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AS 2025 861

Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo e capoverso 6 terzo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 42 capoversi 2 e 4, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse (LASPI),

Titolo prima dell’art. 19aSezione 4: Riserve delle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 19a, rubrica Riserve del FNS

Art. 19b Riserve delle Accademie svizzere delle scienzeNel rispettivo anno contabile il totale delle riserve di ogni singola istituzione di cui all’articolo 4 lettera a numero 2 LPRI non può superare il 10 per cento del sussidio federale annuo.

Art. 34 cpv. 11 Il FNS e Innosuisse presentano alla SEFRI per ogni periodo di sussidio un rapporto sull’assegnazione dei loro sussidi overhead. In particolare, esplicitano la ripartizione di tali sussidi in base a istituzioni e strumenti di promozione.

Titolo prima dell’art. 41aCapitolo 5a:
Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse

Art. 41a, rubrica Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 41b Comunicazione dei dati da parte di Innosuisse1 A scopo informativo, Innosuisse può pubblicare su qualsiasi supporto dati relativi ai provvedimenti e ai progetti approvati dal 1° gennaio 2018 in virtù degli articoli 19–22a LPRI e comunicarli alle cerchie interessate, purché tali dati riguardino le seguenti categorie:a. dati relativi al provvedimento o al progetto, in particolare: tipo di strumento di promozione, titolo e numero di riferimento, stato, data di inizio e di fine, rilascio di conferme, costi complessivi, ambito tematico, settore e breve descrizione;b. dati sulle persone coinvolte, in particolare: partecipanti, persona di contatto, breve descrizione, dimensioni dell’impresa, fase di sviluppo, piano di finanziamento e Cantone o Paese in cui risiedono i partner coinvolti.2 A scopo di coordinamento e di prevenzione degli abusi, su richiesta scritta e motivata Innosuisse può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 relativi ai provvedimenti e ai progetti presentati, approvati o respinti dal 1° gennaio 2018 in virtù degli articoli 19–22a LPRI alle seguenti autorità:a. servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento di cui all’articolo 42 LPRI;b. autorità cantonali o istituzioni pubbliche incaricate di promuovere la ricerca e l’innovazione.Capitolo 5b: Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Art. 41c1 Per garantire il rispetto delle regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica, il FNS, Innosuisse e gli istituti di ricerca del settore dei PF possono avvalersi dei servizi del Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica nelle loro procedure relative alle violazioni di tali regole, conformemente all’articolo 5 capoversi 2–5 dell’ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 20 novembre 20244 sulla garanzia della qualità in materia di integrità scientifica (O-GQIS), nella sua versione del 20 novembre 20245. 2 Possono notificare le procedure relative alle violazioni dell’integrità scientifica e ai comportamenti scorretti in ambito scientifico conformemente all’articolo 3 O-GQIS.

Titolo dopo l’art. 56Sezione 1a:
Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico

Art. 57 Composizione del Comitato interdipartimentale 1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico (comitato di coordinamento RSP) è composto da un comitato strategico e da una commissione specializzata.2 La segreteria del Comitato di coordinamento RSP si trova presso la SEFRI.

Art. 57a Comitato strategico1 Il Comitato strategico è composto da rappresentanti:a. dei singoli servizi federali che svolgono compiti nell’ambito della ricerca del settore pubblico;b. dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e della Cancelleria federale (CaF).2 I membri di cui al capoverso 1 rappresentano le direzioni o le unità amministrative dei singoli servizi federali. La nomina avviene da parte dei servizi federali competenti.3 Partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato strategico rappresentanti della direzione del FNS, di Innosuisse e del Consiglio dei PF.4 Il segretario di Stato della SEFRI dirige il Comitato strategico. Può designare un rappresentante.

Art. 57b Commissione specializzata1 La Commissione specializzata è composta dai responsabili della ricerca dei servizi federali rappresentati nel Comitato di coordinamento RSP, dell’AFF e della CaF. È diretta dalla SEFRI.2 Partecipano con voto consultivo alle sedute della Commissione specializzata un rappresentante del FNS, un rappresentante di Innosuisse e un rappresentante del Consiglio dei PF.3 La Commissione specializzata svolge i compiti operativi del Comitato di coordinamento RSP e prepara le basi decisionali del Comitato strategico. Gli ulteriori compiti sono stabiliti dal Comitato di coordinamento RSP nelle direttive sulla garanzia della qualità nel campo della ricerca del settore pubblico.

Art. 57c Coordinamento dei programmi di ricerca del settore pubblico di grande portata1 Nella fase iniziale della pianificazione i servizi federali competenti per la ricerca del settore pubblico notificano con sufficiente anticipo al Comitato di coordinamento RSP i programmi di ricerca del settore pubblico che comportano spese minime di 2,5 milioni di franchi all’anno o superiori a 10 milioni di franchi su quattro anni. I programmi di ricerca del settore pubblico che presentano una stretta correlazione tematica sono considerati un unico programma di ricerca di grande portata.2 La Commissione specializzata verifica la compatibilità di questi programmi di ricerca del settore pubblico con i programmi di ricerca in corso e previsti dell’Amministrazione federale, del FNS, di Innosuisse e del Consiglio dei PF. Stabilisce la procedura di verifica adeguata.3 Può coinvolgere nella verifica organi esistenti della Confederazione e consultare esperti esterni.4 Informa il Comitato strategico sui risultati della verifica. Quest’ultimo decide in merito al seguito della procedura. Può emanare delle raccomandazioni per i servizi federali competenti per la ricerca del settore pubblico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.

12 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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