Lexipedia

AS 2025 837

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 12abis cpv. 323 All’atto dell’importazione di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 da Paesi terzi al di fuori dello SEE, del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Australia, della Nuova Zelanda o del Giappone, è necessario apportare la prova attestante l’origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto petrolifero in un Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.

Art. 24c, rubrica e cpv. 1Divieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:a. le banche o le organizzazioni di cui all’allegato 15b;b. le imprese, le organizzazioni o gli organismi che agiscono in nome o per conto di banche o organizzazioni di cui alla lettera a.

Art. 30a cpv. 1, frase introduttiva nonché 2bis, frase introduttiva e 3, frase introduttiva1 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI3 nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:2bis La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11a per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 5 e 23a e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI o per i servizi ad essi collegati, a condizione che tali attività o servizi siano strettamente necessari per disinvestire da una joint venture:3 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2026, a condizione che:

Art. 30b Deroghe al divieto di transazioni con imprese stataliD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all’articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2026, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 30c cpv. 1, frase introduttiva1 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 28e, a condizione che:

Art. 30cbis Deroghe al divieto di soddisfare determinati creditiD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

Art. 35 cpv. 17 lett. b17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:b. alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.

II

1 Gli allegati 2, 8, 14, 14a e 334 sono modificati.

2 L’allegato 15b è sostituito dalla versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 dicembre 20255.

2 L’articolo 12abis capoverso 3 entra in vigore il 21 gennaio 2026.

12 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 24c cpv. 1)

Divieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni6