AS 2025 869
Ordinanza sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell’Amministrazione federale (ODigi)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 aprile 20251 sulla digitalizzazione è modificata come segue:
Art. 30 cpv. 1 lett. e1 Il Consiglio TDT si compone delle persone seguenti:e. un rappresentante della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS);
Titolo dopo l’art. 32Sezione 3a: Rete di competenze per l’intelligenza artificiale
Art. 32a1 La Rete di competenze per l’intelligenza artificiale mette in contatto organi amministrativi che si occupano di questioni relative all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’Amministrazione federale.2 Essa include:a. i fornitori interni di prestazioni TIC;b. il settore TDT;c. l’UST;d. l’Ufficio federale del personale (UFPER);e. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);f. la SEPOS;g. l’Ufficio federale della cibersicurezza;h. l’Ufficio federale di giustizia;i. l’Ufficio federale delle comunicazioni; ej. la Direzione del diritto internazionale pubblico.3 Gli organi amministrativi coinvolti partecipano alla rete nell’ambito delle loro rispettive competenze e contribuiscono all’attuazione delle relative strategie. Altri organi amministrativi possono essere coinvolti a seconda delle questioni trattate.4 Il settore TDT coordina la rete e si occupa di coinvolgere gli organi amministrativi. Gestisce un centro di contatto.
Art. 33 cpv. 2 lett. b e c2 Esso si compone di un rappresentante di ciascuna delle seguenti unità amministrative:b. UFCL;c. UFPER;
II
L’ordinanza del 28 giugno 20002 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4 lett. cAbrogata
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.
12 dicembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |