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AS 2025 851

AS 2025 851
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. d1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:d. misure relative a un esame, una valutazione, una consulenza, un’istruzione, un coordinamento o un aumento dell’aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni, a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento di Physioswiss del 5 agosto 2021 e dell’8 novembre 20212 «Manuale StopCadute, procedura per la fisioterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 20253 «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

Art. 6 cpv. 1 lett. c1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 48 OAMal o dalle organizzazioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52a OAMal, sempreché:c. siano effettuate nell’ambito di un esame, di una valutazione, di una consulenza, di un’istruzione, di un coordinamento o di un aumento dell’aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni e a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento dell’Associazione svizzera di ergoterapia dell’8 febbraio 2021 e del 5 maggio 20214 «Manuale Procedura StopCadute, procedura per l’ergoterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 20255 «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

Art. 12Concerne soltanto il testo francese

Art. 12a Vaccinazioni profilattiche1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche secondo le indicazioni di vaccinazione, gli schemi di vaccinazione e le limitazioni supplementari specifiche di cui al «Documento di riferimento vaccinazioni profilattiche» dell’UFSP, versione del 1° gennaio 20266:a. vaccinazioni contro difterite e tetano;b. vaccinazione contro pertosse;c. vaccinazione contro poliomielite;d. vaccinazioni contro morbillo, orecchioni e rosolia;e. vaccinazione contro l’Haemophilus influenzae b (Hib);f. vaccinazione contro l’influenza;g. vaccinazione contro l’epatite B;h. vaccinazione contro gli pneumococchi;i. vaccinazione contro i meningococchi A, C, W, Y;j. vaccinazione contro i meningococchi B;k. vaccinazione contro l’encefalite da zecca (FSME);l. vaccinazione contro la varicella;m. vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV);n. vaccinazione contro l’epatite A;o. vaccinazione contro la rabbia;p. vaccinazione contro la COVID-19;q. vaccinazione contro l’herpes zoster;r. vaccinazione contro l’mpox;s. vaccinazione contro i rotavirus;t. vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV).2 Per le vaccinazioni l’assicurazione assume i costi della consulenza vaccinale seguenti:a. anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale;b. valutazione delle indicazioni e controindicazioni; c. informazione e ottenimento del consenso informato.3 In caso di indicazione per motivi professionali e di viaggio i costi della vaccinazione e delle consulenze vaccinali non sono assunti dall’assicurazione.4 Per le vaccinazioni profilattiche e le consulenze vaccinali non è riscossa nessuna franchigia se le prestazioni sono effettuate nel quadro di programmi di prevenzione su scala nazionale.5 I costi delle vaccinazioni sono assunti soltanto se il vaccino utilizzato per il rispettivo gruppo di età e la rispettiva indicazione figura nell’elenco delle specialità e sono osservate le limitazioni ivi stabilite; sono fatte salve le vaccinazioni di cui al capoverso 1 lettere m ed r.

Art. 42 cpv. 1 e 1bis1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell’articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita.1bis I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell’UFSP7.

Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019, cpv. 44 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2027.

II

Gli allegati 1–48 sono modificati.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 Gli articoli 5 capoverso 1 lettera d e 6 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° luglio 2026.

3 La durata di validità dell’articolo 35 nella versione della modifica del 22 settembre 20239 è prorogata sino al 31 dicembre 2026.

2 dicembre 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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