AS 2025 840
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:
Sostituzione di un termineConcerne soltanto il testo tedesco
Art. 3 lett. ebis, eter ed equaterNella presente ordinanza s’intende per:ebis. serie: un’opera audiovisiva composta da più parti creative collegate tra loro da una struttura narrativa;eter. serie lunga: una serie di fiction o di animazione con una durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione, oppure una serie documentaria con una durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione;equater. formato narrativo innovativo: un’opera audiovisiva che adotta nuovi metodi, tecniche e modalità narrative;
Art. 6 cpv. 11 Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sia svolto con professionalità e che siano presi provvedimenti adeguati per la protezione degli impiegati e di altre persone incaricate contro molestie sessuali, discriminazioni e abusi.
Art. 9 cpv. 44 Le serie possono beneficiare di un sostegno alla stregua dei film, a condizione che siano citate esplicitamente nel relativo regime di promozione. Sono applicabili per analogia le disposizioni della presente ordinanza valide per i film, segnatamente i criteri di qualità, le condizioni e gli oneri.
Art. 14 cpv. 2bis2bis Nel caso di film di fiction girati principalmente all’estero, i 5 giorni di riprese in Svizzera secondo il capoverso 2 possono essere compensati con spese computabili aggiuntive pari ad almeno 150 000 franchi destinate all’occupazione continua di personale tecnico dalla Svizzera. Sono considerate spese aggiuntive le spese delle imprese di produzione svizzere che superano la percentuale di finanziamento svizzero della coproduzione.
Art. 14c cpv. 2 e 3 lett. b2 Abrogato3 Sono esclusi dal sostegno secondo l’articolo 14b capoverso 1 lettera c:b. le sale cinematografiche ammesse a partecipare al programma di sostegno del Consiglio d’Europa «Europa Cinemas».
Art. 16 cpv. 1 lett. d1 Possono beneficiare di un sostegno progetti e attività che contribuiscono al raggiungimento in Svizzera degli obiettivi definiti dal legislatore. Sono sostenuti in particolare i progetti e le attività destinati a:d. rafforzare la visibilità dei film svizzeri e facilitare l’accesso agli stessi nonché alle informazioni sulla creazione cinematografica svizzera attuale e sul patrimonio cinematografico svizzero;
Art. 18 cpv. 1 lett. b1 La Confederazione promuove la conservazione del patrimonio cinematografico svizzero mediante contributi strutturali concessi alla Fondazione «Cineteca svizzera» per i seguenti compiti d’interesse pubblico:b. restaurare e digitalizzare i film svizzeri;
Art. 21 cpv. 3 lett. a e abis3 I seguenti strumenti di promozione secondo la presente ordinanza possono essere cumulati con gli strumenti di promozione secondo l’OPICin2 nel quadro degli importi massimi applicabili:a. gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva e i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari della promozione selettiva per lo sviluppo di progetti e lo sviluppo congiunto secondo l’OPICin;abis. i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con i reinvestimenti degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo di film europei in Svizzera secondo l’OPICin;
Art. 24 cpv. 3 lett. c3 La disposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capoverso 1 non si applica:c. ai premi alla pluralità secondo gli articoli 14a−14c, tranne nel caso in cui accrediti della promozione cinematografica legata al successo vengano investiti nella distribuzione.
Art. 26 cpv. 1 e 31 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammontano:a. al 40 per cento delle spese computabili per i film senza produzione responsabile svizzera e senza regia svizzera, escluse le spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bis;b. al 20 per cento delle spese computabili e delle spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bis per gli altri film.3 Per le coproduzioni con produzione responsabile svizzera, l’aiuto finanziario secondo il capoverso 2 ammonta al 50 per cento delle spese computabili.
Art. 27 cpv. 22 Le spese per il personale artistico e tecnico sono computabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le parti sociali o le associazioni e non sono discriminatorie.
Art. 29 cpv. 3bis e 4 lett. f3bis Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizzazione e sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e b, sono computabili le spese sostenute per il team di produzione fino al 5 per cento della partecipazione svizzera alle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi, nella misura in cui il team di produzione sia composto da persone con domicilio in Svizzera impiegate stabilmente dall’impresa di produzione svizzera e la direzione della produzione non sia affidata a terzi indipendenti.4 Non sono computabili le spese per:f. le prestazioni di produttori impiegati e di persone che partecipano finanziariamente alle imprese di produzione coproduttrici, segnatamente in veste di titolari, oppure che ricoprono una posizione dirigenziale in una delle imprese di produzione partecipanti.
Art. 34 cpv. 22 L’UFC mette a disposizione dei moduli per la presentazione delle domande.
Art. 35, rubrica, nonché cpv. 2 e 3Documenti da presentare e obbligo di informare2 Il progetto cinematografico per cui è presentata la domanda deve essere contrassegnato in maniera univoca indicando l’International Standard Audiovisual Number (numero ISAN).3 L’uso dell’intelligenza artificiale deve essere dichiarato; su richiesta occorre indicare o presentare le parti del progetto interessate, i programmi utilizzati e le regole stabilite a riguardo.
