AS 2025 844
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20241,
decreta:
I
La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 6bis6bis Per garantire la continuità delle loro attività di promozione della ricerca, le Accademie svizzere delle scienze possono impiegare una parte dei sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nel rispettivo anno contabile l’ammontare delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2026.
12 dicembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |