Quando, sulla base della sua valutazione della situazione, la cellula di cooperazione in situazioni di tensione identifica il rischio di una situazione di crisi, o quando una delle due Parti ne fa richiesta, previa concertazione ma al più tardi nel caso in cui siano superati i valori soglia definiti nell’allegato 1 è attivata una cellula di cooperazione in situazioni di crisi.
La cellula di cooperazione in situazioni di crisi consente alle autorità delle due Parti di essere regolarmente informate sulla situazione attuale, sulle misure adottate da ciascuna di esse e sugli sviluppi attesi.
In base ai dati più recenti, alle previsioni, al contesto, caratterizzato se del caso dai fattori aggravanti di cui all’articolo 3 lettera d e alle misure già adottate, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi mira in particolare a garantire la concertazione tra le due Parti. Se del caso, sulla base di un’analisi degli impatti e di una valutazione di tutti gli interessi in gioco, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi raccomanda le misure complementari da attuare in modo coordinato. Le Parti informano le proprie autorità locali rispetto ai rischi particolari cui sono esposti i loro territori.
La cellula di cooperazione in situazioni di crisi, oltre alle modalità operative disponibili in situazioni di tensione, può inviare richieste alle autorità ginevrine in merito alla gestione dell’impianto di sbarramento di Seujet.
Le decisioni della cellula di cooperazione in situazioni di crisi sono prese su base consensuale. I membri della cellula si impegnano a tal fine tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, conformemente all’articolo 1. In assenza di consenso, ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie sul proprio territorio per preservare le utilizzazioni, anche in materia di comunicazione.
Il processo di cooperazione in situazioni di crisi è descritto in dettaglio nell’allegato 4.
Oltre ai membri della cellula di cooperazione in situazioni di tensione, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi comprende in qualità di esperti:
– per la Parte svizzera: un coordinatore (membro della direzione UFAM o suo rappresentante) e un consigliere di Stato di ciascuno dei Cantoni di Ginevra, di Vaud e del Vallese o suo rappresentante;
– per la Parte francese: il prefetto coordinatore del bacino (situazioni di livelli di magra) o il prefetto dell’Alta Savoia (situazioni di livelli di piena) o il loro rappresentante e altri tre membri.
I membri della cellula sono designati da ciascuna delle Parti entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo e notificati tempestivamente all’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.