Art. 40, rubrica, nonché cpv. 1 e 2Rinvio, completamento e rettifica1 Se durante l’esame preliminare l’UFC riscontra che i requisiti secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 non sono adempiuti, può rinviare la domanda al richiedente senza entrare nel merito.2 L’UFC può dare al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda, a condizione che si tratti di lacune a cui si può rimediare facilmente.
Art. 44 cpv. 1 e 21 I comitati «film di fiction» e «documentario» sono composti ciascuno da cinque persone, il comitato «film di animazione» da tre persone.2 Abrogato
Art. 46 cpv. 1 e 21 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di formati narrativi innovativi e per la realizzazione di coproduzioni senza produzione responsabile svizzera sono sottoposte per perizia a un esperto.2 Gli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza, segnatamente nei settori regia, produzione, tecnica e innovazione, oltre che nella commercializzazione di film del rispettivo genere; devono inoltre disporre delle necessarie competenze linguistiche.
Art. 48 cpv. 33 Prima della scadenza della validità, l’avente diritto può presentare una domanda di proroga scritta e motivata. Oltre a descrivere l’avanzamento del progetto, la domanda deve certificare che il progetto o il compito può essere realizzato entro il termine prorogato. Di norma gli aiuti finanziari previsti devono poter essere interamente versati entro al massimo cinque anni dall’emanazione della dichiarazione d’intenti.
Art. 53 Nuova presentazione di una domanda per la realizzazione respinta1 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione con produzione responsabile svizzera che vengono respinte possono essere presentate una seconda volta, a condizione che il progetto cinematografico:a. abbia generato forti discussioni nel comitato, che non ha raccomandato il sostegno con una maggioranza risicata o per mancanza di mezzi disponibili; ob. dopo il primo rigetto da parte dell’UFC, abbia ottenuto da un’istituzione di promozione cinematografica regionale un importante contributo della promozione selettiva che, insieme all’aiuto finanziario richiesto all’UFC, ne garantirebbe il finanziamento integrale.2 Nei casi secondo il capoverso 1 lettera a, la possibilità di presentare nuovamente la domanda è segnalata al momento della notifica del rigetto. La domanda deve essere presentata nuovamente entro 12 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l’UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.3 Nei casi secondo il capoverso 1 lettera b, di norma l’UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.
Art. 63 cpv. 11 Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per la realizzazione o la postproduzione di un film deve consegnare alla Fondazione «Cineteca svizzera» i file definitivi (master file) della versione finale del film.
Art. 64a cpv. 11 Se la realizzazione di un lungometraggio svizzero di fiction è sostenuta mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, almeno il 70 per cento delle spese per le prestazioni tecniche deve essere versato a imprese con sede in Svizzera. Per i film di animazione la quota è del 60 per cento.
Art. 64bSostenibilità ecologica della produzione cinematografica1 I film la cui realizzazione o postproduzione è sostenuta mediante aiuti finanziari della Confederazione devono essere prodotti in maniera sostenibile.2 Per i film di fiction o di animazione con un preventivo per la realizzazione superiore a 2 milioni di franchi, i documentari con un preventivo per la realizzazione superiore a 800 000 franchi e le serie documentarie sostenuti con aiuti finanziari della Confederazione, è necessario:a. dimostrare che la realizzazione è seguita da una persona con una formazione adeguata nel settore della sostenibilità;b. redigere, mediante un calcolatore riconosciuto, un bilancio delle emissioni di CO2 relative alla realizzazione.3 Il bilancio delle emissioni di CO2 deve essere allegato alla domanda come calcolo teorico per il versamento della prima rata e come calcolo effettivo al momento del conteggio accompagnato da un rapporto finale.
Art. 65 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3, frase introduttiva e lett. a2 I film la cui realizzazione o postproduzione è stata sostenuta con un aiuto finanziario della Confederazione devono essere:3 I seguenti film parlati o doppiati in una lingua nazionale devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno un’altra lingua nazionale:a. i lungometraggi documentari e le lunghe serie di documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;
Art. 65a Accessibilità del patrimonio cinematograficoDopo la loro commercializzazione, i film la cui realizzazione o postproduzione è stata sostenuta con un aiuto finanziario della Confederazione devono rimanere accessibili al pubblico. A tale scopo l’UFC può stipulare licenze non esclusive.
Art. 68 cpv. 33 Se l’aiuto finanziario supera i 100 000 franchi, è necessario presentare un conteggio esaminato da un revisore indipendente abilitato secondo la legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.
Art. 70 cpv. 1bis1bis Se è stata sostenuta la realizzazione o la postproduzione di un film, insieme al conteggio deve essere fornito all’UFC, anziché un supporto dati, un accesso digitale al film affinché sia possibile verificare l’adempimento dei compiti.
Art. 71 cpv. 1 e 2 lett. c1 Sono ammessi come film di riferimento per gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema i lungometraggi e le serie lunghe realizzati da un’impresa di produzione indipendente come film svizzeri o come coproduzioni svizzere con l’estero riconosciute.2 Non sono ammessi:c. i film di cui all’articolo 16 LCin.
