa d’acqua supplementare.3 Oltre agli impianti secondo il capoverso 1 sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne gli impianti nei quali sono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 30aocties cpv. 5bis5bis Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale il conteggio dei costi di costruzione di cui all’articolo 30cquinquies capoverso 5, il bonus per la produzione elettrica invernale non sarà versato fino a quando non sarà presentato il conteggio dei costi di costruzione.

Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2bis, 3bis, 3ter, 4, 4bis e 4ter2 L’importo indicato nell’offerta è aumentato di un bonus per gli impianti fotovoltaici seguenti:c. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) hanno una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza e sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 (bonus per la produzione elettrica invernale); 2bis La resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale.3bis I requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale sono considerati soddisfatti per l’intero periodo di rimunerazione se nei primi tre semestri invernali completi un impianto ha in media una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza. Il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale sussiste tuttavia solo nei semestri invernali in cui l’impianto raggiunge una maggiore resa elettrica invernale specifica.3ter Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione. Se dopo i primi tre semestri invernali completi i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se il gestore rinuncia a tale bonus, un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione può essere fatto valere retroattivamente. La rinuncia deve essere notificata all’organo d’esecuzione entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale.4 L’ammontare dei bonus per kWh è il seguente:a. bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct.;b. bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct.;c. bonus per la produzione elettrica invernale: 17,5 ct. moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica diviso per la resa elettrica invernale specifica complessiva;d. bonus per area di parcheggio: 1 ct.4bis La maggiore resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale che supera 500 kWh per kW di potenza.4ter Il bonus per la produzione elettrica invernale è accordato solo per l’elettricità immessa nel semestre invernale. È calcolato e versato al più tardi nel terzo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente.

Art. 30cquater cpv. 44 Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.

Art. 30cquinquies, rubrica, cpv. 1bis e 5Termine di messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1bis Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.5 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.

Art. 30eter Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1 L’ampliamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento o di 500 000 kWh.2 Il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno 200 000 franchi. I costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4 o 3.4.

Art. 30equater lett. bIn caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota della produzione netta dell’impianto rimunerata con il premio di mercato fluttuante è determinata come segue:b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi d’investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi d’investimento per un nuovo impianto di riferimento; i costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4 o 3.4.

Art. 35 Termine di attesaSe per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l’ampliamento considerevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una rimunerazione unica elevata secondo l’allegato 2.1 numero 2.10, deve trascorrere almeno un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento per mettere in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento considerevole di un tale impianto e poter chiedere una rimunerazione unica elevata.

Art. 38 cpv. 1quater e 1quinquies1quater Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione.1quinquies Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo semestre invernale completo. Se in quel momento i requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento di tali requisiti, può essere fatto valere un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione.

Art. 38a cpv. 4bis e 5bis4bis Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione.5bis Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo semestre invernale completo. Se in quel momento i requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento di tali requisiti, può essere fatto valere un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione.

Art. 45, rubrica, nonché cpv. 1 lett. c e 5Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:c. 48 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se l’impianto non è annesso a un edificio né integrato al suo interno.5 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 46a Calcolo della resa elettrica invernale specifica e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale1 Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione conformemente all’articolo 45 capoverso 5, dopo il terzo trimestre invernale completo l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.2 Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.

Art. 46bEx art. 46a

Art. 46c cpv. 44 Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.

Art. 46d, rubrica, nonché cpv 1bis e 5Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1bis Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.5 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.

Art. 46dbis Calcolo della resa elettrica invernale specifica e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale1 Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione conformemente all’articolo 46d capoverso 5, dopo il terzo trimestre invernale completo l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.2 Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.

Art. 46j Garanzia di principio1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’UFE garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e stabilisce l’importo massimo che la rimunerazione unica non deve superare. L’importo massimo è pari al 60 per cento dei costi d’investimento presumibilmente computabili.2 Inoltre, nella garanzia di principio l’UFE calcola i costi scoperti attesi.3 Nello stabilire il piano di pagamento di cui all’articolo 46q, l’UFE tiene conto degli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 46k Termine di messa in esercizio e messa in esercizio parziale1 La messa in esercizio completa deve avvenire al più tardi cinque anni dopo il giorno in cui l’ultima autorizzazione necessaria per la costruzione dell’impianto è passata in giudicato.2 Se entro il termine di cui al capoverso 1 può essere messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, la rimunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne.

Art. 46l cpv. 22 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, deve essere presentata una notifica di messa in esercizio per tale parte.

Art. 46m cpv. 33 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte.

Art. 46o Notifica della produzione netta e della produzione invernale1 Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all’UFE la produzione netta annua dell’impianto, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.2 I dati relativi alla produzione netta indicano separatamente il consumo proprio e la produzione eccedente.3 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte dell’impianto.

Art. 46p cpv. 1 lett. b 1 Se i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l’UFE fissa definitivamente la rimunerazione unica sull’importo più basso dei seguenti valori:b. importo massimo secondo l’articolo 46j capoverso 1;

Art. 58 Notifica della produzione netta 1 Dopo il quinto anno d’esercizio completo occorre notificare all’UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.2 Se la produzione netta non influisce sulla determinazione definitiva del contributo d’investimento, l’UFE può esentare il richiedente dall’obbligo di notifica.

Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento1 Se è stata notificata la produzione netta e a quel momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti. 2 Se il richiedente è stato esentato dalla notifica della produzione netta secondo l’articolo 58 capoverso 2, il contributo d’investimento definitivo è determinato al momento della notifica di conclusione dei lavori, a condizione che a quel momento i requisiti per il diritto sussistano ancora.

Art. 68 cpv. 44 I costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 4.3 o 6.3.

Art. 81Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61 capoversi 1–3.

Art. 84 lett. bIn caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi d’investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi d’investimento per un nuovo impianto di riferimento; i costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4, 3.4 o 6.3.

Art. 87gAbrogato

Art. 87i cpv. 22 Se è stato accordato un contributo di progettazione per un progetto di energia eolica, una parte di esso sarà dedotto dalla determinazione definitiva del contributo d’investimento. Il contributo di progettazione viene ripartito equamente fra tutti gli impianti di energia eolica con autorizzazione passata in giudicato.

Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimentoIl contributo d’investimento è versato in due tranche:a. il 50 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 87e lettera b: all’inizio dei lavori;b. differenza tra l’importo di cui alla lettera a e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.

Art. 97 cpv. 1 e 21 L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del Fondo per il supplemento rete e della verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti di promozione.2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto, nella notifica di messa in esercizio e nel conteggio dei costi di costruzione.

Art. 98 cpv. 8 e 98 Riguardo al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro del premio di mercato fluttuante, l’UFE pubblica:a. il numero di impianti;b. la potenza complessiva degli impianti;c. la produzione elettrica invernale media per kW di potenza; d. la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi.9 Riguardo al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro della rimunerazione unica, l’UFE pubblica:a. il numero di impianti;b. la potenza complessiva degli impianti;c. la produzione elettrica invernale media per kW di potenza;d. la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi.

Art. 108c Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 20251 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stato accordato un bonus per l’altitudine, egli continua a riceverlo conformemente al diritto anteriore.2 Se un impianto messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2026 soddisfa i requisiti che danno diritto a un bonus per la produzione elettrica invernale, il gestore può rinunciare al bonus per l’altitudine accordato per l’impianto e fruire invece del bonus per la produzione elettrica invernale.3 La rinuncia al bonus per l’altitudine deve essere comunicata all’organo d’esecuzione entro la fine di settembre dopo il terzo semestre invernale completo. Il bonus per l’altitudine concesso fino a quel momento è compensato con il bonus per la produzione elettrica invernale.

II

Gli allegati 1.4, 2.1, 2.3, 3, 5 e 6.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi

(Art. 16, 17, 21 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

N. 7.27.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20164 sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2034.

(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.1»(Art. 7, 35, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

N. 2.7.32.7.3 Il bonus per la produzione elettrica invernale ammonta a:a. per impianti senza consumo proprio, per kW: 3,50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre semestri invernali completi;b. per impianti con consumo proprio, per kW: 2,50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre semestri invernali completi.

N. 2.102.10 Per gli impianti nuovi senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW e per gli impianti che vengono ampliati in misura considerevole con un aumento di potenza inferiore a 150 kW, il contributo legato alla potenza per la rimunerazione unica elevata ammonta a 450 franchi per kW se l’impianto nuovo o ampliato è stato messo in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023. Per questi impianti non è versato un contributo di base.

N. 4.1 lett. i4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:i. per gli impianti per i quali viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale: una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.

(Art. 69, 74, 80a, 80b, 80d e 85)

Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.3»(Art. 30eter, 30equater, 68, 69, 74, 80a, 80b, 80d, 84 e 85)

(Art. 90)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

N. 1Il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate ai numeri seguenti, sulla scorta dell’articolo 13 capoversi 3 lettera b, 3bis e 3ter dell’ordinanza del 14 marzo 20085 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) in combinato disposto con l’allegato 1 OAEl.

N. 2Abrogato

N. 3 RubricaDeroghe al numero 4 allegato 1 OAEl

(Art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

N. 2.32.3 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi delle centrali elettriche a legna è di un anno civile.

(art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecies e 89)

Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

N. 4.3.14.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde:a. per i nuovi impianti: alla produzione netta dell’impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;b. per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo l’ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l’ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima dell’ampliamento; a tale quota viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;c. per i rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell’impianto non rinnovate; a tale quota viene aggiunta la quantità di energia accumulabile risparmiata.

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