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AS 2025 87

Accordo del 26 ottobre 2004
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Decisione n. 1/2025
del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 nella sua versione modificata
Adottata il 13 gennaio 2025Entrata in vigore il 1° febbraio 2025

Preambolo

Il Comitato misto,

visto l’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 19721, modificato dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, del 26 ottobre 20042, che modifica l’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (di seguito «Accordo»), in particolare l’articolo 7 del protocollo n. 23,

considerando quanto segue:

  • (1) In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell’Accordo, l’Unione e la Confederazione Svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al Comitato misto, per il periodo di riferimento di 12 mesi da settembre 2023 ad agosto 2024, i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.

  • (2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell’Accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV di detto protocollo,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1Il protocollo n. 2 dell’Accordo è così modificato:a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Art. 2La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2025. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per il Comitato misto: Il presidente, Marco Dueerkop

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno
di riferimento
svizzero

Prezzo interno
di riferimento
dell’UE

Articolo 4,
paragrafo 1

Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata in Svizzera

Articolo 3,
paragrafo 3

Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata nell’UE

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

EUR per
100 kg netti

Frumento tenero

60,35

20,93

39,40

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segale

47,37

18,48

28,90

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

100,37

42,47

57,90

0,00

Latte intero in polvere

724,26

356,22

368,05

0,00

Latte scremato in polvere

498,09

237,55

260,55

0,00

Burro

1247,15

556,88

690,25

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

42,31

20,55

21,75

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00

»

  • «b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato
in Svizzera

articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato
nell’UE

articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

29,80

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segale

22,75

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

47,20

0,00

Latte intero in polvere

299,95

0,00

Latte scremato in polvere

212,35

0,00

Burro

549,35

0,00

Zucchero bianco

Uova

30,95

0,00

Patate fresche

15,75

0,00

Grasso vegetale

138,55

0,00

»

Accordo del 26 ottobre 2004<br />tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati<br />Decisione n. 1/2025<br />del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 nella sua versione modificata<br />Adottata il 13 gennaio 2025Entrata in vigore il 1° febbraio 2025 | Lexipedia | Lexipedia