Art. 73 cpv. 5 e 76 cpv. 2Abrogati
Art. 81 cpv. 2 e 32 Sono ammessi sia lungometraggi che cortometraggi e serie, a condizione che siano stati prodotti in maniera indipendente.3 Non sono ammessi i film di cui all’articolo 16 LCin.
Art. 82 cpv. 2Abrogato
Art. 89 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 21 Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all’articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento: 2 Agli aventi diritto è accreditato, per ogni punto di partecipazione a festival, il 15 per cento degli importi di cui al capoverso 1 nel caso dei cortometraggi e la totalità di tali importi nel caso degli altri film.
Art. 90 cpv. 2Abrogato
Art. 94 Importi minimi1 Gli importi inferiori a 1000 franchi non sono accreditati.2 Gli accrediti per le imprese di proiezione sono versati direttamente; gli accrediti inferiori a 1000 franchi per impresa di proiezione non sono versati.
Art. 96aReinvestimento nella distribuzione1 Per il reinvestimento nella distribuzione di film, segnatamente nella loro promozione, non è richiesta una domanda di reinvestimento se la commercializzazione del film si conclude entro la durata di validità degli accrediti e il conteggio perviene all’UFC prima del termine di scadenza di due anni.2 Il versamento degli accrediti avviene dopo il controllo del conteggio da parte dell’UFC.3 Su domanda, l’UFC verifica previamente l’ammissibilità del reinvestimento.
Art. 98Abrogato
Art. 99, frase introduttivaConcerne soltanto il testo tedesco
Art. 102 cpv. 3 e 43 La correttezza e la completezza del conteggio devono essere state verificate da un revisore indipendente abilitato secondo la legge del 16 dicembre 20054 sui revisori. La relativa conferma deve essere allegata.4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 66–68a, 70 e 70a.
Art. 105Abrogato
Art. 117cDisposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 20251 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva che sono state respinte prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2025 possono essere presentate nuovamente secondo il diritto anteriore entro l’ultimo termine possibile nell’anno civile 2026.2 Ai film svizzeri e alle coproduzioni per la cui postproduzione, distribuzione o diffusione è stata emanata una dichiarazione d’intenti in merito alla promozione cinematografica selettiva prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2025 si applica il diritto anteriore.3 Alle domande di promozione della distribuzione di film usciti nei cinema a partire dal 1° gennaio 2026 e che sono state presentate prima di tale data si applica il diritto in vigore il 1° gennaio 2026.
Art. 118 cpv. 3 e 43 Gli allegati hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.4 Abrogato
II
Gli allegati 1–5 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
20 novembre 2025 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 7 cpv. 3, 14a cpv. 2, 15 cpv. 4 e 18 cpv. 3)
Regimi di promozione cinematografica della Confederazione 2026–2028
Per gli anni 2026−2028, la promozione cinematografica della Confederazione persegue i seguenti obiettivi sovraordinati, che determinano l’orientamento di tutti gli strumenti di promozione.
La promozione cinematografica della Confederazione:
– contribuisce alla diversità culturale e alla coesione sociale in Svizzera;
– favorisce una pluralità di generi e formati e rafforza la visibilità della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale e internazionale;
– si impegna a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti;
– si coordina con le principali istituzioni di promozione della cinematografia in Svizzera.
(art. 7 cpv. 3, 12 e 13 cpv. 3)
Creazione cinematografica svizzera:
regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2 Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2026–2028 sono valutati prioritariamente i seguenti aspetti:
a. impatto della promozione cinematografica sulla competitività della Svizzera come sede di produzione;
b. evoluzione della pluralità dell’offerta nei diversi canali di commercializzazione;
c. proporzione tra uomini e donne nei progetti presentati e sostenuti.
1.2 Obiettivi della promozione durante la fase di sviluppo e di realizzazione
1.2.1 La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di sviluppo (promozione della stesura di sceneggiature e dello sviluppo di progetti) persegue i seguenti obiettivi:
a. favorire la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti di elevata qualità;
b. favorire lo sviluppo di progetti che tengono conto del loro pubblico target;
c. favorire lo sviluppo di formati narrativi innovativi;
d. favorire lo sviluppo di progetti per generi e formati diversi.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.1 sono:
a. tipo e numero di film basati su sceneggiature di cui è stata sostenuta la stesura e su progetti di cui è stato sostenuto lo sviluppo, suddivisi in base ai generi e ai formati;
b. tipo di commercializzazione e risultati della commercializzazione dei progetti realizzati.
1.2.3 La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi:
a. consentire ai cineasti svizzeri di realizzare film di elevata qualità e rilevanti per la cultura;
b. favorire la realizzazione di film svizzeri e coproduzioni di generi e formati diversi;
c. creare le premesse affinché film svizzeri e coproduzioni siano accessibili per il pubblico svizzero indipendentemente dalla forma di commercializzazione e vengano proiettati a importanti festival nazionali e internazionali;
d. aumentare il numero di coproduzioni girate in Svizzera, nonché mantenere e rafforzare la competitività artistica e tecnica della Svizzera come sede di promozione cinematografica.
