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AS 2025 854

Ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn). Correzione

Preambolo

Ordinanza del DFI
concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime

(ORSOAn)

del 26 novembre 2025 (RU 2025 786; RS 916.441.224.1)

Art. 14 cpv. 2Invece di:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di suini possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dal pollame o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.Leggasi:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di suini possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dal pollame o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

Art. 19 cpv. 2Invece di:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di pollame possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.Leggasi:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di pollame possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

Art. 24 cpv. 2Invece di:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.Leggasi:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

Art. 27 cpv. 2Invece di:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dal pollame, dai suini o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.Leggasi:2 I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dal pollame, dai suini o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate. 19 dicembre 2025 Cancelleria federale

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