1.2.4 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.3 sono:
a. numero dei film svizzeri e delle coproduzioni la cui realizzazione ha beneficiato di un sostegno, suddivisi in base ai generi e ai formati;
b. tipo di commercializzazione e risultati della commercializzazione dei film sostenuti, suddivisi in base alle regioni linguistiche;
c. presenze e riconoscimenti di film svizzeri e coproduzioni con regia svizzera a festival importanti;
d. numero di coproduzioni con la Svizzera in base al Paese di coproduzione, alla struttura di finanziamento e alla quota di partecipazione artistica e tecnica;
e. aumento o diminuzione del numero di giornate di ripresa in Svizzera e delle uscite per prestazioni tecniche, artistiche e logistiche fornite in Svizzera.
1.2.5 La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:
a. consentire agli autori e ai registi di scrivere in modo autonomo trattamenti e sceneggiature;
b. consentire ai produttori di sviluppare e realizzare progetti in modo autonomo;
c. creare le premesse affinché gli accrediti vengano reinvestiti il più rapidamente possibile in nuovi progetti.
1.2.6 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.5 sono:
a. numero di trattamenti, sceneggiature e scalette sviluppati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;
b. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi in base al tipo di reinvestimento.
1.3 Obiettivi della promozione durante la fase di commercializzazione
1.3.1 La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:
a. rafforzare la creazione cinematografica svizzera permettendo alle imprese di distribuzione di acquistare i diritti su film svizzeri e coproduzioni;
b. creare le premesse affinché le imprese di distribuzione svizzere reinvestano rapidamente gli accrediti in nuovi progetti di distribuzione;
c. mantenere e consolidare la pluralità dell’offerta nei cinema e nei servizi di media audiovisivi su richiesta incentivando le imprese di proiezione, distribuzione e diffusione a programmare e proiettare un’offerta attraente di film svizzeri.
1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.1 sono:
a. numero di film nei quali sono stati investiti mezzi della promozione cinematografica legata al successo per misure promozionali e acquisizioni;
b. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti per la distribuzione e il reinvestimento degli stessi, in base al tipo di reinvestimento;
c. numero di proiezioni ed entrate nei cinema di film svizzeri e coproduzioni;
d. numero di film offerti e di richieste a pagamento su canali di commercializzazione elettronica diversi dalla televisione lineare.
2 Criteri
2.1 Criteri della promozione cinematografica selettiva
2.1.1 Promozione della stesura di sceneggiature
2.1.1.1 Gli sceneggiatori svizzeri e le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura della sceneggiatura e per i corrispondenti lavori di sviluppo.
2.1.1.2 La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction e lungometraggi di animazione.
2.1.1.3 Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. originalità del tema;
b. qualità artistica del trattamento;
c. potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;
d. qualità e coerenza delle modalità di lavoro previste;
e. contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;
f. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.1.4 Possono essere privilegiate le domande di:
a. nuove leve della sceneggiatura;
b. sceneggiatrici;
c. persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.2 Promozione dello sviluppo di progetti
2.1.2.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo dei seguenti tipi di film:
a. lungometraggi documentari e lunghe serie di documentari;
b. lungometraggi, cortometraggi e serie di animazione.
2.1.2.2 La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinematografici sviluppati su iniziativa dell’impresa di produzione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, dell’ideazione artistica e dell’ulteriore sviluppo del progetto cinematografico, nonché dei lavori preliminari di produzione in vista del finanziamento e della realizzazione del film. Per i progetti di film di animazione sono computabili le spese per la realizzazione di un film pilota.
2.1.2.3 Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. originalità e qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta;
b. potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;
c. qualità e coerenza della strategia di sviluppo dal punto di vista artistico, produttivo e finanziario;
d. contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;
e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.2.4 Possono essere privilegiate le domande:
a. per film di nuove leve della regia;
b. per film di registe;
c. di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.3 Promozione di formati narrativi innovativi
2.1.3.1 Le imprese di produzione svizzere e le società svizzere che realizzano contenuti audiovisivi in maniera altrettanto indipendente e professionale, possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo, realizzazione e commercializzazione di formati innovativi.
2.1.3.2 La promozione di formati narrativi innovativi è prevista per progetti sviluppati su iniziativa dell’impresa svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, dell’ideazione artistica e tecnica così come dell’ulteriore sviluppo del formato narrativo, dello sviluppo in vista del finanziamento della realizzazione nonché dell’attuazione.
2.1.3.3 Nella promozione dei formati narrativi innovativi sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. grado di innovazione formale o tecnica e qualità artistica del progetto audiovisivo;
b. potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;
c. qualità e coerenza della strategia di sviluppo dal punto di vista artistico, tecnico e finanziario;
d. contributo allo sviluppo della creazione audiovisiva in Svizzera e alla cooperazione tra specialisti di diversi settori;
e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.3.4 Possono essere privilegiate le domande:
a. per film di nuove leve della regia;
b. per progetti sviluppati in collaborazione con persone che hanno concluso da al massimo 3 anni una formazione in design o tecnologia presso una scuola professionale, una scuola universitaria professionale o un’università;
c. di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.4 Promozione della realizzazione di film svizzeri e di coproduzioni con produzione responsabile svizzera
2.1.4.1 Le imprese di produzione svizzere responsabili della realizzazione di un film possono richiedere un aiuto finanziario per la realizzazione. Possono beneficiare di un sostegno i seguenti tipi di film:
a. lungometraggi e cortometraggi di fiction, se non sono destinati a una prima commercializzazione in televisione;
b. lungometraggi e cortometraggi di animazione;
c. lungometraggi e cortometraggi documentari nonché lunghe serie di documentari.
2.1.4.2 In linea di principio i film svizzeri e le coproduzioni sono sostenuti solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.
2.1.4.3 Nella valutazione di progetti con produzione responsabile svizzera sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta, nonché della realizzazione visiva prevista;
b. qualità e coerenza del dossier di produzione dal punto di vista artistico, tecnico e produttivo;
c. potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;
d. stato di avanzamento del progetto (pronto per la realizzazione);
e. contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;
f. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.4.4 Possono essere privilegiate le domande:
a. per film di nuove leve della regia;
b. per film di registe;
c. per progetti cinematografici che sono pronti per la realizzazione;
d. di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.4.5 Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (preparazione delle riprese), le imprese di produzione svizzere possono richiedere un anticipo non superiore al 15 per cento del contributo alla realizzazione previsto dalla promozione cinematografica selettiva. Nella decisione relativa al versamento vanno considerati i seguenti criteri:
a. dichiarazione d’intenti valida dell’UFC;
b. realizzazione del progetto nei sei mesi successivi e finanziamento assicurato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza contributi federali);
c. plausibilità delle misure pianificate.
2.1.4.6 Le imprese di produzione svizzere che hanno realizzato meno di tre lungometraggi e che preparano una domanda per il versamento di un contributo alla realizzazione già previsto dall’UFC possono rivolgersi a una delle istituzioni di formazione continua riconosciute dall’UFC per ottenere assistenza gratuita da parte di una persona con pluriennale esperienza nella produzione.
2.1.5 Promozione della realizzazione di coproduzioni senza produzione responsabile svizzera
2.1.5.1 Le imprese di produzione svizzere che partecipano alla realizzazione di una coproduzione, senza assumerne la responsabilità, possono richiedere un aiuto finanziario per la realizzazione del film coprodotto se non è destinato a una prima commercializzazione in televisione. Possono beneficiare di un sostegno i seguenti tipi di film:
a. lungometraggi di fiction;
b. lungometraggi e cortometraggi di animazione;
c. lungometraggi documentari e lunghe serie di documentari.
2.1.5.2 In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.
La valutazione di progetti senza produzione responsabile svizzera avviene secondo un sistema a punti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. qualità del progetto e legame con la Svizzera;
b. fattibilità del progetto;
c. potenziale di commercializzazione all’estero e in Svizzera;
d. reciprocità tra i Paesi partecipanti e bilancio di coproduzione dell’impresa richiedente;
e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.5.4 Possono essere privilegiate le domande:
a. per film di registe;
b. per film da regioni linguistiche svizzere la cui quota di finanziamento nell’anno precedente è stata inferiore al 25 per cento.
2.1.5.5 I cofinanziamenti svizzeri con l’estero possono essere sostenuti se sono ammessi in virtù dell’accordo di coproduzione applicabile. Nella promozione dei cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri:
a. ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero;
b. reciprocità nell’ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione;
c. contributo alla sostenibilità della produzione.
2.1.6 Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
L’UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche mediante prestazioni non finanziarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.1.7 Premio del cinema
L’UFC versa aiuti finanziari per i film in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dall’ordinanza del DFI del 30 settembre 20045 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.2 Criteri per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo
2.2.1 Entro la scadenza, le persone e le imprese aventi diritto devono reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in un nuovo progetto cinematografico. È possibile reinvestire indipendentemente dalla lunghezza, dal formato e dal canale di commercializzazione; sono segnatamente ammessi anche i reinvestimenti in film televisivi, serie e formati narrativi innovativi. Nel reinvestimento sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
2.2.2 Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, di una scaletta, di una nuova sceneggiatura o per ricerche. Possono essere utilizzati per la rielaborazione di una sceneggiatura esistente se la relativa domanda di contributo alla realizzazione secondo il numero 2.1.4 o 2.1.5 era stata respinta per lacune nella sceneggiatura. Le domande possono essere presentate da autori, registi e imprese di produzione.
2.2.3 Sviluppo di progetti
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di film e progetti audiovisivi a cui partecipano cineasti svizzeri. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione. In caso di coproduzioni, l’impresa di produzione svizzera deve essere responsabile dello sviluppo del progetto e detenere i relativi diritti.
2.2.4 Realizzazione e postproduzione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione.
2.2.5 Distribuzione e diffusione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per distribuire e promuovere film svizzeri e coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione e di distribuzione.
2.2.6 Per l’acquisizione di diritti (garanzie minime), le imprese di distribuzione possono utilizzare gli accrediti fino al 70 per cento della somma di garanzia pagata per la stesura della sceneggiatura da parte di autori svizzeri e per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri o di coproduzioni.
2.2.7 È escluso il reinvestimento nella distribuzione, nella diffusione e nell’acquisizione di diritti di film la cui distribuzione è sostenuta secondo l’articolo 45 OPICin6.
(art. 14a cpv. 2 e 14b cpv. 2)
Qualità e pluralità dell’offerta cinematografica: regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2 Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2026−2028 è valutata prioritariamente l’efficacia delle misure per la promozione della visibilità della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della distribuzione di film per il cinema
1.2.1 Garantire un’offerta cinematografica in Svizzera di elevata qualità e variata. I film svizzeri e le coproduzioni con potenziale cinematografico devono essere visibili in tutte le forme di commercializzazione e in tutte le regioni linguistiche.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di film commercializzati nei cinema;
b. numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;
c. numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;
d. origine dei film proiettati;
e. lingua originale.
1.3 Obiettivi nel settore della programmazione e della mediazione cinematografica nei cinema
1.3.1 Garantire un’offerta cinematografica di elevata qualità, variata e visibile a un pubblico target diversificato.
1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di film commercializzati nei cinema;
b. numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;
c. numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;
d. origine dei film proiettati.
1.3.3 Salvaguardare a lungo termine e in maniera sostenibile l’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale.
1.3.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di proiezioni con tavole rotonde e manifestazioni analoghe sulla creazione cinematografica svizzera;
b. numero di programmi rivolti a specifici gruppi target e manifestazioni collaterali, per anno, cinema e luogo di commercializzazione;
c. numero di entrate corrispondenti.
2 Criteri
2.1 Criteri di promozione nel settore della distribuzione
2.1.1 Premi alla pluralità per la distribuzione di film svizzeri e coproduzioni (art. 14b cpv. 1 lett. a)
2.1.1.1 Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono un lungometraggio svizzero o in coproduzione con regia svizzera possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). Il premio alla pluralità è calcolato per ogni film sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate nei cinema realizzate. La commercializzazione in più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili. In caso di cumulo con gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo di cui alla presente ordinanza, occorre presentare un conteggio per tutto il periodo di commercializzazione; all’occorrenza, il premio alla pluralità va ridotto ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1.
2.1.1.2 Possono beneficiare di un sostegno i film che realizzano almeno 2000 entrate nei cinema, in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione in più regioni linguistiche un’ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
2.1.2 Premi alla pluralità per la distribuzione di film stranieri che contribuiscono alla pluralità dell’offerta (art. 14b cpv. 1 lett. b).
2.1.2.1 Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono prevalentemente film di cui all’articolo 14b capoverso 1 lettera b possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità) per la distribuzione di tali film. Il premio alla pluralità è calcolato, per ogni film, sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate nei cinema realizzate. La commercializzazione in più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili.
2.1.2.2 Possono beneficiare di un sostegno i film che realizzano almeno 2000 entrate nei cinema, in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione in più regioni linguistiche un’ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
2.2 Criteri di promozione nel settore delle sale cinematografiche
2.2.1 Premi alla pluralità per la programmazione nelle sale cinematografiche (art. 14a cpv. 1 lett. c)
2.2.1.1 Le imprese di proiezione registrate che mediante una programmazione diversificata contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell’offerta possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). I premi alla pluralità sono calcolati e versati annualmente, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base dei titoli dei film proiettati, delle entrate realizzate e delle proiezioni per sala durante l’anno precedente. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell’offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
2.2.1.2 Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:
a. numero di film, entrate nei cinema e proiezioni per sala secondo il Paese di origine e l’età dei film;
b. quota di tali film sull’intero programma della sala cinematografica;
c. ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni o regione rurale).
2.2.2 Premi alla pluralità per cinema con programmi speciali
2.2.2.1 Le imprese di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante all’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale, segnatamente organizzando tavole rotonde o attuando altre misure rivolte a specifici gruppi target, possono richiedere un aiuto finanziario. Tale aiuto è calcolato, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base del numero delle misure attuate durante l’anno precedente, delle relative entrate e del genere dei film. Per le grandi città i requisiti sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
2.2.2.2 Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:
a. numero totale di misure rivolte a specifici gruppi target e programmi speciali;
b. quote di questi programmi speciali sull’intero programma della sala cinematografica;
c. quote dei programmi speciali rivolti a un pubblico giovane e dei film con regia svizzera;
d. genere di film e numero di entrate nei cinema nel quadro di programmi speciali;
e. ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).
2.3 Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
L’UFC può sostenere la qualità e la pluralità dell’offerta cinematografica anche mediante prestazioni non finanziarie, come ad esempio consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
(art. 15 cpv. 4, 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3)
Cultura cinematografica e formazione continua: regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2 Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2026–2028 è valutata prioritariamente l’efficacia delle misure per la promozione della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della cultura cinematografica
1.2.1 Rafforzare le organizzazioni di cultura cinematografica che operano a livello professionale in tutta la Svizzera nei settori dei festival, della mediazione cinematografica e della critica cinematografica.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. qualifiche e condizioni salariali, in particolare del personale che ricopre posizioni chiave quali direzione, programmazione, redazione, comunicazione e tecnica;
b. livello di autofinanziamento;
c. sinergie grazie a cooperazioni con organizzazioni terze in Svizzera e all’estero.
1.2.3 Consentire a tutta la popolazione di confrontarsi con la creazione cinematografica attuale nazionale e internazionale.
1.2.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di attività (festival, pubblicazioni, manifestazioni, proiezioni);
b. entrate, tiratura o intensità di fruizione in base alla lingua e alla provenienza regionale del pubblico;
c. numero di attività di mediazione in diverse lingue;
d. numero di attività in base al genere e al gruppo target.
1.2.5 Permettere alla popolazione di accedere a un’offerta cinematografica di elevata qualità e varia, segnatamente nell’ambito di festival.
1.2.6 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. origine dei film proiettati;
b. proporzione tra il numero di film di registe e quello di registi;
c. numero di nuovi film e di retrospettive;
d. criteri di selezione della programmazione;
e. numero di spettatori in totale e per film e festival.
1.3 Obiettivi nel settore della promozione cinematografica
1.3.1 Rafforzare la visibilità della creazione cinematografica svizzera e della cultura cinematografica svizzera a livello nazionale.
1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. quote di mercato, numero di richieste e indici di ascolto;
b. copertura delle relative campagne promozionali;
c. numero di partner che hanno partecipato alle campagne promozionali.
1.4 Obiettivi nel settore della formazione continua
1.4.1 Le nuove leve devono essere seguite e assistite in modo professionale nel quadro di praticantati per garantire la continuità e la capacità di sviluppo della creazione cinematografica svizzera, segnatamente anche per quanto concerne le nuove forme di commercializzazione.
1.4.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di praticantati nelle produzioni cinematografiche;
b. numero di donne e numero di uomini che svolgono un praticantato;
c. integrazione professionale al termine dei praticantati.
1.4.3 Le nuove leve della produzione devono essere seguite in modo professionale durante lo sviluppo dei progetti sostenuti e la preparazione delle riprese.
1.4.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di nuove leve seguite;
b. numero di progetti e di riprese portati a termine.
1.4.5 I cineasti professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e mediazione devono potersi formare e perfezionare in modo continuativo e adeguato alle esigenze, affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale.
1.4.6 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di formazione continua nonché il numero di partecipanti e il loro grado di soddisfazione.
2 Criteri
2.1 Criteri di promozione della cultura cinematografica
2.1.1 Promozione di organizzazioni di cultura cinematografica
2.1.1.1 La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni e istituzioni di cultura cinematografica, come i festival, e di pubblicazioni che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente e in modo permanente o periodico a diffondere la cultura cinematografica e a promuovere la creazione cinematografica svizzera. Per migliorare la percezione nelle diverse regioni linguistiche, le attività sostenute dalla Confederazione con un contributo superiore a un terzo delle spese devono utilizzare almeno due lingue nazionali nella comunicazione con il pubblico e garantire un accesso senza barriere ai contenuti e alle offerte.
2.1.1.2 Sono segnatamente sostenuti gli sforzi nell’ambito della cultura cinematografica che contribuiscono in misura sostanziale a far sì che:
a. dati rilevanti e informazioni oggettive sulla creazione cinematografica svizzera siano a disposizione del pubblico;
b. l’attuale creazione cinematografica svizzera sia analizzata in modo approfondito e critico e l’informazione su di essa avvenga nel modo più capillare possibile;
c. la sensibilizzazione della popolazione svizzera nei confronti del cinema aumenti e si sviluppi maggiormente la riflessione critica, in particolare tra i bambini e i giovani;
d. la creazione cinematografica svizzera sia visibile per la popolazione svizzera e venga percepita dal pubblico in Svizzera e all’estero;
e. l’accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di alta qualità risulti agevolato;
f. l’interconnessione tra cineasti svizzeri e la cooperazione internazionale siano migliorate.
2.1.1.3 Di norma gli aiuti finanziari sono versati in virtù di un contratto di prestazioni concluso tra l’organizzazione e l’UFC (art. 52). Se più organizzazioni possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni, la scelta avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle domande possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni sono stipulati dall’UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.
2.1.1.4 Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. originalità e qualità dei programmi, dei rapporti o delle informazioni offerti al pubblico;
b. indipendenza dell’organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti;
c. risonanza o diffusione nazionale e internazionale;
d. coerenza e sostenibilità della strategia di ulteriore sviluppo, anche in vista della digitalizzazione, ed efficienza nell’impiego dei mezzi;
e. cooperazione con altri attori nel settore di attività;
f. contributo alla promozione della creazione cinematografica svizzera e alla costituzione di una rete di contatti fra cineasti svizzeri;
g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
h. attenzione alla diversità e all’uso sostenibile delle risorse.
2.1.2 Promozione di singoli progetti
2.1.2.1 La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di progetti relativi ad attività nel settore della cultura cinematografica che contribuiscono a preservarla, svilupparla o diffonderla e favoriscono la collaborazione a livello nazionale e internazionale. Sono privilegiati i progetti particolarmente innovativi. Un progetto può essere finanziato per al massimo tre anni.
2.1.2.2 Nella promozione dei progetti di cultura cinematografica sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a. rilevanza e originalità del progetto;
b. complementarità con attività già sostenute;
c. professionalità;
d. risonanza nazionale o sovraregionale;
e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
f. impatto sulla sostenibilità;
g. uso sostenibile delle risorse.
2.1.3 Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
L’UFC può sostenere gli sforzi nell’ambito della cultura cinematografica, in particolare per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinematografica e alla cinematografia svizzere, anche mediante prestazioni non finanziarie, come ad esempio consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.1.4 Premio del cinema
L’UFC promuove la premiazione dei film di diploma e versa aiuti finanziari ai cineasti il cui film di diploma è in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dall’ordinanza del DFI del 30 settembre 20047 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.2 Criteri di promozione della promozione cinematografica
2.2.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Swiss Films» per l’ideazione, l’organizzazione e l’attuazione di misure per la promozione nazionale dei film svizzeri e delle coproduzioni nonché per la gestione della banca dati dei film. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che le misure per la promozione nazionale e internazionale del cinema svizzero siano coordinate con le misure per la presenza internazionale della cinematografia svizzera secondo l’OPICin8.
2.2.2 Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:
a. efficacia, qualità e professionalità delle misure di promozione garantite da una valutazione costante;
b. pertinenza delle misure di promozione rispetto al pubblico target di ciascun film;
c. efficacia delle misure rispetto al grande pubblico;
d. attenzione alle esigenze del settore e collaborazione con ulteriori partner.
2.3 Criteri di promozione della formazione continua
2.3.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» per la progettazione, l’organizzazione e l’offerta di corsi di formazione continua destinati alle persone occupate nella cinematografia. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che i cineasti di tutte le regioni del Paese abbiano accesso all’offerta di formazione continua e che l’accesso sia il più possibile privo di barriere.
2.3.2 Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:
a. professionalità e qualità dell’offerta di formazione continua attestate da valutazioni e misure di garanzia della qualità;
b. pluralità e continuità dell’offerta di formazione continua, tenuto conto di tutte le professioni cinematografiche artistiche e tecniche;
c. attenzione agli aspetti di genere nella progettazione dei corsi di formazione continua, al fine di rafforzare la presenza femminile nella creazione cinematografica svizzera;
d. orientamento della formazione continua all’attività pratica e alle esigenze del settore cinematografico;
e. selezione dei partecipanti in base alla loro idoneità, esperienza e formazione preliminare;
f. considerazione degli sviluppi tecnici e produttivi;
g. interconnessione e coordinamento con altre istituzioni, in particolare all’estero;
h. uso sostenibile delle risorse.
(art. 18 cpv. 2)
Conservazione del patrimonio cinematografico svizzero: regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento dell’obiettivo enunciato qui di seguito.
1.1.2 Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2026–2028 è valutato prioritariamente il settore del patrimonio audiovisivo svizzero, con un accento particolare sulla sua accessibilità per il pubblico.
1.2 Obiettivo nel settore del patrimonio cinematografico
1.2.1 La creazione cinematografica svizzera attuale e il patrimonio audiovisivo della Svizzera devono essere collezionati, archiviati, inventariati, restaurati e conservati in buone condizioni per le generazioni future nonché catalogati e resi accessibili al pubblico.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. grado di inventariazione della collezione;
b. grado di realizzazione dell’archiviazione;
c. numero di film resi accessibili al pubblico per tipo di commercializzazione (cinema, festival, online ecc.);
d. numero di film restaurati e digitalizzati.
2 Priorità nell’impiego degli aiuti finanziari per collezionare, conservare, restaurare e digitalizzare il patrimonio cinematografico
2.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Cineteca svizzera» per collezionare, archiviare, inventariare, restaurare, digitalizzare, catalogare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre prestare attenzione al rispetto delle seguenti priorità:
2.1.1 Occorre acquisire e collezionare in particolare i film che hanno un legame con la Svizzera (Helvetica). Hanno la priorità i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero, segnatamente quelli sostenuti dalla Confederazione e per tale motivo depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
2.1.2 Nel restauro e nella digitalizzazione va data priorità agli Helvetica minacciati. Gli altri fondi vanno restaurati o digitalizzati in base alla loro singolarità e all’urgenza.
2.1.3 Occorre elaborare una strategia di archiviazione a lungo termine che illustri le prospettive per la conservazione a lungo termine del patrimonio cinematografico svizzero e definisca le relative misure di attuazione.
2.1.4 Nell’attuazione dei suoi compiti, la Fondazione «Cineteca svizzera» pone attenzione al principio dell’uso sostenibile delle risorse.